CAPITOLO III

La prova del reato associativo e i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia

 

 

Come è stato osservato in dottrina, la peculiarità più significativa del procedimento probatorio in tema di reati associativi di tipo mafioso va certamente individuata nel fatto che quasi sempre la ricostruzione della vicenda delittuosa proviene in gran parte dall'interno dell'organizzazione criminale, attraverso le confessioni di imputati già partecipi dell'associazione e poi dissociatisi. Ciò avviene non soltanto perché, in presenza di un’associazione segreta, l'identificazione degli associati e dei loro ruoli risulta agevolata in misura rilevante (e non di rado in modo determinante ed insostituibile) dalle deposizioni accusatorie di taluno dei partecipi, ma anche perché, per ricostruire con attendibilità le vicende di un'organizzazione criminale, è indispensabile acquisire un punto di vista in qualche misura interno alla rete dei suoi rapporti, in modo che avvenimenti e comportamenti assumano il significato che gli associati vi attribuirono e che determinò gli sviluppi ulteriori della loro azione.

L’adozione di una simile prospettiva è necessaria perché, secondo i principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, "in tema di valutazione della prova, il giudice deve anzitutto interpretare i fatti, dando di essi spiegazioni non astratte, bensì adeguate alla realtà storica le quali, già per questo, non possono prescindere dal tenere conto di speciali condizionamenti psicologici e formativi di chi attua condotte criminose" (Cass. sez. I sent. n. 8045 del 1992, ric. Pirisi).

Ai fini della prova dei reati associativi, assumono quindi essenziale rilievo le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e cioè degli imputati che, dissociandosi dagli altri, si siano adoperati per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati (secondo la definizione introdotta dalla legislazione premiale, prima in materia di criminalità terroristica e successivamente in materia di criminalità mafiosa: cfr. l’art. 4 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6 febbraio 1980 n° 15 e gli artt. 1 comma 5° e 8 D.L. 13 maggio 1991 n° 152 conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991 n° 203).

Ai fini dell’individuazione dei criteri da seguire per la valutazione delle predette dichiarazioni, occorre preliminarmente verificare se il collaborante rivesta o meno una delle qualifiche indicate dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 192 c.p.p..

Se il soggetto riveste una di queste qualifiche, occorre applicare la regola di giudizio prevista dal terzo comma dell’art. 192 c.p.p.; invece, in caso contrario, le dichiarazioni del collaborante "vanno considerate come testimonianze a tutti gli effetti e sono soggette al solo limite ordinario dell'attendibilità, da valutare secondo i normali criteri del libero e giustificato convincimento, senza cercarne la conferma nei riscontri richiesti dal detto art. 192 comma terzo c.p.p." (Cass. Sez. IV sent. n. 10040 del 1993, ric. P.G. in proc. Lessi e altro).

La disposizione di cui all’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. enunzia i criteri valutativi da adottare nell’esame delle dichiarazioni provenienti da tre diverse figure processuali, assimilate sotto il profilo del trattamento normativo:

  1. il coimputato del medesimo reato in un processo cumulativo;
  2. l’imputato in un procedimento connesso, nelle ipotesi di concorso di persone nel medesimo reato, di cooperazione colposa di persone nel medesimo reato, di causazione dello stesso evento con condotte indipendenti, nonché di concorso formale, di continuazione criminosa, di connessione teleologica e di connessione occasionale tra più reati;
  3. l’imputato in reato collegato a quello per cui si procede da un rapporto di connessione probatoria (che "è ravvisabile non solo quando un unico elemento di fatto proietta la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza e a quella della relativa responsabilità, ma anche nel caso in cui gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato oggetto di un diverso procedimento o di una sua circostanza": sul punto v. Cass. Sez. Unite sent. n. 1048 del 1992, ric. Scala ed altri, che precisa che "la previsione dell'art.192 comma 4° c.p.p., pertanto, seppure non limitata alla mera comunanza totale o parziale di prove tra i due procedimenti, deve comunque esigere una influenza diretta delle risultanze acquisite in altro processo sui "fatti" che integrano quello attuale, concernendo pur sempre la norma una ben definita ipotesi di connessione materiale oggettiva").

La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che, ai fini dell’inquadramento nelle suddette categorie, la posizione del soggetto indagato è assimilabile a quella dell’imputato (Cass. sez. II sent. n.1655 del 1993, ric. Zagari ed altri).

L’introduzione di questa specifica disposizione nel nuovo codice, secondo le osservazioni espresse nella Relazione al progetto preliminare, è stata compiuta sulla scia delle esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio nel quale la valutazione della accomplice evidence (cioè della testimonianza del complice) è accompagnata dalla corroboration, e raccogliendo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo.

Il codice di procedura penale previgente, a differenza di quello attuale, non prevedeva una specifica disciplina in ordine alla valutazione probatoria delle suddette dichiarazioni, limitandosi a regolare i presupposti e le modalità dell’interrogatorio libero delle persone imputate per lo stesso reato o per reati connessi, nell’ipotesi di separazione dei procedimenti (artt. 348 bis e 450 bis c.p.p.).

Sotto il codice previgente, nella giurisprudenza di legittimità si sono manifestati tre orientamenti sul tema dell’efficacia probatoria delle dichiarazioni accusatorie formulate nei confronti di un imputato da coimputati dello stesso reato o di un reato connesso (chiamate in correità o in reità):

 

  1. un primo indirizzo interpretativo, in considerazione della particolare natura della fonte di prova, ha richiesto che le predette dichiarazioni accusatorie trovino una spiegazione accettabile sul piano logico e sul piano psicologico, ha specificato che il loro esame deve essere condotto con particolare approfondimento e cautela, ed ha aggiunto che la necessità di riscontri esterni si pone soltanto nei casi in cui la valutazione dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni non si risolva in maniera tranquillizzante, ovvero nei casi in cui sussistano elementi probatori contrastanti con esse (Cass. sez. I sent. n. 7370 del 1987, ric. Adamoli; Cass. sez. I sent. n. 9153 del 1987, ric. Ruga);
  2. un diverso orientamento giurisprudenziale ha affermato che l'utilizzabilità probatoria della chiamata di correo è subordinata ad un suo controllo intrinseco, per accertarne l'attendibilità e ad un riscontro estrinseco, da compiere attraverso elementi obiettivi o attraverso dichiarazioni di testimoni o di altri imputati (Cass. Sez. I sent. n. 8944 del 1987, ric. Alunni);
  3. un terzo orientamento (Cass. Sez. I sent. n. 2656 del 1987, ric. Graziani), premesso che la chiamata di correo, ai fini della utilizzazione processuale, deve essere vagliata nella sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, ha sostenuto che da un lato vanno esaminate la personalità del suo autore e le cause che la hanno determinata (attendibilità intrinseca), e dall'altro vanno ricercati riscontri oggettivi, cioè elementi certi ed univoci che escludano ogni diversa conclusione (attendibilità estrinseca).

