§ 3 - La qualificazione giuridica dei rapporti illeciti tra esponenti politici ed associazioni di tipo mafioso
Per quanto attiene alla rilevanza penale dei rapporti tra l'associazione di tipo mafioso e gli esponenti politici, possono distinguersi, sulla base delle indicazioni fornite dalla prevalente dottrina e dalla giurisprudenza, quattro diverse ipotesi.
La prima è quella dell'esponente politico che sia formalmente affiliato all'organizzazione mafiosa ed occupi una posizione stabile e predeterminata all'interno della struttura criminale. Pacifica è, in questo caso, l'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 416 bis c.p..
La seconda ipotesi è quella dell'esponente politico che, pur non essendo formalmente affiliato all'organizzazione mafiosa, abbia instaurato con essa un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, realizzando comportamenti che abbiano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio.
Alla luce dei suesposti principi, deve riconoscersi che anche in questo caso si è in presenza di una condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, poiché lo scambio di favori ripetuti nel tempo tra l'organizzazione criminosa e colui che sia divenuto un suo referente politico abituale e goda del suo sostegno elettorale si risolve in un continuativo contributo, rilevante sul piano causale, all'esistenza ed al rafforzamento dell'illecito sodalizio.
Come è stato evidenziato in dottrina, in simili casi tra l'uomo politico e l'organizzazione mafiosa viene ad instaurarsi un rapporto clientelare di scambio stabile, continuativo e fortemente personalizzato, che presenta una valenza di cooperazione e di vantaggio reciproco, ed implica di fatto il riconoscimento di un ruolo dell'uomo politico in termini di espletamento sistematico di prestazioni di vario genere, legate direttamente o indirettamente alla sua particolare posizione, in favore del sodalizio mafioso, interessato ad acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, appalti e servizi pubblici, oltre che a sfruttare qualsiasi vantaggio derivante dall'esercizio dei poteri pubblici. Il movente autonomo dell'uomo politico che sta a fondamento del rapporto di scambio si intreccia e si confonde con le finalità associative; l'uomo politico, infatti, finisce con il perseguire anche la realizzazione degli scopi dell'illecito sodalizio e dimostra di condividere, orientandola a proprio vantaggio, la logica intimidatoria dell'associazione mafiosa.
Con riferimento ai rapporti di collaborazione instauratisi fra un esponente politico ed un'organizzazione camorristica, la Corte di Cassazione (sez. I sent. n. 2331 del 1995, ric. Mastrantuono) ha ravvisato nella condotta posta in essere dal medesimo soggetto gli estremi del reato di partecipazione alla suddetta associazione, rilevando che "ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, comune o di tipo mafioso, non è sempre necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organizzazione si instauri nella prospettiva di una sua futura permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendosi, al contrario, pensare a forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della sua rilevanza penale. E ciò senza necessità di ricorrere, in detta ipotesi, alla diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nella associazione per delinquere".
La terza ipotesi è quella del candidato che, per la prima volta nella sua carriera politica o comunque in modo occasionale, contratti con esponenti dell'associazione mafiosa il procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell'offerta di sistematici favoritismi verso l'organizzazione criminale.
La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 2699 del 1992, ric. Battaglini ed altro) ha riconosciuto, in linea di principio, che il patto stipulato da un candidato con un'organizzazione di stampo mafioso, al fine di ottenere consenso elettorale in cambio della promessa di agevolare chi gli assicura l'elezione nella realizzazione dei fini elencati nell'art. 416 bis c.p., è suscettibile di integrare gli estremi di una partecipazione all'associazione criminale.
Questa soluzione appare condivisibile, sempre che possa in concreto ravvisarsi un nesso causale tra la conclusione del suindicato patto ed il consolidamento dell’illecito sodalizio.
Come è stato rilevato in dottrina, in questo caso, ad elezione avvenuta, è configurabile una condotta di partecipazione consistente nella seria manifestazione di disponibilità in favore dell'associazione mafiosa. Non può, infatti, disconoscersi che l’impegno, assunto dal soggetto, di favorire politicamente in modo permanente l'organizzazione criminale nel corso del proprio mandato, laddove gli associati possano farvi concreto affidamento (in relazione al positivo esito della competizione elettorale, all’atteggiamento tenuto dal candidato, ed alle gravi conseguenze cui egli andrebbe incontro qualora non osservasse il patto anteriormente concluso, suscitando la prevedibile reazione violenta dell’associazione mafiosa), integra un significativo contributo idoneo al rafforzamento dell'illecito sodalizio.
Sul punto, occorre anzitutto osservare che la conclusione di un siffatto accordo avente ad oggetto lo scambio di favori reciproci, qualora sia accompagnata e seguita da circostanze tali da lasciare ragionevolmente prevedere che esso troverà attuazione concretizzandosi in una sistematica collaborazione, rappresenta un fatto di per sé idoneo ad ingenerare negli associati una fondata fiducia sulla loro possibilità di condizionare a proprio vantaggio l’attività della pubblica amministrazione; una simile situazione, avuto riguardo alle concrete caratteristiche del contesto sociale di riferimento, appare, secondo l’id quod plerumque accidit, effettivamente suscettibile di potenziare la capacità di inserimento dell’associazione mafiosa nel tessuto sociale, di favorire nuove affiliazioni, di incentivare l’espansione delle attività illecite del sodalizio criminoso.
Deve, poi, osservarsi che il condizionamento della pubblica amministrazione rientra nell’ambito dei compiti che normalmente vengono svolti dall’organizzazione mafiosa, sicché la seria disponibilità ad attivarsi in tal senso, con l’assunzione del relativo ruolo, è sussumibile nella fattispecie della partecipazione (invece che in quella del concorso esterno).
La quarta ipotesi in cui possono manifestarsi i rapporti tra esponenti politici ed associazioni di tipo mafioso è quella di episodiche condotte compiacenti, concretantisi, ad esempio, nella concessione di singoli favori.
Simili comportamenti, rientranti nel concetto di "contiguità mafiosa" (intesa come compiacente vicinanza derivante da condizionamenti di natura socio-culturale o ambientale), non integrano gli estremi della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, mancando l'affectio societatis.
Essi, tuttavia, possono ricondursi alla diversa fattispecie del concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso qualora si risolvano nella effettiva realizzazione di almeno un apporto che abbia causalmente contribuito alla conservazione o al rafforzamento della struttura criminale (anche in uno specifico settore), consentendole di superare una situazione di anormalità.
La punibilità dei predetti comportamenti è, comunque, subordinata in concreto alla mancanza dei presupposti richiesti per l’applicazione di immunità penali ovvero di cause di giustificazione previste dall’ordinamento giuridico.