I rapporti tra il sen. Giulio Andreotti e Michele Sindona
§ 1 – I legami di Michele Sindona con "Cosa Nostra"
Le dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia convergono nell’affermare che Michele Sindona svolgeva attività di riciclaggio nell’interesse dei massimi esponenti dello schieramento "moderato" di "Cosa Nostra", facente capo a Stefano Bontate e Salvatore Inzerillo.
In proposito, il collaborante Francesco Marino Mannoia all’udienza del 4 novembre 1996 ha riferito quanto segue:
P.M. NATOLI: (…) Ha sentito parlare in "COSA NOSTRA" di LICIO GELLI?
MANNOIA F.: io ne ho sentito parlare come di una persona in contatto con PIPPO CALO'. In contatto con PIPPO CALO' sempre come situazione di... di investimento, come riciclaggio di denaro e come, appunto, investimenti di denaro che facevano capo a PIPPO CALO', a TOTO' RIINA, a FRANCESCO MADONIA e addirittura anche vi era di mezzo Padre COPPOLA, AGOSTINO COPPOLA. So che avevano investito anche alcune grosse somme di denaro anche all'interno del VATICANO.
P.M. NATOLI: all'interno del VATICANO che cosa significa?
(…)
MANNOIA F.: ...attraverso la BANCA DEL VATICANO.
P.M. NATOLI: attraverso la BANCA DEL VATICANO. Da chi ne sente parlare di questo?
MANNOIA F.: da STEFANO BONTADE.
(…)
P.M. NATOLI: senta, di altri investimenti o perlomeno di altri canali di investimento, con riferimento a STEFANO BONTADE lei ne sente parlare oppure no?
MANNOIA F.: sì, durante il periodo del traffico dell'eroina, vi è stato un periodo in cui si è lavorato moltissimo (...) su questa sostanza e molta eroina, la maggior parte dell'eroina veniva spedita negli STATI UNITI appunto a JOHN GAMBINO. E io so che attraverso JOHN GAMBINO e SINDONA e STEFANO BONTADE e SALVATORE INZERILLO, hanno effettuato (…) dei grossi investimenti (...) su hotel, su terreni e anche su delle finanziarie, sia nell'isola di ARUBA, sia anche in FLORIDA.
(…)
P.M. NATOLI: nell'isola di?
(…)
MANNOIA F.: ARUBA. Io in un primo tempo avevo dichiarato perché non mi ricordavo bene, CUBA, ma durante la mia permanenza negli STATI UNITI e geograficamente appresi che il nome dell'isola ARUBA e allora questo mi illuminò la mente nel ricordare che era l'isola di ARUBA.
P.M. NATOLI: scusi, lei ha fatto ora un riferimento geografico. Mi consenta allora questa domanda. Lei sa dove si trova l'isola di ARUBA?
MANNOIA F.: sì, l'isola di ARUBA si trova di fronte, di fronte alla FLORIDA.
P.M. NATOLI: quindi gli investimenti vennero fatti in FLORIDA e nell'isola di ARUBA.
MANNOIA F.: sì.
(…)
P.M. NATOLI: (…) Vuole ripetere di nuovo i nomi degli uomini d'onore o, comunque, dei trafficanti di stupefacenti che erano in società con SINDONA?
MANNOIA F.: era JOHN GAMBINO, STEFANO BONTADE, e SALVATORE INZERILLO. Avevano creato questo, questo monopolio, questa società che veniva raffinata in SICILIA da me, dai VERNENGO (…) questa eroina e che quindi poi veniva spedita negli U.S.A. a JOHN GAMBINO. Da lì veniva smerciata e parte del grosso guadagno rimaneva negli STATI UNITI per essere investito. Altri soldi rientravano per l'acquisto della nuova morfina.
P.M. NATOLI: senta Signor MANNOIA, per farci capire in che ordine di grandezza finanziaria ci muoviamo. Che cosa può dire lei, ha un'esperienza diretta su questi valori. Che quantitativi erano di eroina che veniva smerciata negli STATI UNITI e quindi che ricavato economico se ne aveva.
MANNOIA F.: beh, posso dire che io (…) lavorai per conto di BONTADE, anche... non è che lavorai solo per conto di BONTADE. Lavorai per tanti altri. Ma in riferimento al BONTADE io lavorai per conto suo sicuramente più di mille chili di eroina. Mille chili di eroina che poi erano mischiati a un taglio particolare, il quale aveva lo stesso procedimento dell'eroina. Atropeina. Atropeina che veniva, appunto, mischiata a questa eroina purissima e veniva spedita negli STATI UNITI e quindi il guadagno era una cifra astronomica.
(…)
P.M. NATOLI: a quanto vendevate al chilo l'eroina?
MANNOIA F.: vi era (…) una diversità (…) di guadagni. Da un canto nostro noi che lavoravamo avevamo una percentuale (…) per ogni chilo di eroina che veniva raffinata.
P.M. NATOLI: quindi venivate pagati in natura?
MANNOIA F.: in natura. Per quanto riguarda BONTADE, (…) INZERILLO e GAMBINO, avevano diverse società. Avevano sia da... sin dall'acquisto, poi avevano il valore effettivo del chilo in ITALIA, e poi avevano la spedizione fatta negli U.S.A., aveva già (…) un altro valore; e inoltre, diciamo, l'eroina veniva smerciata (…) dal JOHN GAMBINO, e quindi fatta aumentare di volume attraverso questo taglio che era fatto. Io oltre a questo, l'INZERILLO aveva una mano, (…) aveva una sua possibilità personale, in cui io stesso assistetti per un paio di volte a dover miscelare questa eroina, che era eroina tailandese, che gli arrivava personalmente a lui; quindi durante il periodo che io lavorai con BONTADE, tra eroina che ho fatto io insieme ad altri per conto di BONTADE e INZERILLO, e eroina che arrivava (…) dalla TAILANDIA, io credo di parlare (…) di moltissimi miliardi (…) investiti diciamo in alberghi, terreni e società. Potrei quantificarlo sommariamente in una...
P.M. NATOLI: scusi, ecco, cerchiamo di quantificarlo con riferimento al valore di vendita al chilo, al vostro livello.
MANNOIA F.: al chilo...
P.M. NATOLI: cioè, un chilo sul mercato statunitense quanto veniva ceduto?
MANNOIA F.: all'epoca era attorno ai centotrenta, centoquaranta e a volte anche centocinquantamila dollari.
P.M. NATOLI: al chilo.
MANNOIA F.: al chilo.
P.M. NATOLI: e ne avete, per quello che riguarda lei soltanto...
MANNOIA F.: quindi abbiamo...
P.M. NATOLI: ...commercializza... cioè lei ne ha raffinato un migliaio di chili...
MANNOIA F.: un migliaio di chili più...
P.M. NATOLI: ...più quella che arrivava dalla TAILANDIA.
MANNOIA F.: no, più ancora che vi era un... più del 20% della sostanza che costava pochissimo, che era appunto...
P.M. NATOLI: quella miscelata con l'atropeina.
MANNOIA F.: ...miscelata, quindi ancora aumentare di un (…) 20% questa...
P.M. NATOLI: per quello che lei sa, che sorte hanno avuto gli investimenti di BONTADE curati da MICHELE SINDONA dopo la morte di BONTADE?
MANNOIA F.: io, per quello che appresi io, dopo la morte di BONTADE, durante la mia permanenza all'UCCIARDONE, il quale... condividevo la stessa cella di GIOVANNI BONTADE insieme a GIOVAN BATTISTA PULLARA', di fronte vi era PIETRO LO IACONO in un'altra cella insieme a GERLANDO ALBERTI; la moglie di BONTADE che era a conoscenza di alcuni investimenti del marito, (…) fece sapere (…) a suo cognato GIOVANNI BONTADE, di volersi interessare nei confronti di NINO BONTADE e di altri per poter cercare di recuperare in qualche modo il bene del marito. Perché fra l'altro il BONTADE aveva anche gioielli di famiglia, notevoli, importanti gioielli di famiglia, che custodiva nelle vicinanze... occultava nelle vicinanze della sua abitazione, (…) nel suo terreno di proprietà, il quale era a conoscenza perfettamente il NINO BONTADE. Dopo la sua morte non si trovarono neanche questi, chiamiamoli, tesori. Io so solo che...
PRESIDENTE: chi era questo NINO BONTADE?
MANNOIA F.: NINO BONTADE è un cugino di STEFANO BONTADE.
P.M. NATOLI: uomo d'onore anch'egli?
MANNOIA F.: sì, era capodecina. (…) NINO BONTADE era (…) uno dei pochi conoscitori, all'interno della famiglia stessa di STEFANO, di questi gioielli. So solo che la moglie di BONTADE non ha trattato più NINO BONTADE, quindi credo che abbiano avuto esito negativo queste situazioni. Poi io (…) non mi sono più interessato a questa vicenda.
L’esame dibattimentale del Marino Mannoia ha fatto seguito ad altre deposizioni rese dal medesimo davanti al Pubblico Ministero in sede di commissione rogatoria internazionale, i cui verbali sono stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento.
In particolare, nell’interrogatorio del 15 luglio 1991 il Marino Mannoia aveva dichiarato:
"Avevo sentito dire da Stefano Bontate e da altri uomini d'onore della nostra famiglia (sempre prima della morte di Bontate) che Pippo Calò, Salvatore Riina, Francesco Madonia e altri dello stesso gruppo avevano somme di denaro investite a Roma attraverso Licio Gelli che ne curava gli investimenti.
Si diceva anche che parte di questo denaro era investito nella "banca del Vaticano". La stessa notizia era riferita anche a padre Agostino Coppola.
Di queste cose io parlavo solo con Stefano Bontate e Salvatore Federico che erano i "manager" della nostra "famiglia".
In sostanza "come Bontate Stefano e Salvatore Inzerillo avevano Sindona, gli altri avevano Gelli"".
Nell’interrogatorio del 29 gennaio 1994 il collaboratore di giustizia aveva affermato:
"Confermo l’interrogatorio reso anche a codesto Ufficio il 15.7.1991, a New York in sede di commissione rogatoria internazionale. In quella occasione ho già detto che come GELLI faceva investimenti per conto di CALO’, RIINA, MADONIA ed altri esponenti dello schieramento "corleonese", SINDONA faceva investimenti finanziari per conto di BONTATE e di INZERILLO.
Nel corso di varie conversazioni succedutesi nel tempo con il BONTATE, sentii dire da quest’ultimo che SINDONA aveva investito denaro di BONTATE, di INZERILLO e di GAMBINO John in alcune società finanziarie e in vari beni immobili negli U.S.A. e nell’isola di Aruba".
Il Marino Mannoia, inoltre, nella deposizione resa in data 4 febbraio 1993 nel processo instaurato nei confronti di John Gambino ed altri imputati davanti al Tribunale del Distretto Sud di New York, aveva riferito le seguenti circostanze comunicategli da Stefano Bontate in un colloquio svoltosi nel periodo in cui il Sindona, avendo simulato il proprio rapimento, si trovava presso la villa ricadente nella disponibilità di Rosario Spatola:
D.: Bontate le ha raccontato altro riguardo a Michele SINDONA?
R.: (…) Mi ha anche detto che l’unico interesse che aveva nei confronti di Sindona era costituito dal fatto che lui aveva investito i suoi soldi, quelli di Stefano Bontate, ed anche quelli di Totuccio Inzerillo e John Gambino. (…)
D.: Mi può dire quando ricorda di aver avuto questa conversazione su Michele Sindona?
R.: Nell’autunno del 1979. Non ricordo la data esatta.
(…)
D.: Ha mai parlato con Stefano Bontate del rapporto tra Sindona, Bontate, Totuccio Inzerillo e John Gambino?
(…)
R.: Sì.
D: Oltre alla conversazione di prima?
R: mi disse che insieme avevano investito dei soldi in Florida e a Cuba o Aruba. Ammetto che non sono sicuro se fosse Cuba e Aruba o Cuba o Aruba. (…) Quando Bontate mi ha parlato di quei posti, io non ero molto interessato agli investimenti e dunque non siamo entrati nei particolari. (…)
D.: Le venne detto che erano stati investiti dei soldi in Florida?