Controversa era, nella giurisprudenza di legittimità, anche la questione concernente la natura giuridica della chiamata in correità o in reità. Ad un indirizzo che sosteneva che la chiamata di correo presenta, di per se, il semplice valore di indizio (Cass. sez. V sent. n. 1216 del 1972, ric. Calafa) se ne contrapponeva un altro, secondo cui il giudice può attribuire alla chiamata di correo efficacia probatoria piena oppure il valore di un semplice indizio (Cass. Sez. I sent. n. 6036 del 1972, ric. Muller).

Traendo spunto dal dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi sotto il vigore del codice di procedura penale del 1930, il legislatore del 1988 ha introdotto, con l’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., una regola positiva di giudizio destinata ad operare con riguardo alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato ovvero di reati connessi o collegati, stabilendo che le stesse sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità.

Nella giurisprudenza della Suprema Corte si riscontrano diverse definizioni del rapporto intercorrente tra la regola posta dall’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. ed il principio del libero convincimento del giudice, che è stato ribadito dal comma 1 della medesima disposizione, in aderenza ai principi costituzionali (cfr. sul punto Corte Cost. sent. n. 255 del 1992).

Secondo alcune pronunzie, l’art. 192 comma 3 c.p.p. stabilisce una limitazione della libertà di convincimento del giudice (v. Cass. Sez. I sent. n. 2667 del 1997, ric. Barcella ed altro, e sent. n. 13272 del 1998, ric. Alletto e altri; in questo senso si è espressa anche Cass. Sez. VI sent. n. 10306 del 1990, ric. Cardaropoli, secondo cui "l'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, ponendo una presunzione di inattendibilità delle persone indicate nei commi terzo e quarto, che può essere superata solo con una valutazione unitaria di tutti gli altri elementi probatori, introduce un nuovo canone di valutazione della prova - limitativo del potere del libero convincimento del giudice riaffermato nei primi due commi - che non è suscettibile di applicazione analogica, stante la natura di norma eccezionale").

Il prevalente orientamento giurisprudenziale, invece, ha escluso che con riferimento alle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. il codice abbia introdotto una limitazione al principio del libero convincimento.

La sentenza n.6992 del 1992 (ric. Altadonna ed altri) della I Sezione della Corte di Cassazione ha precisato che "il terzo comma dell'art. 192 c.p.p. non introduce una deroga o una restrizione quantitativa allo spazio del libero convincimento del giudice, e neppure è volto a porre divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, o ad indicare una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita unicamente a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nel portare avanti l'operazione intellettiva di valutazione delle dichiarazioni rese da determinati soggetti" (negli stessi termini v. Cass. Sez. I sent. n. 13008 del 1998, ric. Bruno e altri).

In questa prospettiva, la sentenza n. 1898 del 1993 (ric. Altamura ed altri) della I Sezione della Suprema Corte ha evidenziato che "l'art. 192 c.p.p., lungi dal limitare l'operatività del principio del "libero convincimento" del giudice, codifica due canoni peraltro, già da tempo acquisiti all'esperienza giurisprudenziale. In base al primo, la chiamata di correo dev'essere vagliata insieme agli altri elementi di prova, che ne confermino l'attendibilità. Per il secondo, l'esistenza di un fatto può essere ritenuta certa soltanto in presenza di indizi che siano gravi, precisi e concordanti".

La sentenza n. 10930 del 1996 (ric. Licciardi) della I Sezione della Corte di Cassazione ha esplicitato che "con riferimento alle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., il codice non introduce una restrizione al principio del libero convincimento del giudice, ma si limita ad indicare i criteri valutativi da adottare quando si tratta di vagliare le loro dichiarazioni".

Si è quindi evidenziato (Cass. Sez. I sent. n. 6182 del 1997, ric. Matrone ed altri) che "in tema di prove, la disposizione di cui al terzo comma dell'art.192 del codice di procedura penale - valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso - non rappresenta un limite al principio della libera valutazione della prova da parte del giudice, ma costituisce soltanto una indicazione di carattere metodologico".

Questo secondo indirizzo interpretativo è conforme al complessivo significato della regolamentazione dettata dall’art. 192 c.p.p., che predetermina, con la disciplina rispettivamente contenuta nel comma 1, nel comma 2 e nei commi 3 e 4, tre percorsi da seguire necessariamente nello svolgimento dell’argomentazione probatoria allo scopo di facilitare l’accertamento della correttezza logica e della completezza dell’analisi (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1898 del 1993, ric. Altamura ed altri).

Il canone valutativo applicabile alle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato ovvero dagli imputati di reati connessi o collegati è conforme alle peculiari caratteristiche che connotano la forza rappresentativa di tali acquisizioni probatorie e si pone in sintonia con il criterio (desumibile dal comma 1 dell’art. 192 c.p.p.) di rispondenza della motivazione al principio di razionalità dell’argomentazione probatoria.

L’imposizione al giudice di un più rigoroso impegno motivazionale, consistente nella valutazione unitaria delle dichiarazioni provenienti da uno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell’art. 192 c.p.p. insieme con gli ulteriori elementi di prova che ne corroborano l’attendibilità, si inserisce nel contesto di una complessiva disciplina che ha inteso ribadire il principio del libero convincimento (il quale rimane il cardine cui riferire il processo valutativo dei dati probatori) ancorandolo alla necessità di indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri adottati attraverso una motivazione che dia conto dell’iter argomentativo seguito ai fini della formazione del giudizio. Sul punto, non può trascurarsi di considerare che la stessa Relazione al progetto preliminare del codice ha sottolineato che il raccordo tra il convincimento del giudice e l’obbligo di motivazione denota come la libertà di apprezzamento della prova incontri un limite in principi razionali che devono trovare risalto nella motivazione.

La specifica regolamentazione dettata dall’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. ha condotto la giurisprudenza di legittimità a riconoscere che le dichiarazioni dei soggetti indicati dalla medesima disposizione hanno natura di prova, e non di mero indizio.

Ciò si desume inequivocabilmente dalla locuzione adoperata dal legislatore ("altri elementi di prova") per indicare le ulteriori risultanze richieste per corroborare l’attendibilità alla fonte propalatoria, qualificata appunto come elemento di prova.

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n.2654 del 1991, ric. Caniggia) ha esplicitato che "alla chiamata di correo, secondo il tenore dell'art. 192, comma terzo, nuovo codice di procedura penale, va riconosciuto valore di prova e non di mero indizio, come appare chiaro non solo dai lavori preparatori del codice stesso, ma anche dalla dizione letterale "altri elementi di prova". La chiamata di correo, pertanto, può formare oggettivo supporto del libero convincimento del giudice, confortato da altri elementi o dati probatori che, in via generale, possono essere di qualsiasi tipo e natura, tenendosi presente, da un conto, che la chiamata non va declassata a semplice indizio, mentre il riscontro probatorio estrinseco non occorre che abbia la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza, dovendo il detto riscontro formare oggetto di giudizio complessivo assieme alla chiamata".

Come hanno esplicitato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n.2477 del 1990, ric. Belli), "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato (o da persona imputate in un procedimento connesso, o da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 lett. B c.p.p.) hanno valore di prova, ma il giudizio di attendibilità su di esse necessita di un riscontro esterno. Ne consegue che non possono essere utilizzate da sole, ma possono essere valutate congiuntamente con qualsiasi altro elemento di prova, di qualsivoglia tipo e natura, idoneo a confermarne l'attendibilità".

In questo senso si è espressa anche la sentenza n. 1048 del 1992 (ric. Scala ed altri) delle Sezioni Unite, la quale ha evidenziato che "l'art 192, commi 3 e 4, del Codice di procedura penale non ha svalutato sul piano probatorio le dichiarazioni rese dal coimputato di un medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371, comma 2, lett. B) c.p.p. perché ha riconosciuto a tali dichiarazioni valore di prova e non di mero indizio e ha stabilito che esse debbano trovare riscontro in altri elementi o dati probatori che possono essere di qualsiasi tipo o natura".

La previsione normativa della necessità del concorso del riscontro esterno confermativo nell’ambito di una obbligatoria valutazione unitaria delle risultanze probatorie richiama, come si evince dalla stessa relazione al progetto preliminare al codice, "la necessità di circondare con maggiori cautele il ricorso ad una prova, come quella proveniente da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all’imputato ed ha comunque legami con lui, alla luce della sua attitudine ad ingenerare un erroneo convincimento giudiziale".

La necessaria adozione di particolari cautele non equivale, comunque, ad una presunzione di inaffidabilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. II sent. n. 4000 del 1993, ric. Fedele ed altri) ha precisato che "l'art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., ponendo il divieto di utilizzazione esclusiva delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso ovvero da persona imputata nei casi di cui all'art. 371 comma secondo lett. b), e dando la possibilità di una valutazione congiunta di tali dichiarazioni, cioè di integrazione e di riscontro, con qualsiasi altro elemento di prova idoneo a confermarne l'attendibilità, non stabilisce una presunzione d'inattendibilità delle persone summenzionate. Ed infatti, se agli altri elementi di prova è affidata solo la funzione di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la stessa non è negata a priori ma solo è insufficiente e spetta ai riscontri probatori esterni renderla piena, anche se questi possono essere di varia natura, persino di carattere logico, purché riconducibili a fatti esterni a quelle dichiarazioni".

Il prevalente orientamento giurisprudenziale richiede una triplice verifica della chiamata di correo, che deve essere sottoposta prima a un controllo di attendibilità personale del dichiarante, poi a un controllo di attendibilità intrinseca della dichiarazione e, infine, a un controllo di attendibilità estrinseca attraverso i riscontri che alle dichiarazioni possono venire da altri elementi probatori di qualsiasi tipo e natura.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sent. n. 1653 del 1993 (ric. Marino), hanno esplicitato che "in tema di prova, ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità a mente del disposto dell'art. 192 comma terzo c.p.p. il giudice deve in primo luogo sciogliere il problema della credibilità del dichiarante (confitente e accusatore) in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità ed alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione ed alla accusa dei coautori e complici; in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consistenza, e le caratteristiche delle dichiarazioni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa".

Secondo le indicazioni fornite dalla giurisprudenza, nell’ambito della verifica della credibilità soggettiva del dichiarante occorre valutare la sua personalità, il suo grado di conoscenza della materia riferita, la posizione da lui precedentemente assunta all’interno dell’organizzazione criminale, le ragioni che lo hanno indotto alla collaborazione con la giustizia, il suo disinteresse, la mancanza di un movente calunniatorio, i suoi rapporti con le persone accusate (anche con riferimento alla assenza di motivi di odio o inimicizia), le modalità di esternazione delle sue dichiarazioni.

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 5270 del 1998, ric. Di Martino) ha specificato che "il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti", ed ha chiarito che "in tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi".

È stato, altresì, evidenziato che "l'attendibilità del collaborante va posta in discussione ogni qual volta le sue dichiarazioni possano essere ispirate da sentimento di vendetta, dall'intento di copertura di complici o amici, dalla volontà di compiacere gli organi di polizia e dell'accusa, assecondandone l'indirizzo investigativo" (Cass. Sez. II sent. n. 36 del 1997, ric. Spataro).

Conseguentemente, si è sottolineato che una comprovata situazione di inimicizia o di forte contrasto tra l'indagato e il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca anteriore a quella delle indagini, impone l'obbligo di una valutazione caratterizzata dal massimo rigore in ordine alle dichiarazioni rese dal collaborante ed agli altri elementi che ne confermano l'attendibilità (Cass. Sez. II sent. n. 3639 del 1994, ric. Prudentino; v. anche Cass. Sez. I sent. n.2328 del 1995, ric. Carbonaro, secondo cui "in tema di valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti compresi nelle categorie di cui all’art. 192 commi terzo e quarto c.p.p., il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l’esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo, tuttavia, presente che l’esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l’inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, se i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza").

Oltre che con riferimento all’indifferenza rispetto alla posizione processuale del chiamato in correità, il disinteresse del collaborante va valutato con riferimento alla sua posizione processuale al momento della scelta collaborativa; conseguentemente, il contributo investigativo offerto dal collaboratore di giustizia potrà essere considerato tanto più disinteressato, quanto più lieve apparirà la sua posizione processuale in relazione agli elementi di prova acquisiti dagli inquirenti a suo carico al momento dell'inizio della sua collaborazione.

Un significativo indice di disinteresse può, infatti, individuarsi nella circostanza che il soggetto, con la propria scelta collaborativa, abbia consentito di far luce su delitti dei quali gli inquirenti ignoravano gli autori, coinvolgendo nella responsabilità per tali reati innanzi tutto se stesso oltre che altri soggetti.