R.: Sì.
(…)
D.: Non è sicuro se i soldi siano stati investiti in due o tre località?
R.: Due località.
D.: Allora lei non è sicuro se la seconda località sia Cuba o Aruba?
R.: Sì.
D.: Di chi erano i soldi che erano stati investiti in queste località?
R.: Appartenevano a Stefano Bontate, John Gambino, Totuccio Inzerillo, erano soldi ricavati dal traffico di eroina.
D.: Bontate le disse che tipo di investimenti fossero?
R.: Avevano comperato azioni di alberghi ed istituti finanziari.
Dalle suesposte dichiarazioni del Marino Mannoia si desume, quindi, che Michele Sindona provvedeva ad investire, per conto di Stefano Bontate, Salvatore Inzerillo e John Gambino, in società finanziarie, immobili ed alberghi, siti nella Florida e nell’isola di Aruba, elevatissime somme di denaro costituenti provento del traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Ciò fu riferito al Marino Mannoia da Stefano Bontate.
La circostanza che il Sindona curasse l’investimento di ingenti somme di denaro di pertinenza di Salvatore Inzerillo (il quale gestiva alcuni dei maggiori traffici di sostanze stupefacenti tra l’Italia e gli U.S.A.) è stata confermata dal collaboratore di giustizia Francesco Di Carlo, il quale all’udienza del 30 ottobre 1996 ha riferito quanto segue:
P.M.: Senta lei ha mai sentito parlare di Michele Sindona in Cosa Nostra?
DI CARLO F.: Di Michele Sindona ne ho sentito parlare sia nella fine '79 che in principio di '80. 1980. Ma così. Poco.
(…)
P.M.: Da chi? In che termini ne sente parlare?
DI CARLO F.: Ne sentivo parlare prima di anni '70, così, una volta o due volte è capitato che si diceva che (…) Salvatore Inzerillo, che (…) diventa capomandamento di (…) Boccadifalco. Aveva un'amicizia diretta con Sindona. E infatti si diceva che tutti i miliardi o i milioni di dollari che Inzerillo amministrava, perché 'sto Inzerillo è stato uno dei primi esportatori di droga dalla Sicilia in America o dall'Italia in America, ce l'amministrava o li investiva con Sindona. Aveva un'amicizia diretta. Si parlava così. (…)
P.M.: Senta, una precisazione che è l'ultima. Da chi sente dire che Sindona gestiva i soldi di pertinenza di Salvatore Inzerillo?
DI CARLO F.: Ma a livello di ... di altri ... Cosa Nostra, diciamo. A volte io mi sedevo a parlare anche (…) con Saro Riccobono, Saro Riccobono è un capomandamento, eravamo abbastanza intimi, o con Totuccio Micalizzi andavamo ... la sera, così, uscivamo per andare a mangiare assieme o frequentare qualche locale, così. Si parlava e si capiva. Si capiva e quello mi dava la conferma. Ecco. Sempre in Cosa Nostra, a un certo livello, con tanta discre.. tanta discrezionalità parlavamo. Non era una cosa che si abbanniava in mezzo le strade.
Il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo, escusso all’udienza del 30 maggio 1996, ha affermato di avere appreso dal Riccobono che alcuni esponenti mafiosi di primaria importanza (come il Bontate, l’Inzerillo, il Riina, il Teresi) avevano effettuato investimenti attraverso il Sindona.
Le dichiarazioni rese dal Mutolo sull’argomento sono di seguito riportate:
P.M.: (…) Lei durante la sua vita passata in Cosa Nostra ha mai sentito parlare di Michele Sindona? E se è sì in che occasione, in che termini?
MUTOLO G.: Guardi, io ne ho sentito parlare spesso di Michele Sindona. Io di Michele Sindona ho parlato direttamente con Riccobono, sono stato in galera, diciamo. al dottor Crini a quello che curò la ferita ... di Sindona ne ho sentito parlare, ne ho parlato con diversi personaggi. Uno degli ultimi che ne parlai è stato un certo, diciamo, non mi ricordo ora ... ma comunque io ne ho sentito parlare che quando lui è venuto a Palermo, diciamo, era fatto venire dall'America perché, diciamo, avevano investito, alcuni mafiosi come Bontate, Inzerillo, Riina, Teresi insomma tanti personaggi importanti mafiosi, dei soldi su Sindona perché, non lo so, nelle banche, perché anche i mafiosi investono nelle azioni delle banche, della borsa e quindi ... però le cose andarono male a Sindona, è venuto qua in Sicilia e mi ricordo che (incomp.) con il Riccobono è stato che quando lui è venuto era per recuperare i soldi che doveva dare diciamo ai mafiosi.
(…)
P.M.: E questo scopo del viaggio di Sindona in Sicilia, lei lo apprende ...? Vuole ripetere da chi?
MUTOLO G.: Da Rosario Riccobono.
P.M.: Che aveva investito, aveva investito dei soldi?
MUTOLO G.: ...Dopo ne parlo con Micalizzi Salvatore ma la persona più importante è Rosario Riccobono.
P.M.: E Rosario Riccobono, per quello che lei sa, aveva investito danaro presso le banche di Sindona?
MUTOLO G.: Lui quanto ha investito io non lo so però so che tutti gli esponenti, i più importanti mafiosi perché purtroppo la mafia fa così quando c'è una speculazione, quando c'è un investimento ... cioè non è una singola persona che investe soldi, ma sono tutti i mafiosi che mettono soldi insomma, che 10 lire, chi 5 lire, chi 50 lire, però sono tutti i personaggi che investono su una cosa che può essere buono.
Le dichiarazioni dei suindicati collaboratori di giustizia presentano, dunque, un nucleo comune, riguardante l’attività di riciclaggio svolta dal Sindona per conto di esponenti mafiosi dello schieramento "moderato".
La circostanza che il Mutolo abbia incluso anche il Riina tra i beneficiari di tale attività non si pone in contrasto con le asserzioni degli altri collaboranti. Sul punto, deve infatti osservarsi che, secondo lo stesso Marino Mannoia, l’investimento delle somme di denaro del Riina era curato da un soggetto strettamente legato al Sindona, come Licio Gelli; non può, quindi, reputarsi irragionevole che anche il Sindona – aderendo alle richieste di altri soggetti idonei a fungere da trait d’union tra lui ed il Riina - si sia prestato ad effettuare operazioni di riciclaggio in favore del Riina, in un momento in cui non si era ancora manifestata la violenta lotta tra il gruppo facente capo a quest’ultimo e l’ala "moderata" dell’organizzazione mafiosa.
Ai fini della valutazione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni de relato sopra menzionate, deve tenersi conto sia della personalità dei suindicati collaboratori di giustizia, sia delle circostanze e modalità che caratterizzarono i colloqui nel corso dei quali essi appresero le notizie poi esposte all’autorità giudiziaria, sia del livello delle conoscenze possedute dalle loro fonti di riferimento.
L’inserimento di Francesco Marino Mannoia in "Cosa Nostra" ed il suo coinvolgimento nel traffico di sostanze stupefacenti furono accertati con la sentenza emessa il 16.12.1987 dalla Corte di Assise di Palermo a conclusione del primo grado di giudizio del c.d. maxiprocesso, sulla base delle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno che lo avevano indicato, rispettivamente, come affiliato alla "famiglia" di Santa Maria di Gesù e come chimico esperto nella raffinazione della droga.
A seguito dell’uccisione del fratello Agostino, Francesco Marino Mannoia in data 8 ottobre 1989 iniziò a collaborare con la giustizia, ammettendo di avere fatto parte dell’associazione mafiosa, di avere operato alle dirette dipendenze di Stefano Bontate (capo della "famiglia" di Santa Maria di Gesù) cui era legato da un particolare rapporto di fiducia, e di avere raffinato notevolissime quantità di morfina-base in un primo tempo nell’interesse del Bontate e, dopo la morte di quest’ultimo, per conto di esponenti dello schieramento dei "corleonesi".
Pochi giorni dopo avere compiuto tale scelta collaborativa, il Marino Mannoia subì l’uccisione di tre prossimi congiunti (la madre, la sorella e la zia) ad opera dell’organizzazione mafiosa, la quale dimostrò così di essere perfettamente consapevole della rilevanza del patrimonio conoscitivo che egli avrebbe potuto consegnare all’autorità giudiziaria.
In effetti, il Marino Mannoia, già nel corso del secondo grado di giudizio del c.d. maxiprocesso, offrì all’autorità giudiziaria importantissimi elementi di convincimento in ordine alla struttura dell’associazione mafiosa, a numerosi delitti realizzati da affiliati a "Cosa Nostra", alle modalità di svolgimento dei traffici di sostanze stupefacenti.
L’attendibilità delle sue dichiarazioni venne riconosciuta dalla sentenza emessa il 10 dicembre 1991 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo, che evidenziò il notevole valore attribuibile a queste acquisizioni, non soltanto per la dovizia di particolari degli episodi riferiti, ma soprattutto per la stessa fisionomia del collaboratore, il quale era rimasto inserito nell’ambiente dell’organizzazione criminosa, mantenendo contatti e rapporti improntati a reciproca affidabilità rispetto agli altri associati. La medesima pronunzia osservò che il livello di attendibilità del Marino Mannoia risultava ulteriormente confermato dalla stessa obiettiva descrizione dei fatti a lui noti, qualche volta riferiti con contributi critici personali, ma in modo da non lasciare in dubbio, in simili casi, il carattere di opinione soggettiva. La sentenza rilevò, inoltre, l’infondatezza delle prospettazioni difensive secondo cui il Marino Mannoia non avrebbe potuto essere considerato attendibile per il fatto di avere costantemente presenziato al dibattimento di primo grado, sottolineando la sua verificata disponibilità alla collaborazione sulla base di dati storici effettivamente conosciuti, e specificando che il Marino Mannoia – invece di manifestare un semplice intento di rafforzare le basi dell’accusa già vagliata in primo grado – in alcuni casi aveva smentito apertamente e consapevolmente le affermazioni degli altri collaboranti.
La piena ragionevolezza di tale valutazione fu confermata dalla pronunzia del 30 gennaio 1992 della I Sezione Penale della Corte di Cassazione, che formulò le seguenti osservazioni:
"la Corte di Assise di Appello si è prefissa alcuni canoni del procedimento valutativo raccomandando a sé medesima l’opportuna cautela nella considerazione delle diverse fonti propalatorie, ed in particolare di quelle sospette perché tendenzialmente portatrici di scopi di vendetta, tracciando una varietà tipologica-soggettiva dei c.d. "pentiti" ed approntando, in parallelo, una gamma di adeguati riscontri. (…)
In tale ambito, la Corte di secondo grado si è correttamente preoccupata di accertare la genuinità delle numerose dichiarazioni utilizzate, in relazione alla proposta ipotesi di collusioni fraudatorie all'origine di tutte (…), prospettandosi innanzi tutto una serie di possibili fattori, anche involontari, di inquinamento collettivo o comunque in grado, sul piano astratto, di far ricondurre le pur distinte, ed apparentemente autonome, dichiarazioni propalatorie ad unica e fuorviante matrice (…).
Ma la consistenza del sospetto non è andata al di là della mera ipotesi di lavoro, per l'accertata inesistenza di elementi di fatto di segno contrario o diverso e per la constatata prova - di contro - della derivazione originale, anche nel contenuto, di ciascuna dichiarazione dal proprio autore, come desumibile dalla diversità delle fonti informative da ciascuno utilizzate e dalle conseguenti, inevitabili discordanze riscontrate tra le varie propalazioni su alcuni punti, attestative delle reciproche autonomie e del resto fisiologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia normalmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentativi (…).
La Corte di merito si è posta anche il quesito se non vi fossero ragioni preliminari e trancianti per ritenere inattendibili a priori le dichiarazioni del MARINO MANNOIA (e del CALDERONE), in quanto formulate dopo la definizione del giudizio di primo grado (in cui il primo, imputato, era stato presente), e quindi dopo la pubblicazione ufficiale di quelle degli altri collaboranti, di cui avevano potuto conoscere il dettaglio, adattandovi - secondo i rilievi delle difese - le proprie, dunque irrimediabilmente inficiate da questo difetto d'origine e come tali inutilizzabili in assoluto.