Il confessato personale coinvolgimento del dichiarante nello stesso fatto-reato narrato (specie in relazione ad episodi criminosi altrimenti destinati all'impunità) influisce positivamente sul giudizio relativo, oltre che al disinteresse, anche al grado di conoscenza della materia riferita.

È certamente condivisibile l’osservazione che "tra le condizioni previste dal comma terzo dell'art. 192 c.p.p. affinché "le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato" possono essere poste a base del convincimento del giudice, non è compresa quella che, per poter essere oggetto di valutazione, le suddette dichiarazioni debbano necessariamente essere rese in sede confessoria" (Cass. Sez. I sent. n. 9818 del 1990, ric. Lucchese; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 11970 del 1991, ric. Spanò, secondo cui "in tema di valutazioni probatorie, l'art. 192 comma terzo c.p.p. nel codificare, in ossequio al principio del libero convincimento del giudice, la regola della utilizzazione come fonti di prova delle chiamate di correo, purché "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", fa indistinto riferimento "alle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o persona imputata in un procedimento connesso", senza nessun riguardo al carattere più o meno confessorio di esse. La mancanza, totale o parziale, di tale carattere non può mai, quindi, costituire ragione di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni e neppure di aprioristico giudizio di inattendibilità delle stesse, salvo, ovviamente, a tenerne conto nel quadro complessivo dell'indagine sulla loro credibilità intrinseca").

Ma deve pure rilevarsi che "in tema di chiamata in correità, le regole da utilizzare ai fini della formulazione del giudizio di attendibilità della dichiarazione variano a seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo terze persone, accusate di fatti costituenti reato, limitandosi così ad una "chiamata in reità", ovvero ammetta la sua partecipazione agli stessi fatti, con ciò integrando una "chiamata in correità" in senso proprio. L'assenza di ogni momento confessorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfondimenti estremamente più rigorosi, tali da penetrare in ogni aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all'efficacia rappresentativa della stessa" (Cass. Sez. VI sent. n.5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

Sempre con riferimento alla credibilità del dichiarante, la Suprema Corte (Cass. Sez. V sent. n. 11084 del 1995, ric. P.M. in proc. Alfano ed altri) ha sottolineato che "in tema di chiamata in correità, allorquando il giudice del merito è chiamato a valutare l'attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto attendibile in altro procedimento definito con provvedimento irrevocabile, tale apprezzamento, pur rimesso alla libera determinazione del giudicante, non può prescindere dagli elementi di prova già utilizzati nel procedimento esaurito".

Al giudizio sulla credibilità del soggetto deve seguire la verifica sulla attendibilità intrinseca delle sue specifiche dichiarazioni, alla luce dei criteri della genuinità, spontaneità, precisione, costanza, univocità, coerenza, logica interna del racconto, e della puntualità specifica nella descrizione dei vari fatti.

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n.5649 del 1997, ric. Dominante ed altri) ha chiarito che "una volta verificata l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità, il procedimento logico non può pervenire, "omisso medio", all'esame dei riscontri esterni della chiamata, occorrendo in ogni caso che il giudice verifichi se quella singola dichiarazione, resa da soggetto attendibile, sia a sua volta attendibile. Si tratta di un procedimento non superabile, perché se l'attendibilità della dichiarazione venisse riferita al solo riscontro, senza il passaggio ad una verifica di attendibilità intrinseca, si finirebbe per fare del riscontro la vera prova da riscontrare, così da indebolire consistentemente la valenza dimostrativa delle dichiarazioni rese a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p.".

Si è pertanto evidenziato che "dalla regola dettata dall’art. 192 comma 3 c.p.p. non deve dedursi che l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso debba essere collegata al solo riscontro esterno, in quanto le dichiarazioni dell’accusatore devono in ogni caso essere di per sé meritevoli di considerazione, cioè apparire serie e precise, essendo caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, univocità, costanza e, altresì, da spontaneità e disinteresse. Quelle generiche, contraddittorie, mutevoli, suggerite o coatte e quelle, comunque, interessate rendono le affermazioni sospette e, perciò, non credibili" (Cass. Sez. IV sent. n.6461 del 1994, ric. P.G. in proc. Rossit).

Un parametro valutativo di notevole importanza è dato dalla spontaneità, che assume un indubbio rilievo per la verifica della genuinità del contributo offerto. Essendo la spontaneità, per definizione, l’opposto dell’imposizione (cfr. Cass. Sez. VI sent. n. 295 del 1995, ric. Di Gregorio ed altri), devono considerarsi spontanee le dichiarazioni non determinate da alcuna coazione.

Nella prassi applicativa viene normalmente riconosciuto un alto grado di credibilità alle dichiarazioni accusatorie rese nell’immediatezza della scelta di collaborazione con la giustizia.

In proposito, occorre però osservare che non di rado i collaboranti sono portatori di conoscenze molteplici, che vengono riferite con una gradualità di approfondimenti, sia per problemi mnemonici connessi alla stratificazione nel tempo delle proprie esperienze, sia per le difficoltà spesso incontrate nell’articolazione espressiva dei propri ricordi da soggetti il cui livello culturale è di norma assai modesto.

La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che "la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione" (Cass. Sez. VI sent. n.324 del 1994, ric. P.M. in proc. Greganti; nello stesso senso Cass. Sez. I sent. n.6954 del 1997, ric. Cipolletta e altro, secondo cui "la chiamata in reità può, senza diventare inattendibile, attuarsi in progressione e arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano un completamento e una integrazione dei precedenti").

Si è però aggiunto che "in tema di chiamata in correità qualora intervengano aggiustamenti in ordine alla partecipazione al reato di determinati soggetti, che sconvolgano le normali cadenze delle propalazioni attraverso l’irrompere di nuove accuse rivolte verso persone precedentemente mai coinvolte dal chiamante in correità, così da incidere sulle stesse regole di giudizio alle quali l’interprete si è costantemente uniformato, la deroga a tali regole deve comportare la presenza di una tale carica di affidabilità intrinseca della nuova dichiarazione a cui è necessario, non soltanto consegua l’accertamento – da motivare con ancor più stringente rigore logico – della veridicità di quanto successivamente narrato, ma pure della sicura falsità della precedente chiamata" (Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri).

Deve dunque rilevarsi che, in presenza di una graduale modificazione delle dichiarazioni accusatorie, è necessaria una ricostruzione particolarmente attenta delle progressive fasi di esposizione del proprio sapere da parte del collaborante e delle cause che ne hanno determinato l’evoluzione nel tempo, per verificare se ricorrano o meno adattamenti manipolatori.