La sentenza ha però ragionevolmente risposto (…), sottolineando in concreto la spontaneità del nuovo atteggiamento processuale del MARINO MANNOIA, spontaneità confermata dalla confessione di personali responsabilità sino a quel momento tenacemente negate con qualche speranza di essere creduto, e riscontrando nelle dichiarazioni rese tardivamente elementi di novità e di originalità rispetto alle altre e precedenti propalazioni. Di qui ha tratto il ragionevole convincimento che le caratteristiche con cui le dichiarazioni si presentavano ne confermavano la originalità del contenuto.
A tali inappuntabili ed incensurabili considerazioni (…) la sentenza impugnata mostra di avere aggiunto, in linea di principio, che non necessariamente ed inevitabilmente la conoscenza pubblica di dichiarazioni già agli atti deve significare lo screditamento aprioristico di altre successive, provenienti da soggetti diversi. Già la mera circostanza della successione temporale di più dichiarazioni nulla dice a tale riguardo, non potendosene ricavare alcun elemento di serio sospetto sulla attendibilità di quelle posteriori alla prima, se non nel concorso di altri e comprovati elementi, che depongano nel senso del recepimento manipolatorio di questa sulle altre.
Ma la certezza della "contaminatio" non può desumersi, con effetto automatico, neppure dalla accertata conoscenza delle prime propalazioni, poichè ciò non è di ostacolo assoluto, astrattamente parlando, all'accredito delle originalità di quelle successive, ancorchè di contenuto per lo più conforme, la cui autonoma provenienza dal bagaglio di informazioni proprio del dichiarante può essere accertata - sul piano soggettivo, come su quello oggettivo - in vario modo e con i normali strumenti dell'indagine penale, come lo è stata nei casi in discorso, in cui, oltretutto, il radicamento dei due propalanti nella realtà criminale mafiosa, con la connessa possibilità di conoscenze di prima mano, è risultato indubbio, con implicazioni probatorie di tutta evidenza. (…)
La sentenza impugnata resiste anche alle specifiche censure con le quali si denunciano pretese contraddizioni o travisamenti nella applicazione pratica dei principi enunciati, specialmente in relazione alla valutazione concreta di attendibilità di collaboranti. A questo specifico aspetto, molto complesso, la Corte di secondo grado ha dedicato le pagg. da 625 a 720, assoggettando a minuziose analisi le varie fonti ed approdando a conclusioni (…) sulle quali si può esprimere un giudizio di generale accettabilità. Ed invero, (…) il secondo giudice ha potuto distinguere (…) le parti veridiche da quelle inverosimili, ciò facendo con argomentate considerazioni, nelle quali si è riflesso il vaglio di merito approfondito, sempre sorretto da un non contestabile criterio di logica razionalità (…)".
Dopo la conclusione del c.d. maxiprocesso, il Marino Mannoia decise di rendere ampia confessione in ordine a tutti i delitti da lui commessi. In particolare, nel corso dell’interrogatorio del 3 aprile 1993, davanti al Pubblico Ministero, il collaborante precisò quanto segue:
"Prima di rispondere a tutte le domande che le SS.LL. vorranno rivolgermi in ordine all’oggetto della rogatoria, desidero fin d’ora confessare tutte le mie responsabilità in ordine a gravi delitti, cui ho personalmente partecipato.
Già prima che mi inducessi ad indicare tutti gli omicidi da me commessi nell’ambito del procedimento giudiziario attualmente in corso negli Stati Uniti, avevo rappresentato ai miei difensori di fiducia il desiderio di rendere totale confessione ai giudici italiani.
Peraltro, già nel periodo in cui rendevo i miei interrogatori al dottor Giovanni FALCONE, avevo a lui anticipato che "non ero uno stinco di santo ed avevo commesso molti crimini di cui dovevo vergognarmi". Allo stesso dottor FALCONE avevo quindi aggiunto che non escludevo di rendere in futuro più ampie dichiarazioni sulle mie personali responsabilità, e che avrei volentieri ammesso le mie colpe, ove qualcuno mi avesse chiamato giustamente in causa; ciò sicuramente avrei fatto non appena avessi avuto percezione di una seria determinazione dello Stato italiano nel perseguire i crimini di Cosa Nostra.
Desidero ancora precisare che comunque, anche nel passato, quando ho riferito fatti nei quali in effetti ero personalmente coinvolto, pur omettendo l’indicazione della mia partecipazione, ho sempre narrato esattamente tutta la verità, chiamando in causa soltanto coloro che erano sicuramente responsabili e mai incolpando persone innocenti.
Oggi, innanzi alle SS.LL. ho infine deciso di rendere la più ampia ed integrale delle confessioni, estendendola anche a tutti i reati diversi dagli omicidi finora da me indicati nel corso del procedimento statunitense.
La mia collaborazione sarà da questo momento integrale e senza riserve, poiché confido che, nonostante le gravissime difficoltà che sicuramente mi attendono, il nuovo contributo che mi appresto a dare alla giustizia possa essere in qualche modo utile per costruire una società migliore soprattutto nell'interesse dei nostri figli. Parlerò adesso degli omicidi cui ho partecipato (…)".
Nel corso del medesimo interrogatorio, il Marino Mannoia rese ulteriori dichiarazioni sul tema dei rapporti tra mafia e politica, esponendo anche episodi trattati in altre parti della presente sentenza.
La progressiva estensione dell’ambito e della portata delle sue rivelazioni (sia quanto all’ammissione della propria responsabilità per reati di sangue, sia quanto alla narrazione di vicende coinvolgenti altri soggetti, tra cui alcuni esponenti del mondo politico ed istituzionale) è stata spiegata in modo perfettamente plausibile dal Marino Mannoia, il quale ha esplicitato di avere precedentemente omesso di riferire simili fatti per la vergogna di far conoscere ai propri familiari la sua partecipazione a gravissimi delitti e per il timore di essere oggetto di manovre volte a gettare il discredito sulle sue dichiarazioni, proprio in un periodo in cui non era ancora stata emanata una normativa riguardante i collaboratori di giustizia.
Il Marino Mannoia all’udienza del 4 novembre 1996 ha così spiegato le ragioni che nel 1993 lo indussero ad ampliare l’oggetto della propria collaborazione con la giustizia: "era morto l'Onorevole LIMA, è stato ucciso, però è stato ucciso NINO SALVO (si tratta in realtà di Ignazio Salvo: n.d.e.), erano stati uccisi FALCONE e BORSELLINO. Avevo appreso che era stato iniziato un procedimento a carico dell'Onorevole ANDREOTTI. In effetti molto si era fatto, i tempi erano diversi, e io mi resi conto che era giusto che io aprissi completamente quello che erano, diciamo, le mie conoscenze e metterle a disposizione dell'Autorità".
In occasione dell’interrogatorio del 3 aprile 1993, svoltosi presso l’U.S. Attorney’s Office del Distretto Meridionale di New York, l’Assistant U.S. Attorney Patrick Fitzgerald precisò preliminarmente che l’Autorità statunitense, in conformità al Trattato di mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti e l’Italia, imponeva le sottoindicate condizioni:
- le dichiarazioni rese da Francesco MARINO MANNOIA alle Autorità Giudiziarie italiane nel corso dell’esecuzione della presente rogatoria, non potranno essere utilizzate contro lo stesso MARINO MANNOIA in nessun procedimento in Italia;
- la trascrizione delle dichiarazioni già rese dallo stesso MARINO MANNOIA, nel dibattimento in corso negli Stati Uniti contro John GAMBINO ed altri viene consegnata alla Magistratura italiana a condizione che nessuna utilizzazione ne verrà mai fatta contro Francesco MARINO MANNOIA in alcun procedimento giudiziario italiano.
Il Procuratore della Repubblica di Palermo prese atto delle condizioni precisate dal Dottor Fitzgerald.
Nel successivo interrogatorio del 26 gennaio 1994 l'Avv. Laurie Barsella, presente in rappresentanza del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti, dettò a verbale le seguenti considerazioni:
"Il presente procedimento è continuazione della rogatoria MANNOIA iniziata il 2.4.93 con i primi contatti di carattere organizzativo e proseguita il 3.4.93 con l’interrogatorio del MANNOIA da parte della Procura della Repubblica di Palermo. Il 23.3.1993 (data approssimativa) ci fu un incontro a Roma tra i rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia italiano, i rappresentanti del Ministero di Grazia e Giustizia americano e gli avvocati difensori del MANNOIA.
Durante questo incontro, le parti esaminarono i temi da trattare durante l’esecuzione, a New York, di una richiesta, conforme al Trattato, riguardo l’omicidio di Salvatore LIMA.
Le parti concordarono che il MANNOIA avrebbe incluso nell’interrogatorio non solo l’omicidio LIMA, ma anche i reati, inclusi gli omicidi, commessi dallo stesso MANNOIA, essendosi egli già accusato di questi reati genericamente, davanti all’Autorità giudiziaria americana, nell’ambito del processo GAMBINO.
Durante l’incontro, gli avvocati difensori dichiararono anche che MANNOIA avrebbe risposto alle domande, a condizione che le dichiarazioni fatte dal MANNOIA non fossero usate contro di lui in nessun procedimento che si fosse svolto in Italia.
Le Autorità statunitensi, in conformità dell’art. 5 del Trattato, acconsentirono ad imporre la condizione che le dichiarazioni del teste non venissero usate, contro di lui, in nessun procedimento condotto in Italia. (…)
L’interrogatorio cominciò il 3.4.93. (…)
Siccome questo procedimento è la continuazione della rogatoria cominciata il 2.4.93, vengono applicate al MANNOIA, adesso come allora, le stesse condizioni, in conformità con l’art. 5 del Trattato. Ossia, in accordo con la richiesta presentata dagli avvocati del MANNOIA, all’incontro fatto a Roma nel mese di marzo 93, le dichiarazioni fatte dal MANNOIA alle Autorità Giudiziarie italiane non potranno essere usate contro di lui in nessun procedimento italiano.
Come sempre, chiarifichiamo ulteriormente che questa condizione sarà messa in vigore solo se il teste dice la verità.
Si informa anche che qualunque dichiarazione falsa o distorta fatta dal teste, sarà punibile negli Stati Uniti e in Italia, in conformità con le leggi statunitense e italiana".
La Procura della Repubblica di Palermo concordò con quanto precisato dall’avv. Barsella e ribadì:
- che la c.d. immunità era ed è non altro che la inutilizzabilità nei confronti di Francesco MARINO MANNOIA delle dichiarazioni autoaccusatorie da lui rese nell’ambito delle rogatorie richiamate;
- che tale inutizzabilità non riguardava e non riguarda, ovviamente, eventuali dichiarazioni false o calunniose o comunque non veritiere, con la precisazione che tutto ciò (…) era già contenuto sinteticamente nel preambolo dell’interrogatorio iniziato il 3.4.93, in quanto conforme all’art. 5 del Trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America (Legge 26.5.1984 n.224) e al relativo accordo (riguardante il processo Gambino) intercorso tra il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Francesco Marino Mannoia in data 16.1.93 (…).
Nel corso del medesimo interrogatorio, il Marino Mannoia, prendendo atto delle precisazioni e deduzioni svolte dalle autorità giudiziarie statunitense e italiana, dichiarò "di rinunziare (…) alla immunità, quale concordata negli originari ed oggi ribaditi accordi, al precipuo fine di non frapporre ostacoli all’accertamento dei fatti e delle sue personali responsabilità nei procedimenti innanzi l’Autorità giudiziaria in Italia".
In considerazione del suindicato contenuto dei verbali del 3 aprile 1993 e del 26 gennaio 1994, deve escludersi che le condizioni imposte dall’Autorità statunitense abbiano potuto indurre il collaborante a concepire ed a sviluppare un disegno calunniatorio nei confronti di altri soggetti.
Depongono univocamente in tal senso sia la precisazione che l’inutilizzabilità, contro il medesimo collaborante, delle dichiarazioni da lui rese sarebbe stata subordinata alla veridicità delle affermazioni da lui compiute, sia la circostanza che lo stesso Marino Mannoia abbia espressamente rinunziato alla predetta condizione della inutilizzabilità (c.d. immunità).
Non vi è dubbio che, qualora il collaborante avesse inteso accusare altri soggetti senza assumersi alcuna responsabilità per il contenuto delle proprie dichiarazioni, sarebbe stato assolutamente irragionevole rinunziare a tale condizione, esponendosi alla concreta possibilità di essere sottoposto a processi penali per il proprio concorso nei medesimi fatti da lui attribuiti anche ad altre persone.
Deve dunque rilevarsi che il complessivo comportamento del Marino Mannoia denota una precisa volontà di rendere assolutamente piena e sincera la propria collaborazione con la giustizia.
Va, poi, osservato che gli elementi di convincimento raccolti non hanno dimostrato l’esistenza di alcuno specifico movente che potesse indurre il Marino Mannoia ad accusare falsamente altri soggetti con riguardo agli episodi che formano oggetto del presente procedimento.
Per le considerazioni che precedono, deve riconoscersi che l’evoluzione nel tempo delle dichiarazioni rese dal Marino Mannoia appare determinata da un genuino ripensamento, connesso a ragionevoli motivazioni: il timore di suscitare pesanti reazioni negative nel proprio nucleo familiare di fronte alla propria nuova immagine di autore di efferati delitti di sangue, e la preoccupazione di essere oggetto di gravi tentativi di delegittimazione dopo avere esposto le proprie conoscenze in ordine alle relazioni tra l’organizzazione mafiosa e gli ambienti politico-istituzionali.
Con specifico riferimento alle condotte attribuite al Sindona va, peraltro, rilevato che le iniziali affermazioni del Marino Mannoia contenevano in nuce gli aspetti essenziali della ricostruzione dei fatti successivamente operata dal collaboratore di giustizia. Già nell’interrogatorio del 15 luglio 1991 il Marino Mannoia aveva, infatti, accennato alle funzioni disimpegnate dal Sindona in favore del Bontate e dell’Inzerillo, assimilandole a quelle (di investimento di capitali) espletate dal Gelli a vantaggio di altri esponenti mafiosi.
Per quanto attiene alla affidabilità delle notizie fornite dal Bontate al Marino Mannoia con riguardo all’episodio di cui si tratta nel presente paragrafo, deve formularsi un giudizio positivo in considerazione del particolare rapporto fiduciario instauratosi tra i due soggetti.
E’, infatti, completamente inverosimile che il Bontate abbia inteso trasmettere false informazioni, su un argomento particolarmente delicato ed importante, come quello del reinvestimento dei proventi del narcotraffico, ad un soggetto nel quale riponeva la massima fiducia (tanto da rendergli noti episodi circondati dal più grande riserbo) e dal quale riceveva una collaborazione di essenziale rilevanza nell’ambito della raffinazione di sostanze stupefacenti.
Né si comprende quale ragione potesse indurre il Bontate ad attribuire mendacemente al Sindona il compimento di condotte di riciclaggio ben individuate nelle loro modalità e nella loro localizzazione geografica.
Deve pertanto rilevarsi l’intrinseca attendibilità delle dichiarazioni rese dal Marino Mannoia sull’argomento.
Alle stesse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle affermazioni compiute dal Di Carlo e dal Mutolo.
In proposito, occorre premettere che il Di Carlo, esaminato all’udienza del 30 ottobre 1996, ha ammesso di avere fatto parte della "famiglia" di Altofonte sin dal 1967, di esserne divenuto il "sottocapo" all’inizio del 1972, di avere assunto la carica di "rappresentante" della medesima cosca mafiosa nel 1974 o 1975, di essersi dimesso da tale incarico in data 6 agosto 1978, e di avere successivamente operato alle dirette dipendenze del capo del "mandamento" di S. Giuseppe Jato, Bernardo Brusca, e della Commissione di "Cosa Nostra".
Queste affermazioni del collaborante trovano riscontro nelle risultanze istruttorie del c.d. maxiprocesso; la sentenza emessa il 10 dicembre 1990 dalla Corte di Assise di Appello di Palermo aveva, infatti, evidenziato che:
- il Buscetta aveva indicato i fratelli Francesco, Giulio e Andrea Di Carlo come componenti della "famiglia" di Altofonte, ricordando come si trattasse di pericolosissimi associati alle dirette dipendenze dei "corleonesi";
- il Contorno aveva confermato l'appartenenza dei fratelli Di Carlo alla "famiglia" di Altofonte, precisando che nel 1979 Andrea Di Carlo aveva sostituito il fratello Francesco quale rappresentante della medesima cosca;
- il Marino Mannoia aveva specificato che i Di Carlo erano gli esponenti più rappresentativi della "famiglia" di Altofonte, e che Andrea Di Carlo era stato nominato rappresentante della "famiglia" in sostituzione del fratello Francesco.
La posizione di vertice assunta dal Di Carlo nell’ambito della "famiglia" di Altofonte è stata confermata (sia pure con qualche imprecisione sul piano cronologico, dovuta verosimilmente al lungo tempo trascorso) dal collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera, il quale all’udienza del 9 luglio 1996 ha specificato che Francesco Di Carlo divenne "rappresentante" di tale cosca mafiosa negli anni 1978-79.
Dalle risultanze probatorie esaminate nella sentenza pronunziata il 31 maggio 1991 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Pasquale Caruana e Giuseppe Cuffaro (acquisita all’udienza del 25 marzo 1997) emerge con chiarezza la partecipazione del Di Carlo, in concorso con molti esponenti di spicco delle famiglie mafiose siciliane, al colossale traffico degli stupefacenti, organizzato a livello internazionale, ed alla conseguente ripartizione dei cospicui profitti ricavati dall'illecito affare mediante una sofisticata attività di riciclaggio.
Il teste isp. Luciano Guglielmini, escusso all’udienza del 25 marzo 1997, ha chiarito che il Di Carlo fu arrestato in Gran Bretagna in data 21 Giugno 1985 per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, e fu quindi condannato alla pena di 25 anni di reclusione dall’autorità giudiziaria inglese; in data 13 giugno 1996 venne tradotto in Italia dalla Gran Bretagna per scontare il residuo della pena inflittagli; il giorno successivo iniziò a collaborare con la giustizia.
Per quanto attiene alla ricostruzione degli episodi che formano oggetto del presente processo, la collaborazione del Di Carlo deve ritenersi del tutto disinteressata, poiché dagli elementi di convincimento acquisiti non emerge alcun motivo di risentimento che possa indurlo a formulare accuse calunniose nei confronti dei soggetti menzionati nelle sue dichiarazioni.
Il precedente radicato inserimento del Di Carlo nella realtà criminale denota il grande rilievo del contributo conoscitivo che egli è in grado di offrire attraverso la sua collaborazione.
Con particolare riferimento alle attività di riciclaggio realizzate dal Sindona, non vi è motivo di dubitare della veridicità delle informazioni fornite da Rosario Riccobono e da Salvatore Micalizzi a Francesco Di Carlo.
Al riguardo, deve osservarsi che il Di Carlo ha riferito su circostanze apprese nel corso di conversazioni di natura assolutamente confidenziale, effettuate con la massima discrezione da soggetti che avevano assunto un ruolo di notevole rilevanza all’interno di "Cosa Nostra" ed avevano avuto quindi una ampia possibilità di accedere alle più riservate informazioni sulle vicende di maggiore importanza riguardanti gli investimenti finanziari degli esponenti di vertice dell’organizzazione mafiosa. Non si comprende, dunque, per quale motivo, in un simile contesto, il Riccobono (capo del "mandamento" di Partanna Mondello) ed il Micalizzi ("sottocapo" della cosca mafiosa diretta dal Riccobono) avrebbero dovuto dire il falso parlando con un "uomo d’onore" che aveva assunto una posizione di vertice nell’ambito della "famiglia" di Altofonte, come il Di Carlo.
E’ significativo, inoltre, che il Riccobono abbia comunicato circostanze analoghe anche a Gaspare Mutolo, il quale faceva parte della sua cosca mafiosa ed era legato a lui da rapporti di stretta collaborazione, come si evince dalla sentenza emessa il 16.12.1987 dalla Corte di Assise di Palermo nel c.d. maxiprocesso, che ne accertò l’organico inserimento nella "famiglia" di Partanna Mondello, il ruolo di "luogotenente di Rosario Riccobono" e la partecipazione al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, unitamente al Riccobono, al Micalizzi ed ai vertici dell’organizzazione mafiosa.
Il Mutolo, dopo avere iniziato a collaborare con la giustizia nel luglio 1992, ha ammesso di essere stato affiliato a "Cosa Nostra nel 1973, di avere intrattenuto rapporti di familiarità con il rappresentante della sua "famiglia", Rosario Riccobono, e di avere commesso numerosi omicidi.
In ordine alla credibilità soggettiva del Mutolo, va espressa una valutazione ampiamente positiva, tenuto conto sia della posizione da lui precedentemente assunta all’interno dell’organizzazione criminale, sia della assenza di motivi di inimicizia e di qualsiasi altro specifico movente calunniatorio rispetto alle persone coinvolte nelle vicende cui attengono le dichiarazioni da lui rese nel presente processo.
Il suo intenso legame fiduciario con il Riccobono rappresenta, inoltre, un elemento idoneo ad escludere l’eventualità che il capo della "famiglia" abbia tenuto un contegno mendace o ingannatorio nel riferirgli le suesposte circostanze relative all’attività di riciclaggio esplicata dal Sindona.
Né può disconoscersi che il Riccobono, per la sua qualità di capo del "mandamento" di Partanna Mondello, per la sua partecipazione al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, per gli stretti rapporti da lui intrattenuti in un primo tempo con lo schieramento mafioso "moderato" - facente capo al Bontate ed all’Inzerillo – ed in seguito con la fazione dei "corleonesi" (come si desume dal contenuto della sentenza pronunziata il 16.12.1987 dalla Corte di Assise di Palermo), era certamente in grado di conoscere in modo puntuale ed approfondito le vicende riferite al Mutolo ed al Di Carlo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che le dichiarazioni – intrinsecamente attendibili e reciprocamente indipendenti – rese dai collaboratori di giustizia Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo e Gaspare Mutolo traggono origine da fonti di riferimento pienamente affidabili e convergono nell’evidenziare l’attività di riciclaggio svolta dal Sindona per conto di esponenti di primaria importanza di "Cosa Nostra".
Le suesposte asserzioni dei collaboratori di giustizia sono coerenti con altri elementi di convincimento acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
In proposito, appaiono particolarmente significative le risultanze probatorie relative alla Amincor Bank.
Occorre premettere che fin dagli anni 1971-72 ispezioni della Banca d’Italia avevano evidenziato gravi irregolarità amministrative e valutarie nella gestione della Banca Unione e della Banca Privata Finanziaria da parte del Sindona, il quale si serviva di questi istituti come centri motori della sua strategia tendente a costruire un impero finanziario di dimensioni internazionali. Nei due anni successivi la situazione delle predette banche si aggravò progressivamente, finchè, dopo che i due istituti in data 1 agosto 1974 si erano fusi dando origine alla Banca Privata Italiana, con decreto ministeriale del 27 settembre 1974 quest’ultima banca fu posta in liquidazione coatta amministrativa, e venne nominato commissario liquidatore l’avv. Giorgio Ambrosoli. Il 4 ottobre 1974 il Giudice Istruttore di Milano emise contro il Sindona mandato di cattura per i reati di false comunicazioni sociali ed illegale ripartizione degli utili. Dopo che con sentenza del 14 ottobre 1974 il Tribunale Civile di Milano aveva dichiarato lo stato di insolvenza della Banca Privata Italiana, nei confronti del Sindona venne promossa l’azione penale anche per il reato di bancarotta fraudolenta, con ordine di cattura emesso in data 24 ottobre 1974, confermato dal Giudice Istruttore, a seguito della formalizzazione del procedimento, con mandato di cattura del 2 luglio 1975 (cfr. la sentenza n. 20/86 del 18 marzo 1986 della Corte di Assise di Milano, acquisita al fascicolo per il dibattimento).