In particolare, occorre stabilire se le successive modificazioni dell’iniziale versione dei fatti siano state determinate da genuini ripensamenti (connessi ad approfondimenti mnemonici ed a più complete ricostruzioni della materia trattata) oppure discendano dall’adeguamento ad altre risultanze processuali.

È in questi termini che deve essere valorizzato il parametro della costanza delle dichiarazioni, che si sostanzia, tendenzialmente, nella loro reiterazione coerente e nella loro persistenza nel corso del tempo.

Sul piano del contenuto, un significativo indice della credibilità delle dichiarazioni accusatorie è costituito dal loro carattere dettagliato, che ne permette un valido controllo sulla base di circostanze obiettivamente accertabili.

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 4413 del 1995, ric. Prudentino) ha evidenziato che "le lacune narrative dei collaboratori di giustizia intorno ad un fatto non si possono colmare con supposizioni. In tal modo, infatti, non solo si trascurerebbe il fattore, che la dichiarazione esaminata è tanto incompleta da essere, di per sé stessa, insufficiente per la rappresentazione storica del fatto, - onde sarebbe impossibile attribuirgli una valenza se non certa anche solo probabile -, ma si elude il dovere di verificare l'attendibilità oggettiva del dichiarante".

Al controllo dell’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni deve seguire l’individuazione di significativi riscontri esterni, essendo "stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correità non siano autosufficienti e necessitino quindi di verifiche estrinseche" (così Cass. Sez. I sent. n. 7321 del 1995, ric. Ruzzone ed altri).

La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentt. n. 1048 del 1992 e n. 2477 del 1990) è concorde nell’affermare che gli elementi di prova idonei a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. possono essere di qualsiasi tipo o natura.

In applicazione di questo principio, si è specificato che "i riscontri esterni, non predeterminati nella specie e qualità, possono essere (…) tratti sia da dati obiettivi, quali fatti e documenti, sia da dichiarazioni di altri soggetti, purché siano idonei a convalidare "aliunde" l'attendibilità dell'accusa, tenuto anche presente, comunque, che oggetto della valutazione di attendibilità da riscontrare è la complessiva dichiarazione concernente un determinato episodio criminoso, nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei particolari riferiti dal dichiarante" (Cass. Sez. 1 sent. n.6784 del 1992, ric. Bruno ed altri).

Si è quindi consolidato l’orientamento secondo cui "in tema di valutazione probatoria, la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze" (Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora).

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. IV sent. n. 3501 del 1996, ric. Conti) ha evidenziato che "è da ritenersi riscontro qualsiasi elemento desumibile dagli atti che si ponga, logicamente, nella stessa direzione della chiamata in correità, senza pretendere di costituire da solo la prova".

Quanto all’intrinseca valenza probatoria degli elementi di riscontro, occorre premettere che gli stessi, pur non potendo limitarsi a denotare semplicemente la generica credibilità del dichiarante, non devono necessariamente avere, da soli, la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha in primo luogo rilevato che "il riscontro ad una chiamata in correità non può rappresentare soltanto una conferma della generica affidabilità del dichiarante, ma deve estrinsecarsi in una vera e propria conferma della dichiarazione, già passata al vaglio di attendibilità" (Cass. Sez. VI sent. n. 7627 del 1996, ric. P.M. in proc. Alleruzzo ed altri), evidenziando che la conferma dell'attendibilità della chiamata di correo attraverso altri elementi di prova logicamente idonei "deve, poi, riguardare la complessiva dichiarazione del coimputato relativamente all'episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e soggettive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante" (Cass. Sez. I sent. n. 1801 del 1997, ric. Bompressi ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 9818 del 1990, ric. Lucchese, secondo cui "non possono (…) essere considerati elementi capaci di confermare l'attendibilità delle accuse del coimputato le valutazioni circa l'attendibilità intrinseca di quest'ultimo, posto che esse sono la premessa indefettibile perché le dette accuse possano essere prese in considerazione dal giudice e poste a fondamento della decisione").

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 9818 del 1990, ric. Lucchese) ha altresì chiarito che gli elementi capaci di confermare l’attendibilità delle dichiarazioni "non devono necessariamente avere l'idoneità a fornire la dimostrazione, di per sé, della colpevolezza della persona accusata dal coimputato, posto che, in tal caso, non vi sarebbe bisogno delle accuse di quest'ultimo e la disposizione di cui al comma secondo del succitato art. 192 sarebbe del tutto inutile".

In proposito, si è precisato che "in tema di chiamata in correità, gli "altri elementi di prova" che, a norma dell'art. 192 comma terzo c.p.p., confermano l'attendibilità della dichiarazione non devono valere a provare il fatto-reato e la responsabilità dell'imputato, perché, in tal caso, la suddetta disposizione sarebbe del tutto pleonastica. La funzione processuale degli "altri elementi di prova" è invece semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata e accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al "thema decidendum" non da soli, ma in riferimento alla chiamata. Altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art. 192, comma terzo, c.p.p., ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice" (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri).

È stato persuasivamente osservato che "se è vero che la sola chiamata di correo non è sufficiente per pervenire ad un giudizio di colpevolezza, è anche vero che il riscontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza di una prova sufficiente di colpevolezza, essendo necessario, invece, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si integrino reciprocamente e, soprattutto, formino oggetto di un giudizio complessivo" (Cass. Sez. VI sent. n. 1493 del 1995, ric. Bellagamba ed altri; nello stesso senso Cass. Sez. VI sent. n. 1315 del 1997, ric. Schemmari ed altro, secondo cui "la chiamata di correo, insufficiente da sola per pervenire a un giudizio di colpevolezza, e il riscontro probatorio estrinseco, elemento per sua natura privo della consistenza di prova autosufficiente di colpevolezza, devono integrarsi reciprocamente e formare oggetto di un giudizio complessivo circa la validità della chiamata in correità").

Soffermandosi sui requisiti dei riscontri estrinseci, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che essi devono consistere in elementi esterni alla dichiarazione, certi ed univoci.

In particolare, è stato evidenziato che:

Per quanto attiene al grado di specificità degli elementi di riscontro, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità ha rilevato che "la chiamata in correità, per assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità di costui, abbisogna, oltre che di una positiva valutazione in ordine alla sua intrinseca attendibilità (avuto riguardo, in primo luogo, alla personalità del chiamante, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con l'accusato, alla genesi remota e prossima della scelta processuale da lui compiuta; in secondo luogo alle caratteristiche delle dichiarazioni accusatorie, sotto il profilo della loro precisione, coerenza, costanza, spontaneità etc.), anche di riscontri estrinseci i quali, a differenza di quanto può ammettersi ai fini dell'adozione di misure cautelari, debbono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi a fatti che riguardano direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati" (Cass. Sez. VI sent. n. 7240 del 1998, ric. Civardi ed altro; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 10384 del 1996, ric. Locorotondo e altri, secondo cui "affinché la chiamata di correo possa essere utilizzata quale prova ai fini della decisione di merito, è necessario, ai sensi dell’art. 192 comma 3 del c.p.p., che essa sia suffragata da un elemento di riscontro cosiddetto individualizzante: deve esistere in altri termini un elemento di qualsiasi tipo, sia materiale che logico, non proveniente dal propalante, da cui possa trarsi il convincimento dell’esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell’imputato").

Si è quindi evidenziato che la specificità del riscontro, intesa come diretta inerenza al fatto materiale ed alla persona del chiamato, è imposta dall'art. 192 terzo comma c.p.p., attinente alla valutazione della prova nell'ambito del giudizio di merito (Cass. Sez. V sent. n. 4635 del 1997, ric. Clemente).

Premesso che i requisiti di attendibilità del dichiarante e della dichiarazione non mutano sostanzialmente sia quando la valutazione sia propedeutica all'emanazione di una misura cautelare sia quando essa sia compiuta in funzione del giudizio, si è precisato che, per quanto concerne i riscontri, ai fini dell'emissione della misura non è necessario che essi riguardino direttamente la posizione soggettiva, mentre la esistenza di riscontri riferibili in modo specifico alla posizione del chiamato è indispensabile ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio (Cass. Sez. VI sent. n. 1524 del 1997, ric. P.M. in proc. Catti).

L’ampiezza dell’ambito di operatività del suesposto principio è desumibile dalla sent. n. 10469 del 1996 della II Sezione della Corte di Cassazione (ric. P.M., Arena e altri), secondo cui "ai fini della valutazione della prova in ordine al giudizio di responsabilità, le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso, abbiano esse natura accusatoria nei confronti del giudicabile ovvero siano a lui favorevoli, necessitano di riscontri di conferma della loro attendibilità - come richiesto dal terzo comma dell'art. 192 c.p.p. - non solo sul dato oggettivo della sussistenza del fatto con le modalità ipotizzate dall'accusa, ma anche sulla persona cui esse si riferiscono". La medesima pronunzia ha chiarito che "la disposizione di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., secondo la quale le dichiarazioni rese dal coimputato o da persona imputata in un procedimento connesso sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, deve essere intesa, qualora più siano i fatti dedotti nell'imputazione e più le persone chiamate a risponderne, nel senso che ciascuna delle dichiarazioni attinenti a tutti o ad alcuni di essi deve essere confermata "ab extrinseco", non essendo sufficiente, ai fini della loro piena valenza probatoria, che esse trovino solo un conforto esterno di carattere generale; e ciò sia perché a più temi di conoscenza corrispondono quanto a contenuto più dichiarazioni, ognuna delle quali necessita quindi di riscontri, sia perché è principio tradizionale quello della scindibilità delle dichiarazioni di tutti i tipi di prova rappresentativa, tra cui la testimonianza, costituendo dato di comune esperienza la possibilità di veridicità di una parte del dichiarato e di falsità, volontaria o meno, di un'altra". Si è conseguentemente concluso che "il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, ond'è che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde"".

In applicazione di questo criterio, si è specificato che "non può ritenersi consentito, in caso di plurime chiamate di correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale, utilizzare gli elementi di riscontro - accertati nei confronti di un imputato - a conforto delle accuse rivolte anche ad altro imputato. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per vari reati e se dalle confessioni degli accusati o degli altri elementi di prova sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova a norma del terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p.. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro" (Cass. Sez. II sent. n. 474 del 1998, ric. Greco ed altri; nello stesso senso si è espressa Cass. Sez. II sent. n. 9646 del 1996, ric. Samperi ed altri, secondo cui "ai fini della valutazione della prova sulla responsabilità, nell'ipotesi di plurime chiamate in correità provenienti da una sola persona, la circostanza che alcune di queste siano state riscontrate come veritiere vale, con riferimento alle altre, esclusivamente ai fini del giudizio di intrinseca attendibilità del chiamante, ma non può essere utilizzata come elemento di conferma di quelle che sono rimaste prive di riscontri propri").

Tali conclusioni sono conformi al prevalente orientamento della Suprema Corte secondo cui "in tema di chiamata di correo, è lecita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da un medesimo soggetto; con la conseguenza che l'attendibilità del chiamante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre, che reggano alla verifica giudiziale della conferma, in quanto suffragate da idonei elementi di riscontro esterno; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare in modo automatico attendibilità per l'intera narrazione" (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4495 del 1997, ric. Di Corrado ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 9090 del 1995, ric. Prudente ed altri; Cass. Sez. VI sent. n. 4162 del 1995, ric. P.M. in proc. Aveta ed altri, secondo cui "in tema di chiamata in correità è bene ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro"; Cass. Sez. I sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri, ha osservato che la conferma dell’attendibilità della chiamata di correo, ad opera dell’elemento di riscontro, si limita alle sole parti coinvolte, senza automatiche estensioni alle altre parti della dichiarazione di correità: ne consegue che non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità per traslazione all’intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l’inefficacia probatoria delle parti non comprovate o addirittura smentite, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti).

Tra i possibili elementi di riscontro delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p., assumono particolare importanza le ulteriori chiamate in correità o in reità, provenienti da altri soggetti processuali riconducibili alla medesima previsione normativa.

E’ consolidato in giurisprudenza l’indirizzo secondo cui "ai fini della valutazione degli elementi di riscontro della chiamata in correità, non esiste alcuna plausibile ragione per pervenire ad una disparità di trattamento tra elementi di riscontro reali, documentali o testimoniali in senso proprio ed altri elementi desunti dalle cosiddette chiamate plurime, sempre che queste ultime siano contrassegnate dalla concordanza e dall'autonomia delle fonti di delazione" (Cass. Sez. I sent. n.7301 del 1991, ric. Gavazza ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 130 del 1990, ric. Romano, che rileva che "secondo la regola collaudata dall'esperienza, più dichiarazioni di accusa, ove siano intrinsecamente attendibili e sia possibile escludere collusione tra i dichiaranti e condizionamenti di qualsiasi specie, si integrano e si rafforzano reciprocamente, acquistando la rilevanza probatoria necessaria a condurre ad un giudizio di certezza"; con riferimento al tema delle "dichiarazioni incrociate", Cass. Sez. I sent. n. 6927 del 1992, ric. P.M. in proc. Tomaselli, ha specificato che le dichiarazioni di persone rientranti in una delle categorie previste dall’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. possono confermare le dichiarazioni di altre persone indicate dalla medesima disposizione "sempre che il giudice abbia proceduto alla valutazione della loro credibilità intrinseca e controllato che siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano frutto di una concertazione o traggano origine dalla stessa fonte d'informazione").