Dalla deposizione testimoniale resa all’udienza del 14 aprile 1997 dal M.llo Silvio Novembre (il quale svolse indagini di Polizia Tributaria in ordine al crack della Banca Privata Italiana, ed in questa occasione ebbe modo di instaurare un rapporto di reciproca fiducia e di amicizia con l’avv. Giorgio Ambrosoli) si desume che una delle maggiori anomalie riscontrate presso le banche di Sindona dagli ispettori della Banca d’Italia era quella concernente i depositi fiduciari.
Si trattava di depositi che apparivano come liquidi ed esigibili mentre in realtà non lo erano, per effetto di sottostanti disposizioni di carattere fiduciario. Precisamente, la Banca Unione e la Banca Privata Finanziaria depositavano fondi in divisa presso banche estere, e quindi, in maniera occulta, impartivano disposizioni fiduciarie dirette ad ottenere la dazione delle relative somme di denaro ad altre società del gruppo facente capo al Sindona, con rischio a carico delle stesse banche depositanti.
Queste operazioni fiduciarie venivano compiute, in misura assolutamente prevalente, su due banche estere: la Finabank di Ginevra (in cui la Banca Privata Finanziaria aveva una partecipazione di controllo) e l’Amincor Bank di Zurigo, la quale ufficialmente era riconducibile non al Sindona, bensì alla società Kamiene, facente capo al milanese Raul Baisi e titolare della quota di maggioranza. Benché il Sindona negasse di avere nella propria disponibilità l’Amincor Bank, quest’ultima "per gli uomini che la governavano, per la cura che ne veniva all'interno del gruppo, per le disposizioni che venivano date sembrava essere organica (…) al gruppo Sindona". Il liquidatore dell’Amincor Bank prendeva ordini dal Baisi e da Pier Sandro Magnoni (genero del Sindona).
Il collegamento tra l’Amincor Bank e l’attività di riciclaggio realizzata per conto di esponenti mafiosi fu evidenziato, nel corso di un interrogatorio successivo al suo arresto per il reato di bancarotta fraudolenta, da Carlo Bordoni (il quale – come si evince dalla sentenza n. 20/86 del 18 marzo 1986 della Corte di Assise di Milano – nella sua funzione di amministratore delegato della Banca Unione aveva svolto un ruolo di primo piano nelle operazioni finanziarie compiute dal gruppo Sindona). In tale occasione, il Bordoni riferì che "l'avvocato Sindona aveva dei legami, (…) era in contatto con esponenti (…) della mafia". Essendogli stato domandato dal giudice per quale motivo il Sindona continuasse a negare di avere la proprietà dell'Amincor Bank, il Bordoni rispose: "continua a negarla perchè lì ci sono i suoi peccati più gravi, cioè attraverso quella banca dovrebbe aver riciclato del denaro (…)".
L’intendimento del Sindona di affermare, contro l’evidenza dei fatti, la propria estraneità all’Amincor Bank, emerge pure dalle dichiarazioni rese alle udienze del 15 e del 16 aprile 1997 dal teste avv. Rodolfo Guzzi, il quale fu difensore del Sindona dall'Ottobre 1974 fino al 21 Maggio 1980, unitamente all’avv. Michele Strina, al prof. Agostino Gambino e all’avv. Bovio (poi sostituito dall’avv. Federico Sordillo).
L’avv. Guzzi ha riferito che il Sindona sostenne sempre, negando l’evidenza, che l’Amincor Bank non fosse sua. I componenti del collegio difensivo gli domandavano come mai non fosse nella sua disponibilità un istituto bancario (quale l’Amincor Bank) tra i cui azionisti vi erano le società Kilda e Finelf, controllate da due professionisti (uno dei quali era il Baisi) precedentemente inseriti nello studio dello stesso Sindona. Il Sindona, però rispondeva costantemente invitando i suoi legali a non interessarsi di sapere come stessero le cose ed escludendo di essere interessato all’Amincor Bank.
Il teste Guzzi ha affermato: "i clienti di questa Amincor Bank erano certamente delle persone della malavita (…) dei traffici loschi fra un continente e l’altro (…) e può essere che il riciclaggio sia avvenuto anche tramite la Amincor Bank". Ha esplicitato di ritenere che "l’Amincor Bank sia un’ulteriore sconfitta di Sindona non facilmente giustificabile a coloro che attraverso l’Amincor bank avrebbero fatto traffici illeciti". Ha soggiunto: "la Amincor bank (…) aveva svolto una attività con trafficanti (…) e Sindona voleva tenere lontani (…) dalle nostre considerazioni questa realtà". Ha spiegato che l’Amincor Bank apparteneva al Sindona. A sostegno di queste sue asserzioni, l’avv. Guzzi ha esposto che il Sindona, invece di disinteressarsi dell’Amincor Bank (come sarebbe stato logico se fosse stato ad essa estraneo), assunse un atteggiamento di palese attenzione ("Sindona a un certo momento fa il discorso ma perché Ambrosoli va a turbare l’Amincor Bank nei confronti della quale non ha nessun credito come Banca Privata").
Dalla deposizione dell’avv. Guzzi si desume quindi che gli stessi legali del Sindona compresero che il loro cliente non intendeva consentire loro di conoscere la reale situazione dell’Amincor Bank ("sulla base (…) del fatto che Sindona non volesse che noi ci occupassimo dell'Amincor Bank, che in realtà appariva essere nel controllo di persone dell'entourage di Sindona, noi ritenemmo che non si volesse, non ci si volesse far conoscere questa situazione").
Il Guzzi ha inoltre chiarito che la società Kamiene operava di concerto con l’Amincor Bank, ed ha esplicitato: "che Sindona (…) avesse il controllo di questa banca indiretto (…) è una realtà".
Il medesimo teste ha specificato di avere compreso che il Sindona era in contatto con ambienti mafiosi dopo un incontro a Zurigo con Enrico Cuccia e Pier Sandro Magnoni, il quale aveva, in questa occasione, esibito una lettera con la quale il Sindona comunicava a Cuccia: "la comunità italo-americana ti ha condannato".
Dalla sentenza del 18 marzo 1986 della Corte di Assise di Milano si evince che l’incontro in questione si svolse in data 18 ottobre 1978, e che, nella circostanza, "Magnoni (…) lesse a Cuccia una lunga nota di Sindona, piena di minacce, nella quale si voleva far credere che le telefonate anonime dei giorni precedenti fossero una iniziativa autonoma degli ambienti mafiosi italo-americani amici di Sindona, ambienti che sarebbero stati propensi ad uccidere Cuccia, e per rabbonire i quali sarebbe stato necessario molto danaro; nella nota si intimava comunque a Cuccia di provvedere ad iniziative che "integrassero nei suoi averi" il Sindona e che "facessero cadere il mandato di cattura"".
Il Guzzi ha aggiunto che, dopo avere ascoltato in data 10 gennaio 1979 presso lo studio dell’avv. Ambrosoli il contenuto di una telefonata anonima fatta da un soggetto designato dall’avv. Ambrosoli con il termine convenzionale di "picciotto", rimase negativamente impressionato per la strategia adottata dal Sindona e manifestò energicamente a quest’ultimo le proprie rimostranze, specificando che le telefonate venivano registrate. Il Sindona gli rispose che era costretto ad agire in tal modo per decisione della "comunità". Il 12 gennaio successivo l’avv. Ambrosoli ricevette una nuova telefonata anonima, nel corso della quale il "picciotto" lo insultò facendo riferimento all’avvenuta registrazione delle conversazioni.
Le dichiarazioni rese sull’argomento dal teste Guzzi sono di seguito riportate:
PUBBLICO MINISTERO (…) Dopo la telefonata che lei ascolta nello studio di Ambrosoli. L’avvocato Ambrosoli fece qualche commento?
TESTE AVV. GUZZI Il commento fu negativo nel senso siamo arrivati all’ultimo stadio. Io pure rimasi veramente esterrefatto e prostrato non come risulta nel film dell’eroe borghese ma comunque veramente colpito da questo da questa strategia sindoniana. Tant’è che andando a studio nel pomeriggio io avevo lo studio a Milano con l’avvocato Michele Strina, anche a Milano con l’avvocato Michele Strina, all’ora possibile telefonai a Sindona e ebbi uno sfogo terribile con Sindona (…) dicendo sei un pazzo se questa è la strada da te scelta è inutile che si rimanga noi avvocati in questa vicenda, hai scelto questa strada pazzesca e per giunta sei anche due volte pazzo, perché praticamente tu questi si rivolgono a Giorgio Ambrosoli e le telefonate ovviamente vengono registrate. A seguito di questa situazione poi, il 12 mi sembra, Giorgio Ambrosoli ricevette una telefonata che mi dette la conferma, perché Sindona sosteneva che non era lui che era costretto perché la comunità aveva deciso, e a seguito di questa seconda (…) telefonata Giorgio Ambrosoli mi disse avvocato Guzzi questa volta non c’è dubbio, (…) il picciotto ha richiamato e ha detto figlio di puttana o giù di li registri anche le telefonate. Quindi è chiaro che la provenienza è questa. Gli dissi avvocato si io ho detto nella mia reazione violenta nei confronti di Michele Sindona che era un pazzo a comportarsi in questo modo. Del resto questo tipo di discorso del riscontro io (…) l’avevo già messo in atto (…) in occasione degli incontri con Enrico Cuccia, perché anche Enrico Cuccia era stato fatto oggetto di quell’attentato, vedi bomba carta alla porta di casa, di casa a Milano. E con Enrico Cuccia io avevo avuto un’avvisaglia, (…) una comprensione (…) di questo problema per cui poi dirò che anch’io ho cominciato a temere perché sostanzialmente in un incontro a Zurigo io e Enrico io perché richiesto da Enrico Cuccia come garante e Piersandro Magnoni Piersandro Magnoni a un certo momento tira fuori una lettera scritta di pugno di Michele Sindona dove dice la comunità italo americana, la legge a Cuccia, e dice la comunità italo americana ti ha condannato. E quindi devi fare una serie di cose impossibili tipo (…) revoca del mandato di cattura, quindi Cuccia non so come potesse mai ottenere la revoca. Questo (…) questa lettera mi consente e ci consente a noi avvocati della difesa di prendere posizione nei confronti di Sindona perché è la prima volta che noi diciamo rinunziamo al mandato. Perché questo? Perché si legge in una chiave diversa quella comunità itala americana (rectius italo americana: n.d.e.) che noi ritenevamo essere formata dai Piaggi (rectius Biaggi: n.d.e.), dai Rodino, dai Menrfi (rectius Murphy: n.d.e.) ecc. quindi come una comunità itala americana (rectius italo-americana: n.d.e.) che svolgesse un’attività più che normale, legittima anche se interessata a tutelare e a difendere un italiano che si era trasferito in America. La comunità italo americana che viene utilizzata e non la mafia, per intenderci, ma la comunità italo americana che ti ha condannato non è più la comunità diciamo legittima, è la comunità malavitosa. Ecco. Su questo discorso io mi premurai con Enrico Cuccia, allorquando prendevo un appuntamento di comunicare a Sindona, per esempio l’appuntamento con Enrico Cuccia ce l’ho sabato mattina. Io invece non ce l’avevo affatto l’avevo il lunedì successivo. Ma puntuale come un orologio la sera del venerdì arrivava la telefonata del picciotto che diceva sistema tutto perché se no sei (…) morto insomma. Per cui da quel momento da quel periodo che risale praticamente all’ottobre novembre del 78 in poi, noi abbiamo avuto un, a parte le litigate furibonde per cui io sono stato al telefono con Piersandro Magnoni e per 36 minuti per litigare e dire tuo suocero non lo voglio più sentire ecc. Michele Strina ebbe il dieci gennaio la sera chiamato da Sindona, un analogo sfogo, gli avvocati Sordillo Gambino ci consultammo per dire lasciamo questo pazzo e non è più difendibile. Devo dire dice e perché lei è rimasto ancora un certo periodo, lei come tutti gli altri siamo rimasti ancora un certo periodo perché? Perché dopo le reazioni del 10 12 gennaio del 1979, dopo quelle telefonate con Ambrosoli, io ho occasione di incontrare Ambrosoli nel mese di aprile a Lussemburgo perché avevamo io come rappresentante (…) di soci sindoniani, lui come rappresentante della banca con il professor Procini che assisteva la banca privata italiana, abbiamo delle assemblee per certe società (…) del gruppo che avevano sede a Lussemburgo e devo dire che mi era apparso di nuovo sereno, quindi nella nostra mente l’episodio poteva essere poteva essere considerato tale e nient’altro. Aggiungo ancora. Per quanto riguarda il dottor Cuccia il dottor Cuccia addirittura mi disse, perché io posi al dottor Cuccia, dottor Cuccia dopo la famosa cosa del 18/10, io rinunzio al mandato. E lui mi disse avvocato Guzzi aspetti perché potrebbe essere intempestiva questa sua cosa. tant’è che il dottor Cuccia poi mi chiederà di essere presente ancora come garante in una riunione che avvenne nel (…) marzo aprile del 1979 a New York, perché ci fu l’incontro Cuccia Sindona a New York. E dopo di che che cosa avviene? Avviene (…) l’irreparabile cioè l’uccisione di Ambrosoli
(…)
PUBBLICO MINISTERO Ritorniamo un attimo alla comunità italo americana. Lei le risulta che questa comunità italo americana fece delle pressioni in favore di Sindona? Parliamo per ora della comunità in genere, poi eventualmente lei introdurrà quella distinzione che ha fatto poc’anzi.
TESTE AVV. GUZZI La comunità in genere si direi
PUBBLICO MINISTERO Prego
TESTE AVV. GUZZI Direi che gli interventi del 1976 sono proprio interventi di quella che io ritenevo essere la comunità italo americana, l’associazione mi sembra italo americana Vigo che era un’associazione, questo era il nome di un morto in guerra, c’è erano personaggi che sembravano godere di essere stimati, personaggi stimati insomma, a cominciare da quei congressman di cui si è parlato più volte (…) Rodino e Merfis (rectius Murphy: n.d.e.)
(…)
PUBBLICO MINISTERO Ecco poi se ci vuole chiarire un attimo una frase che ha detto poc’anzi: Sindona le aveva detto nel corso della telefonata (…) che lei fa (…) dopo essere stato nello studio di Ambrosoli: sono stato costretto a telefonare dalla comunità. Vuole spiegare meglio questo concetto perché personalmente non l’ho capito.
TESTE AVV. GUZZI Cioè il concetto è questo. Io questo diciamo l’ho rilevato storicamente. Secondo noi difensori Sindona aveva quasi posto un termine, e il termine era la fine dell’anno 1978 per arrivare a comporre la sua posizione nell’ambito della banca privata vedi sistemazione della banca privata e quindi possibili vantaggi da questa sistemazione. Essendo venuto meno e comunque essendoci stato un rallentamento come disse Andreotti a Della Grattan, all’inizio del mese di dicembre, essendo naufragato l’incontro fra me e il dottor Sarcinelli che doveva essere prodromico di una eventuale considerazione da parte di Banca d’Italia del progetto di sistemazione, io ritengo che Sindona abbia dovuto in qualche modo rispondere non alla comunità italo americana ma a cosa nostra. Cioè io ritengo che col venir meno di questi presupposti Sindona sia diventato uno strumento della comunità. Questo perché? Perché secondo me c’erano dei sintomi notevoli, e devo dire che poi il discorso della sparizione di Sindona si può ancora una volta ricollegare a questa strategia della comunità alias mafia. Mi spiego Sindona è fallendo la sistemazione della Banca Privata Italiana ha una pesantissima posizione americana perché la Frankilin (rectius Franklin: n.d.e.) secondo i preventivi di noi legali di concerto con gli avvocati americani poteva portare a una condanna a quindici anni, poi fu condannato a 25 anni perché si era allontanato dalla dall’udienza fissata e di sparizione e perché poi gli fu contestato un altro reato di spergiury (rectius sperjury: n.d.e.) per false dichiarazioni rese. Quindi la situazione era nerissima e secondo il nostro avviso la banca Franchilin (rectius Franklin: n.d.e.) doveva certamente doveva o aveva perso anche i soldi italo americani che presso la Franchilin (rectius Franklin: n.d.e.) avevano depositato. Sindona si trova poi in Italia con questa situazione negativa, non può più reggere il confronto con questa comunità italo americana che lo considerava grande e capace addirittura di ribaltare una disavventura, e quindi tornare ad essere grande.
Il collegamento del Sindona con la mafia italo-americana era ben presente, già in epoca ampiamente anteriore al simulato sequestro del medesimo soggetto, all’ambasciatore italiano negli U.S.A.. Sul punto, il teste on. Massimo Teodori ha riferito che l’ambasciatore a New York, Gaja, intorno al 1975-76 venne invitato da una organizzazione di italo-americani ad una celebrazione in onore del Sindona, ma rifiutò di prendervi parte a causa della presenza di elementi connessi con ambienti mafiosi, ed inviò un rapporto al Ministero degli Esteri della Repubblica italiana, spiegando le ragioni per cui "non aveva partecipato a quella manifestazione e non intendeva partecipare a nessun'altra cosa che riguardasse Sindona, ritenendolo in contatto stretto con ambienti di natura mafiosa".
Particolarmente significativi furono gli interventi esplicati alla fine del 1978 e nel 1979 in favore del Sindona da soggetti legati a "Cosa Nostra".
Una vicenda di essenziale importanza è certamente quella concernente le telefonate intimidatorie ricevute fra il 28 dicembre 1978 ed il 12 gennaio 1979 dall’avv. Giorgio Ambrosoli.
Come si evince dalla sentenza del 18 marzo 1986 della Corte di Assise di Milano, l’avv. Ambrosoli ricevette una prima telefonata minatoria il 28 dicembre 1978 da un uomo che si qualificò con il nome di "Cuccia" e gli disse: "Lei è stato in America ed ha detto cose false. Deve tornare a New York entro il 4 gennaio con i documenti veri perché se viene concessa l’estradizione tu non camperai".
Nelle successive telefonate del 5 e dell’8 gennaio 1979 lo sconosciuto, qualificandosi con il nome di "Sarcinelli", svolse concetti analoghi a quelli della prima comunicazione.
L’anonimo interlocutore (indicato dall’avv. Ambrosoli con il termine convenzionale di "picciotto") telefonò due volte all’avv. Ambrosoli in data 9 gennaio 1979. Il tenore delle due telefonate fu così riassunto dall’avv. Ambrosoli nella denunzia da lui successivamente presentata: "oggetto delle telefonate ancora il viaggio a New York per depositare documenti di cui disporrebbe Michele Sindona, ma soprattutto l’avvertimento che ambienti di Roma imputavano al sottoscritto la mancata chiusura della vicenda Sindona. In particolare l’anonimo affermava che l’on. Andreotti aveva telefonato direttamente a New York dicendo a Michele Sindona che il sottoscritto non voleva collaborare alla sistemazione del suo caso. Ha affermato pure che il direttore Generale della Banca d’Italia – dr. Ciampi – avrebbe dovuto telefonare al sottoscritto, e si meravigliava che tale telefonata non fosse qui pervenuta. Concludeva ripetendo che a Roma e Milano diversi amici di Michele Sindona – compreso il dr. Cuccia – attribuivano al sottoscritto la colpa della mancata definizione del caso Sindona, ed aggiungeva che – fosse stata sistemata la cosa – si sarebbe presentato con una bella busta".
Il contenuto della prima conversazione telefonica è di seguito trascritto:
AVVOCATO: Pronto?
PICCIOTTO: Pronto, l’avvocato?
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Buonasera sono io
AVVOCATO: Sì. Mi dica
PICCIOTTO: Senta avvocato, se le può fare piacere gli volevo dire questo, dato che lei domani ha quell’appuntamento
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Guardi che puntano il dito soprattutto sopra di lei. Io adesso lo sto chiamando da Roma.
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Che sono a Roma, e puntano il dito tutti su di lei, come se è lei che non vorrebbe collaborare.
AVVOCATO: Ma chi questo?
PICCIOTTO: Mi sono spiegato? Io lo voglio mettere… perché tutti sono pronti a buttare la colpa su di lei
AVVOCATO: Buttino la bomba che vogliono, ma…
PICCIOTTO: Sia dal capo grande.
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Mi sono spiegato?
AVVOCATO: Chi è il capo grande?
PICCIOTTO: Lei mi capisce. Sia il capo grande che a finire al piccolo, il signor CUCCIA e compagni, danno tutta la colpa a lei in modo che lei si … perché mi creda veramente io lo vedo e vedo che lei è una brava persona. Mi dispiacerebbe … perché loro puntano il dito tutti su di lei
AVVOCATO: Va bene ma puntano per che cosa me lo spiega?
PICCIOTTO: Perché dice che lei non vuole collaborare a aiutare quella persona. Capisce? Il grande, che lei sa chi è?
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: ha detto che praticamente ha fatto telefonare a quello mentre come mi ha detto lei non è vero.
AVVOCATO: Qui non ha telefonato Ciampi.
PICCIOTTO: e quello perché questo il grande ha telefonato a Nuova York. Capisci?
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: e ha detto che aveva sistemato tutto e la colpa la dava solo a lei. Capisce? Ora lei io lo sto avvisando in modo che lei si sappia calcolare
AVVOCATO: Io le dico CIAMPI non lo conosco e non posso neanche telefonargli
PICCIOTTO: Ma il grande, il grande mi ha capito chi è, no?
AVVOCATO: Il grande immagino sia SINDONA
PICCIOTTO: Eh no, il signor ANDREOTTI
AVVOCATO: Chi ANDREOTTI?
PICCIOTTO: Sì
AVVOCATO: Ah!
PICCIOTTO: ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto ma che la causa è sua
AVVOCATO: Ah sono io contro ANDREOTTI?
PICCIOTTO: Esatto. Perciò ci dico si stia a guardare che lo vogliono mettere a lei nei guai. Va bene? Mi dispiace che non ho più gettoni. La chiamo domani dalle 12 e mezzo all’una.
AVVOCATO: Benissimo
PICCIOTTO: Arrivederla
AVVOCATO: Arrivederla di nuovo.
Il contenuto dell’altra conversazione telefonica svoltasi in pari data è il seguente:
PICCIOTTO: Scusi, di nuovo l’avvocato Ambrosoli
STUDIO: Attenda.
STUDIO: Pronto?
PICCIOTTO: Mi scusi, mi passi di nuovo l’avvocato?
STUDIO: Un attimo solo, prego, che sta parlando sull’altra linea.
STUDIO: Pronto?
PICCIOTTO: Pronto, avvocato…
STUDIO: No, un attimo solo, eh…
PICCIOTTO: Sì.
AVVOCATO: Pronto?
PICCIOTTO: Pronto, avvocato?
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Scusi, ho preso una cabina perché credevo che…
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Mi sono spiegato bene oppure no, avvocato?
AVVOCATO: Come?
PICCIOTTO: Mi sono spiegato bene?
AVVOCATO: Lei mi dice che ANDREOTTI dice che la colpa è mia e io le ho risposto…
PICCIOTTO: Esatto, ma … ha telefonato là… di sopra, no?
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: Dicendo che aveva telefonato a quello e che lei non è… non voleva collaborare per niente, mi sono spiegato?
AVVOCATO: Sì, ma scusi, io cosa ci posso fare? Telefono al Presidente del Consiglio, guardi che lei si sbaglia?
PICCIOTTO: No, per carità…
AVVOCATO: Io questo devo fare…
PICCIOTTO: Siccome lei… insomma ci voglio dimostrare… AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: … quello che tramano dietro le sue spalle, forse, per questo l'ho richiamato, capisce? Perché praticamente tutti puntano il dito su di lei…
AVVOCATO: Ma possono puntare quello che vogliono, ma io vorrei sapere, perché sono estremamente generici i suoi discorsi, ANDREOTTI dice che io non voglio collaborare per cosa, per andare a New York?
PICCIOTTO: Sì
AVVOCATO: E… come fa a inventarselo il Presidente del Consiglio?
PICCIOTTO: E perciò… perciò glielo sto dicendo io, guardi che lei, ha visto, ieri sera ci abbiamo telefonato… perché quello non sapeva niente, quello di sopra, no? Lui gli ha telefonato direttamente a quello, dicendo io ti ho fatto telefonare da quel signore là – che ci ho fatto il nome - però non sono…
AVVOCATO: Ma il dottor CIAMPI mi avrebbe telefonato secondo ANDREOTTI?