La Suprema Corte ha quindi riconosciuto che "le convergenti chiamate in correità (…) si riscontrano reciprocamente (mutual corroboration o convergenza del molteplice) allorché, verificatane l’intrinseca attendibilità, siano autonome e la loro coincidenza non sia meramente fittizia" (Cass. Sez. I sent. n. 7758 del 1996, ric. Timpani).

Questo orientamento è stato ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, che ha evidenziato che "la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze" (Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora; v. pure Cass. Sez. I sent. n. 1495 del 1999, ric. Archinà e altri).

Conseguentemente, si afferma che il riscontro esterno alla chiamata del correo "può consistere in un'altra chiamata di correo poiché ogni chiamata è fornita di autonoma efficacia probatoria e capacità di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da ciò deriva che una affermazione di responsabilità ben può essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralità di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto" (Cass. Sez. VI sent. n. 2775 del 1995, ric. Grippi).

Recentemente la Suprema Corte (Cass. Sez. II sent. n. 7437 del 1999, ric. P.M. in proc. Cataldo) ha precisato che "in tema di valutazione della chiamata in correità secondo le regole dettate dall'art. 192 comma 3 c.p.p., ben possono costituire riscontro alla chiamata medesima le plurime dichiarazioni accusatorie, le quali, per poter essere reciprocamente confermative, devono mostrarsi convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione, indipendenti (nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente, da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza) e specifiche (nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni, pur non necessariamente sovrapponibili, devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato, sia le imputazioni a lui attribuite)".

I requisiti necessari perché più chiamate in correità o in reità, valutate unitariamente, possano condurre ad un’affermazione di responsabilità, sono stati individuati nella reciproca autonomia e nella convergenza delle stesse (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 4941 del 1995, ric. Saporito ed altri, secondo cui "il riscontro di una chiamata in correità può essere costituito anche da un'altra chiamata che risulti autonoma e convergente"; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 4807 del 1998, ric. D'Amora, la quale ha evidenziato che "la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto; detto riscontro esterno, idoneo a confermare l'attendibilità del chiamante, ben può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze").

Con riguardo al primo requisito, occorre accertare che le dichiarazioni non traggano origine dalla stessa fonte di informazione e non siano riconducibili ad una reciproca influenza o a collusioni tra i vari chiamanti in correità ovvero a collusioni fraudolente compiute dai medesimi.

Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 295 del 1995, ric. Di Gregorio ed altri) ha comunque precisato che "essendo la spontaneità e l'autonomia rispettivamente l'opposto dell'imposizione e del condizionamento, le medesime, quali elementi idonei a connotare di attendibilità una dichiarazione accusatoria resa da un coimputato o imputato in un procedimento connesso, non possono essere negate solo in base alla conoscenza che il dichiarante abbia avuto di un’analoga precedente dichiarazione di altro coimputato: in siffatta ipotesi dovrà semplicemente accertarsi con maggior rigore che la coincidenza tra le dichiarazioni non sia meramente fittizia ed in particolare che quelle successive non sono frutto di influenze subite e non rappresentino puro allineamento alle precedenti" (v. anche Cass. Sez. VI sent. n. 4108 del 1996, ric. Cariboni ed altri, secondo cui "la credibilità delle dichiarazioni compiute da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 c.p.p. non è da considerarsi necessariamente esclusa dal solo fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito delle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto").

In casi del genere, l’autonoma origine delle varie dichiarazioni può desumersi anche dalla constatazione del precedente radicamento dei diversi collaboranti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di diretta conoscenza delle vicende delittuose riferite.

Relativamente al secondo requisito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "l'esigenza che le plurime dichiarazioni accusatorie di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., per costituire riscontro l'una dell'altra, siano convergenti, non può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrapponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da considerare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di suggestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza" (Cass. Sez. I sent. n. 3070 del 1996, ric. Emmanuello; cfr. anche Cass. Sez. I sent. n.2328 del 1995, ric. Carbonaro; Cass. Sez. VI sent. n. 4821 del 1996, ric. Gentile, che ha esplicitato che spetta al giudice "il potere-dovere di valutare se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più dichiaranti").

Nell’ipotesi di parziale divergenza delle dichiarazioni di due collaboranti, è stata ritenuta necessaria non solo la coincidenza, ma anche la specificità del nucleo centrale del racconto, in modo che possa escludersi che esso sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza; in proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 8057 del 1998, ric. Sole A. ed altro) ha affermato che "affinché le dichiarazioni parzialmente divergenti rese da due collaboratori ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. possano ritenersi non in contraddizione e fonte di responsabilità per l'imputato, occorre che il nucleo centrale del racconto non solo coincida ma presenti altresì elementi specifici che, potendo essere conosciuti soltanto da persone che siano state testimoni del fatto o alle quali il fatto è stato raccontato da testimoni diretti, dimostrino una conoscenza "privilegiata", cioè non relativa a notizie di dominio pubblico. Il giudice deve non già fornire la prova negativa della possibilità di conoscere i particolari riferiti attraverso le comuni fonti di informazione, circostanza che sarebbe impossibile da dimostrare, ma indicare gli elementi in base ai quali possa ragionevolmente escludersi che il racconto sia frutto di operazioni manipolatorie di dati di comune esperienza".

La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, sottolineato l’esigenza della verifica dell’intrinseca attendibilità delle chiamate di correo che si riscontrino reciprocamente; si è infatti rilevato che "il giudice, per fondare il proprio convincimento su tali elementi di prova, deve previamente procedere ad un approfondito esame della credibilità intrinseca delle chiamate in correità e verificare se siano state rese in modo indipendente, così da escludere che siano frutto di una concertazione" (Cass. Sez. II sent. n. 2164 del 1991, ric. Schiavone ed altri; v. anche Cass. Sez. I sent. n. 13279 del 1990, ric. Barbato, che ha affermato che nell’ipotesi di pluralità di dichiarazioni di correi coincidenti, deve "essere certo che i coimputati abbiano detto la verità e perché ciò possa affermarsi, appare indispensabile che il giudizio di attendibilità intrinseca di ogni chiamata sia particolarmente severo e scrupoloso, in modo da allontanare ogni possibile dubbio di reciproche influenze e di progressivo allineamento dei dettagli originariamente divergenti di ciascuna di esse").