PICCIOTTO: Esatto… esatto, questo è tutto il… mi sono spiegato?
AVVOCATO: E lei chiede in Banca d'Italia se il dottor CIAMPI mi ha telefonato…
PICCIOTTO: No, io non chiedo a nessuno, siccome noialtri siamo qua giustamente per… per potere sistemare questa faccenda, loro puntano tutti il dito su di lei, per dire la colpa come se fosse lei e vogliono insomma… mi sono spiegato? Voglio che lei insomma si rende conto della situazione, solo per questo io… che io lo vedo, insomma… anche lo guard… guardandolo, vedo che lei è una persona a posto, per cui io non… non mi sento, diciamo noialtri, di potere fare del male, se prima non sono sicuro… mi sono spiegato… capisce?
AVVOCATO: Sì, sì
PICCIOTTO: Tutti puntano il dito su di lei… e ognuno si pulisce le mani, solo che lei (…) in modo che si stia a guardare
AVVOCATO: Comunque il problema è solo che lei o l'avvocato GUZZI domani o chi… mi sappia dire che cosa volete…
PICCIOTTO: Domani gli avvocati ci sanno dire quello che deve fare, avvocato
AVVOCATO: L'importante è quello…
PICCIOTTO: Esatto
AVVOCATO: Perché se parliamo di quaranta azionisti, non…
PICCIOTTO: Comunque lei… loro domani ci sanno dire quello che deve… che lei deve fare e se lo può fare
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: E dopo noialtri ci rivediamo, lo vengo a salutare di persona
AVVOCATO: E… sarebbe ora…
PICCIOTTO: Va bene? E vengo con una bella busta… perché così ci guadagniamo…
AVVOCATO: No, io… non ci ho niente da guadagnare… PICCIOTTO: Come?
AVVOCATO: Arrivederci
PICCIOTTO: Come avvocato?
AVVOCATO: No, dico, non ci ho niente da guadagnare… PICCIOTTO: E va bene, praticamente diciamo noialtri… io non è che sono… non sono, diciamo che lo faccio per la grande gloria di nessuno, sia ben chiaro, perché ognuno ci ha guadagnato, però giustamente, prima che io faccio un passo, non voglio sbagliare… capisce?
AVVOCATO: Ho capito
PICCIOTTO: E… perché loro puntano il dito su di lei, come se lei sarebbe il grande… invece io, lo… guardandolo, lo vedo, perché lo vedo… l'ho visto a lei e non mi sembra una tale persona… anche vedendolo di parlare, non mi potrò mai sbagliare, con l'esperienza che ho avuto, non potrò mai sbagliarmi… mi sono spiegato? E allora vedo, che dato che tutti sono amici suoi e puntano il dito su di lei…
AVVOCATO: No, amici miei non sono, guardi, ANDREOTTI non è mio amico proprio.
PICCIOTTO: Lo voglio avvisare… ma c’è quell'altro di Milano, signor CUCCIA invece pure?
AVVOCATO: Ma CUCCIA non lo conosco neanche lui, pensi un pò…
PICCIOTTO: E comunque puntano il dito tutti su di lei
AVVOCATO: Possono puntare quello che vogliono, ma se non mi chiedono niente e io non gli faccio niente e non ci conosciamo, non vedo cosa possono…
PICCIOTTO: Perché loro… attraverso loro dicono che ci hanno fatto… o chi ci ha fatto parlare di destra o chi ci ha fatto parlare di sinistra, però dicono che è sempre lei, capisce? E invece a lei non ci hanno possibilmente manco chiesto niente, mai niente…
AVVOCATO: Va bene, senta, ci sentiamo domani, dopo aver parlato con GUZZI
PICCIOTTO: Arrivederla
AVVOCATO: Grazie di nuovo
Il 10 gennaio 1979, intorno alle ore 12, l’avv. Ambrosoli ricevette nel suo ufficio l’avv. Guzzi, il quale gli chiese se aveva ricevuto una telefonata del dott. Ciampi. L’avv. Ambrosoli gli contestò che la stessa domanda era stata formulata il giorno precedente dall’autore delle telefonate anonime, e gli fece ascoltare la registrazione della relativa conversazione telefonica.
Nella sua deposizione testimoniale, l’avv. Guzzi ha specificato che l’avv. Ambrosoli gli riferì di avere "ricevuto delle telefonate minatorie da parte di un picciotto" nel periodo delle vacanze natalizie, e preannunziò che poco dopo l’anonimo interlocutore gli avrebbe nuovamente telefonato.
Nella sua agenda-diario l’avv. Ambrosoli scrisse le seguenti annotazioni: "Viene Guzzi e dice: le ha telefonato Ciampi? Allora mi secco e gli faccio sentire la telefonata del picciotto. E’ a terra. Dice di aver detto a Sindona che Stammati gli aveva assicurato che Ciampi mi avrebbe chiamato per parlare con Sarcinelli e Guzzi: evidentemente – dice – Sindona l’ha detto al picciotto. Iniziativa che deplora. Oggi telefonerà a Sindona". Mentre era in corso il colloquio del 10 gennaio 1979 tra l’avv. Guzzi e l’avv. Ambrosoli, quest’ultimo ricevette e registrò altre due telefonate (v. la sentenza del 18 marzo 1986 della Corte di Assise di Milano).
Il contenuto di una di queste due telefonate è di seguito trascritto:
PICCIOTTO: Per cortesia l’avvocato AMBROSOLI
STUDIO: Si
STUDIO 2: Pronto
PICCIOTTO: Pronto. L’avvocato AMBROSOLI?
STUDIO 2: Chi lo desidera ?
PICCIOTTO: SARCINELLI
STUDIO 2: Prego?
PICCIOTTO: L’avvocato SARCINELLI
STUDIO 2: Un attimo solo, eh. Può attendere?
PICCIOTTO: Sì.
STUDIO 2: Pronto? Sì, un attimo solo che sta parlando sull’altra linea
PICCIOTTO: Lei veda di sollecitare che telefono di fuori
STUDIO 2: Si un attimo solo
AVVOCATO: Pronto?
PICCIOTTO: Pronto, l’avvocato?
AVVOCATO: Si, buongiorno
PICCIOTTO: Buongiorno, sono io. E allora?
AVVOCATO: Allora l’avvocato Guzzi è qui ma non mi sa dire cosa dovrei fare io.
PICCIOTTO: Come? non ce l’hanno detto?
AVVOCATO: No
PICCIOTTO: Non gliel’hanno detto?
AVVOCATO: No
PICCIOTTO: Ma è impossibile. Guardi, avvocato, a me mi è stato detto questo qua: oggi le saranno fatte (…) è di andare a Nuova York entro due giorni lei deve telefonare a chi sa e farsi dare i documenti. Può essere anche durante il week-end, quando lei vuole
AVVOCATO: Questo?
PICCIOTTO: Quando lei vuole. Ma non è il problema però il fattore… capisce perché entro due giorni lui o ci fanno l’estradizione o no. Deve ritirare le cause di Nuova York, ci sono due cause a Nuova York
AVVOCATO: due cause di che tipo?
PICCIOTTO: non lo so. Questo è un biglietto che è stato detto di dirci degli avvocati. Gli avvocati a lei non ci hanno detto niente?
AVVOCATO: Di andare a New York, no.
PICCIOTTO: Non gliel’hanno detto?
AVVOCATO: No.
PICCIOTTO: Sono dei figli di buttana. E io ho l’impressione che debbo cominciare di loro. Loro dicono che debbo cominciare da lei, io invece comincio da loro, da questa massa di buffoni e cornuti. E allora di ritirare le cause di Nuova York. Chi verrà alle 11…
AVVOCATO: io non ho cause a New York
PICCIOTTO: Come?
AVVOCATO: Io non ho cause a New York
PICCIOTTO: Lei guardi aspetti ci dicono di … chi verrà alle 11. Mi sente?
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: questa è… la persona di là, no? Parlando con i suoi avvocati ci avevano detto di fare queste richieste a lei. Perciò chi verrà alle 11…
AVVOCATO: Non ho cause a New York io.
PICCIOTTO: Aspetti. Guardi mi ascolti. Chi verrà alle 11 avrà l’incarico di… ufficiale di convocare alla Banca d’Italia, di andare e dica il vero. Noi sapremo cosa di veramente ha detto. Insomma per dirci che praticamente lui di là ha parlato con i suoi legali e lei deve dire queste cose. Ora io non lo so più come è fatto il discorso qua.
AVVOCATO: Sì ma andare a New York a far cosa? io non ho cause
PICCIOTTO: Praticamente ci sono dei documenti, no? Questo è quanto lui mi dice perché praticamente io, quando lui mi dice questo di qua, che praticamente il giudice di Nuova York, no? Ci vuole fare l’espulsione
AVVOCATO: Ci vuole fare?
PICCIOTTO: l’espulsione dall’America. Perché praticamente lui ha dei titoli, dico io quello che so avvocato…
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: … e gliela vendo per come mi è stata detta. Lui ha dei titoli che ha comprato privato, da persona privata, no dalla banca
AVVOCATO: Sì
PICCIOTTO: mi sono spiegato? Questi titoli servirebbero per pagare questi creditori, mi sono spiegato? Invece dice o lei o chi per lei o un’altra persona, ha dichiarato che questi titoli lui li abbia comprati tramite la… i soldi della banca. Mi sono spiegato?
AVVOCATO: No, il discorso non è molto chiaro, ma …
PICCIOTTO: Più o meno ci arriva, no? Allora (…) il giudice di Nuova York cosa ci dice: tu hai fatto oltre alla bancarotta hai fatto anche truffa. Mi sono spiegato? E allora perciò ci vogliono fare l’estradizione. Questo è il discorso. Ora lei (…) gli avvocati…
AVVOCATO: Io voglio sapere cosa vado a fare a Nuova York, ammesso che io vada lì a New York dato che… (…)
PICCIOTTO: Lui i documenti ce l’ha
AVVOCATO: Eh, ma i documenti a cosa servono? Non ci sono cause a New York
PICCIOTTO: Noialtri questi documenti li abbiamo avuti
AVVOCATO: Eh?
PICCIOTTO: Mi sono spiegato?
AVVOCATO: E allora?
PICCIOTTO: E però ci vuole la sua persona dove dichiara che questi documenti questa è la realtà. Capisce?
AVVOCATO: Questi documenti?
PICCIOTTO: Questi documenti siano praticamente la realtà dei fatti. Mi sono spiegato?
AVVOCATO: E se sono documenti sono documenti.
PICCIOTTO: Esatto. Però ci vuole la sua persona perché dato che lei è curatore fallimentare…
AVVOCATO: sì
PICCIOTTO: mi sono spiegato? Ci vuole a dire questi sono dell’avvocato … avvocato come cazzo si chiama? Sindona. Mi sono spiegato? E allora lui si salva perché a se no non c’è niente da fare, non c’è, perché i giudici di là non lo vogliono tenere. Il discorso è solo questo. Però io (…) ieri sera mi hanno telefonato a mezzanotte e mi hanno detto che lei oggi loro a lei ci facevano queste richieste. E invece a lei non ci hanno detto niente
AVVOCATO: Di andare a New York nessuno me l’ha chiesto.
PICCIOTTO: Nessuno gliel’ha detto. Va bene avvocato, lei di pomeriggio a che ora c’è?
AVVOCATO: Eh no, io parto per Roma
PICCIOTTO: Parte per Roma? E allora come possiamo fare? Domani torna?
AVVOCATO: Dovrei tornare domani sera tardi
PICCIOTTO: Domani sera tardi
AVVOCATO: Ci sentiamo venerdì mattina
PICCIOTTO: Venerdì mattina verso le nove e mezza. No, perché lei capisce a questo punto qua ora bisogna vedere veramente quello che c’è dentro per decidere (…) giustamente … se lei… lei ha intenzione di poterci andare? Quando oggi (…)
AVVOCATO: Io a New York posso andare quando voglio. Nessuno me lo vieta ma vorrei sapere cosa devo andare a fare …
PICCIOTTO: E allora … lei di pomeriggio parte subito lei?