E’ quindi consolidato l’orientamento secondo cui "allorché più chiamate in correità siano ritenute intrinsecamente attendibili, esse si integrano e si rafforzano reciprocamente acquistando la rilevanza probatoria conducente a un giudizio di certezza" (Cass. Sez. I sent. n. 5426 del 1992, ric. La Vaccara).

La Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 6992 del 1992, ric. Altadonna ed altri) ha chiarito che, qualora il riscontro ad una chiamata di correo consista in un’altra simile accusa, non si richiede che questa sia convalidata da altri elementi ad essa esterni, perché in tal caso si avrebbe già la prova necessaria e non occorrerebbe alcuna altra operazione di comparazione e di verifica. Ha, inoltre, evidenziato che la dichiarazione assunta a riscontro di una chiamata di correo non deve necessariamente avere portata esplicitamente accusatoria, ma può anche avere una funzione difensiva, in quanto anche un elemento a contenuto difensivo "può fornire, nel raffronto dialettico a cui è assoggettato, argomenti a nuclei di fatto in grado di confermare l’accusa".

Mancando ogni predeterminazione legislativa, gli elementi di riscontro coprono un’area indefinita e vastissima.

A titolo esemplificativo, può rilevarsi che ulteriori riscontri esterni idonei a confermare l’attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati dall’art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. sono stati individuati dalla giurisprudenza negli elementi di seguito elencati:

L’utilizzazione probatoria della chiamata in correità o in reità non è esclusa qualora le dichiarazioni accusatorie abbiano ad oggetto circostanze note al dichiarante non per sua scienza diretta, ma perché apprese da terzi (testimone, coimputato o imputato di reato connesso). In tal caso si è in presenza di una chiamata in correità o in reità de relato.

In proposito, la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri) ha specificato che "la chiamata in correità, intendendosi per tale quella proveniente da uno qualsiasi dei soggetti menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., non deve necessariamente fondarsi sulla diretta conoscenza dell'altrui condotta criminosa, ma può anche essere frutto di conoscenza indiretta, la quale appare possibile avuto riguardo, da un lato, alla varietà delle posizioni soggettive (imputato o indagato per lo stesso reato, per reato connesso o per reato interprobatoriamente collegato), contemplate nei citati commi terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., dall'altro alla varietà delle forme che, in base al diritto sostanziale, può assumere il concorso di persone nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale fra loro di tutti i concorrenti e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche".

Tuttavia, per costante giurisprudenza, la chiamata di correo de relato, di per sé valida, esige un più rigoroso controllo dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca (Cass. Sez. IV sent. n. 4727 del 1996, ric. Imparato). Si è infatti osservato che "ai fini della prova, la chiamata di correo "de relato" non perde, per ciò solo, la sua natura e la sua valenza, ma necessita che la sua valutazione sia compiuta con maggior rigore, dovendo essere controllata non solo con riferimento al suo autore immediato, ma anche in relazione alla fonte originaria dell'accusa, che spesso resta estranea al processo" (Cass. Sez. V sent. n. 2381 del 1993, ric. P.M. e Madonia ed altri).

Occorre quindi procedere ad un rigoroso vaglio critico, consistente in un'attenta valutazione non solo della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle affermazioni del chiamante (al fine di dimostrare che la fonte di riferimento ha effettivamente reso le dichiarazioni menzionate dal chiamante), ma anche dell'attendibilità della fonte di riferimento e della veridicità delle notizie da essa comunicate.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri) ha evidenziato che "la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo c.p.p., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, alla stregua del principio di ordine generale stabilito dal comma primo del medesimo art. 192 c.p.p. e nell'osservanza del disposto di cui all'art. 195, richiamato dall'art. 210, comma quinto, c.p.p.".

E’ stato, inoltre, precisato che una dichiarazione de relato può costituire un riscontro purché essa sia intrinsecamente attendibile e di origine autonoma, e sempre che sia "individuata la fonte di provenienza della notizia e controllata la affidabilità" (Cass. Sez. I sent. n. 4153 del 1992, ric. P.M. in proc. Barbieri ed altri).

Occorre, peraltro, osservare che l’ambito applicativo della chiamata in correità de relato è stato delimitato in senso restrittivo dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione; è stato infatti chiarito che "in tema di chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni "de relato" quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti la vita e la attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati" (Cass. Sez. VI sent. n. 1472 del 1999, ric. Archesso ed altri; in termini analoghi Cass. Sez. I sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri).

Va infine osservato che la prova del concorso esterno si atteggia in modo diverso rispetto a quella della partecipazione all’associazione di tipo mafioso.

Infatti, con riferimento alla condotta di partecipazione all’associazione, è frequentemente prospettabile l’ipotesi in cui "la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti, e la sua specificità va valutata sotto tale profilo" (Cass. Sez. I sent. n. 6239 del 1999, ric. Meddis). Assume univoco rilievo, in tal senso, la dimostrazione della "presentazione rituale", che costituisce un "momento significante ed essenziale dei rapporti fra i partecipi", ed è "rappresentativa del fatto della partecipazione alla cosca" (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 4976 del 1997, ric. P.M. e Accardo).

Inoltre non di rado, in tema di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, qualora non sia dimostrata una rituale affiliazione al sodalizio, "il fulcro centrale della prova è costituito (…) dalla prova logica, dal momento che la prova dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate ciascuna delle quali non necessariamente dimostrativa della partecipazione associativa e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese dirette alla conclusione dei vari reati costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa" (Cass. Sez. VI sent. n. 1525 del 1997, ric. P.M. in proc. Pappalardo).

Ciò discende dalle intrinseche caratteristiche che connotano la condotta partecipativa, imperniata sull’assunzione di un ruolo e sull’inserimento nel tessuto organizzativo dell’associazione delittuosa.

Nel caso di concorso esterno, invece, alla diversa configurazione della condotta punibile corrisponde una maggiore specificità del thema probandum, che si sostanzia nell’accertamento dell’effettiva realizzazione, ad opera dell’imputato, di almeno un intervento che abbia contribuito ad assicurare l’esistenza o il rafforzamento dell’associazione di tipo mafioso in una fase "patologica", o, comunque, particolarmente difficile della sua vita.

Qualora le fonti di prova siano costituite da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è necessario che le stesse convergano sia sul fatto storico, idoneo a mantenere in vita o a rafforzare l’organismo criminale, sia sul soggetto che lo ha posto in essere, e non semplicemente su una generica "vicinanza" dell’imputato all’associazione mafiosa o a taluni suoi esponenti.