AVVOCATO: Sì, sì
PICCIOTTO: Sta partendo subito. Alle due non c’è?
AVVOCATO: No, no, no.
PICCIOTTO: No, non c’è. Prima lei non ci (…) potrebbe essere. Comunque eventualmente lei venerdì … questo se lei dovrebbe fare la prenotazione per andare là, perché ora io parlerò con lui, direttamente con lui, alle due lo chiamerò e ci dirò che gli avvocati che ha lui sono dei grandi…
AVVOCATO: Alle due mi sa che lo sveglia
PICCIOTTO: E non ha importanza, lo butto a terra, guardi che a me non mi danno pace, e io sono qua appositamente per questo lavoro eh. Anch’io ho i miei problemi di andare lì di nuovo. Capisce? Ieri sono stato a Roma. Oggi sono di nuovo a Milano e via di seguito. E allora come restiamo? Lei prima non lo posso trovare io?
AVVOCATO: Quando mi vuol trovare?
PICCIOTTO: (…) Io anche per questa sera lo volevo (…) perchè io alle due lo chiamo, anche verso le tre, le tre e mezzo lo volevo trovare
AVVOCATO: No io se gli aerei partono vado a Roma oggi
PICCIOTTO: Parte a Roma. E allora io provo a chiamare verso le tre?
AVVOCATO: No, no. Alle tre non ci sono io
PICCIOTTO: Non c’è mai (…) e allora lei ci sarebbe fra ora…
AVVOCATO: Venerdì di mattina
PICCIOTTO: Venerdì mattina. Lei eventualmente non mi potrebbe fare una cortesia, non potrebbe fare una prenotazione così, in modo che venerdì ci sarebbe l’aereo
AVVOCATO: Venerdì ci sarebbe l’aereo per dove?
PICCIOTTO: Per l’America.
AVVOCATO: Ma che cosa vado a fare in America? È assolutamente assurdo che prenda, vada in America a far cosa?
PICCIOTTO: Ma si incontra con lui
AVVOCATO: Mi incontro con lui?
PICCIOTTO: lo faccio mandare a pigliare con lui e lei avrà tutto pagato. Non si preoccupa avvocato per le spese
AVVOCATO: Non è, non è questione del pagato. È questione che fare un viaggio così per non sapere esattamente uno cosa va a fare …
PICCIOTTO: Ma lei deve presentare quei documenti che ha lui
AVVOCATO: Ma dove li presento, in che causa, io non ho cause in America in cui (…) di documenti
PICCIOTTO: Al pubblico ministero di Nuova York
AVVOCATO: E li presenti lui
PICCIOTTO: E non può essere, ci vuole un’altra persona, capisce? Ci vuole lei. Che dicano questi asseriscono la realtà dei fatti. Mi sono spiegato? Perché presentando lui non hanno nessun valore. Noialtri i documenti li abbiamo avuti. Capisce? Perciò ora ci vuole la sua persona e dire quelli sono i documenti della realtà dei fatti. E lui lo tengono là. E dopo si può sistemare tutta la rimanenza dei discorsi.
AVVOCATO: Lui depositi i documenti, poi Kenney mi chiederà… pronto?
PICCIOTTO: Sì.
AVVOCATO: … mi chiederà se i documenti sono veri o meno.
PICCIOTTO: Si potrebbe (…) potrebbe al limite si potrebbe fare anche così. Va bene. Ora io comunque allora lo trovo Venerdì verso le 10.
AVVOCATO: Sì, Venerdì verso le 10 mi trova.
PICCIOTTO: Comunque avvocato io per il momento non ho… mi dispiace questo fatto perché io volevo (…) perché ora gli avvocati di qua telefonano a lui capisce? Ci volevo fare dire che sono una para di buffoni e disonesti…
AVVOCATO: Ma no, perché sono dei buffoni?
PICCIOTTO: Sì, perché… perché il discorso che dovevano fare a lei è questo, difatti io ci ho il bigliettino qua di quello che dovevano chiedere a lei. Non ci sto dicendo una balla, avvocato Ambrosoli. Capisce? E loro ci dovevano fare delle richieste ben precise a lei. Se non gliele fanno loro che sono a contatto con lei, gliele posso venire a fare io?
AVVOCATO: Venga!
PICCIOTTO: Eh ma, lo so, ma io devo venire in un secondo tempo, caro avvocato, perché praticamente tutti puntano il dito su di lei, è che a me questo discorso non piace perché io non sono…
AVVOCATO: Ma se lei non lo punta, perché non viene?
PICCIOTTO: No (…) loro sono dei burattini, si immagina che noi praticamente siamo persone serie, per cui io prima che faccio un passo sono sicuro dei fatti miei. Non è che io… che noialtri siamo dei burattini, capisce? E a me è questo quello che mi dispiace. Comunque, avvocato, ci sentiamo Venerdì verso le 10 lo chiamo.
AVVOCATO: Venerdì verso le 10.
PICCIOTTO: Arrivederci.
AVVOCATO: Arrivederci.
Nella deposizione testimoniale resa all’udienza del 15 aprile 1997 l’avv. Guzzi ha riferito che, a seguito del colloquio con l’avv. Ambrosoli, telefonò al Sindona dicendogli che era un pazzo a comportarsi in questo modo e specificando che le telefonate venivano registrate.
Il 12 gennaio l’anonimo interlocutore telefonò per l’ultima volta all’avv. Ambrosoli. Dalla sentenza del 18 marzo 1986 della Corte di Assise di Milano si desume che il tenore della conversazione fu il seguente:
Sconosciuto: Pronto, avvocato!
Ambrosoli: Buon giorno.
Sconosciuto: Buon giorno. L’altro giorno ha voluto fare il furbo, ha fatto registrare tutta la telefonata!
Ambrosoli: Chi glielo ha detto?
Sconosciuto: Eh, sono fatti miei chi me lo ha detto. Io la volevo salvare, ma da questo momento non la salvo più.
Ambrosoli: Non mi salva più?
Sconosciuto: Non la salvo più, perché lei è degno solo di morire ammazzato come un cornuto! Lei è un cornuto e bastardo!
A seguito di questa comunicazione telefonica, l’avv. Ambrosoli ne riferì il contenuto all’avv. Guzzi, il quale riconobbe che il proprio cliente faceva errori su errori (cfr. la deposizione del teste Guzzi).
Sulla base degli elementi di convincimento raccolti nel presente processo, l’autore delle suesposte telefonate intimidatorie può essere identificato in Giacomo Vitale.
Infatti i collaboratori di giustizia Angelo Siino e Tullio Cannella – escussi, rispettivamente, alle udienze del 18 dicembre 1997 e del 24 febbraio 1998 - dopo avere ascoltato la registrazione della prima conversazione telefonica svoltasi il 9 gennaio 1979, hanno riconosciuto nella voce dell’interlocutore dell’avv. Ambrosoli quella di Giacomo Vitale. Il Cannella ha compiuto il medesimo riconoscimento vocale anche in relazione alla seconda telefonata del 9 gennaio 1979.
In ordine alla credibilità soggettiva dei predetti collaboratori di giustizia, può formularsi un giudizio ampiamente positivo.
Lo stretto vincolo che univa Angelo Siino all’organizzazione mafiosa è evidenziato dalla sentenza n.171/94 emessa il 2.3.1994 dal Tribunale di Palermo nei confronti del medesimo soggetto ed altri cinque imputati (acquisita al fascicolo del dibattimento all’udienza del 10 giugno 1998). Con tale pronunzia, infatti, si è accertato che il Siino, pur in assenza di una formale adesione all'organizzazione, ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nell'associazione criminosa non solo come ispiratore ed organizzatore del sistema di ingerenza della mafia nel mondo degli appalti, ma anche come garante dell'assoluto rispetto delle decisioni di "Cosa Nostra".
Essendo stato nuovamente tratto in arresto il 9 luglio 1997 per fatti delittuosi inerenti alla aggiudicazione di appalti pubblici, il Siino ha deciso di collaborare con la giustizia.
All’udienza del 19 dicembre 1997 il Siino ha così spiegato le motivazioni che hanno determinato questa sua scelta: "volevo assolutamente troncare con una vita che non faceva più per me, (…) voglio che mio figlio abbia una vita diversa dalla mia, anche grama, misera ma diversa dalla mia".
Il Siino, oltre a riconoscere le proprie responsabilità, ha delineato con ricchezza di particolari numerose vicende riguardanti il complesso intreccio tra mafia, politica ed imprenditoria in Sicilia.
Il Cannella, durante l’esame cui è stato sottoposto all’udienza del 18 giugno 1996, ha chiarito di avere svolto prima l’attività di consulente commerciale e poi quella di imprenditore, di essere vissuto fino all’età di 27 anni nel quartiere "Brancaccio-Ciaculli" di Palermo, di avere conosciuto sin dall’infanzia "personaggi di grosso spicco della organizzazione criminale Cosa Nostra", di essersi interessato di attività politica militando nella Democrazia Cristiana sin dal 1973, di avere quindi iniziato a frequentare Salvatore Greco e Stefano Bontate, di avere in seguito sviluppato intensi rapporti di collaborazione con Giuseppe Greco e con Leoluca Bagarella, ospitando quest’ultimo durante la sua latitanza ed elaborando con lui la strategia politica di "Cosa Nostra", e di essere stato tratto in arresto il 2 luglio 1995.
In data 22 luglio 1995 il Cannella decise di collaborare con la giustizia. Egli, all’udienza del 18 giugno 1996, ha così illustrato le ragioni di questa scelta:
"I motivi della collaborazione sono molti, perchè diversi sono gli stati e i momenti che spingono una persona a potere collaborare, perchè certo la scelta della collaborazione non è una scelta facile (…). E inizialmente, dopo il mio arresto, dobbiamo premettere che già era stato posto in arresto Leoluca Bagarella e anche Toni Calvaruso e quindi due personaggi, il secondo amico mio che conoscevo da tanto tempo, che io avevo, è vero, presentato a (…) Leoluca Bagarella, quindi lo avevo, diciamo come dire, creato i presupposti per il suo inserimento nell'attività criminale (…) attraverso la mia presentazione. E l'arresto di Leoluca Bagarella, che in un certo momento per me significò e rappresentò un momento di garanzia perchè avevo delle pressioni che avevo avuto in precedenza, quindi negli anni precedenti da parte dei fratelli Graviano, quindi sto parlando di pressioni di carattere estortivo (…), in quel momento venuta meno la presenza di Leoluca Bagarella (…) mi sono sentito un pochettino sguarnito, quindi in un primo momento, in prima analisi questo senso di scoraggiamento, questo senso di preoccupazione per il futuro, di preoccupazione per quello che poteva nascere nei giorni successivi, anche eventualmente dopo avere scontato io la pena che mi sarebbe stata inflitta, naturalmente fu un primo momento che cominciò a farmi pensare. Maturai ancora in una seconda fase le ragioni di una specie di responsabilità che mi sentivo addosso per avere coinvolto, (…) ma in effetti la presentazione di Leoluca Bagarella a Toni Calvaruso da parte mia, mi faceva sentire profondamente amareggiato e responsabile per quello che era successo al mio amico, e sapevo che il mio amico aveva una posizione processuale ben più pesante che la mia, quindi sapevo che prima o poi già vi erano delle indagini in corso, la sua posizione poteva diventare più complicata e siccome mi ricordavo le parole che lui mi diceva, e mi diceva quando era reduce della commissione di qualche delitto, mi diceva: "vedi, che ti devo dire, io dico addio, ti prego perdonami che posso fare, io sono un soldato devo eseguire gli ordini, se no tu capisci che questa fine la faccio io". Quindi, mi ricordo delle parole del mio amico che non era entusiasta (…) di andare a commettere delitti, mi spronò anche a meditare in questo senso e cominciai a pensare come potevo fare per poterlo aiutare, per poterlo salvare in un qualche modo, in quel momento dal punto di vista processuale per la pena che lo aspettava. La legge questo lo consente e in prima analisi il collaboratore può anche pensare a questo e non è una cosa che non è contemplata. E così poi, quando mi incontrai, durante il primo interrogatorio perchè venne ad interrogare al carcere di Rebibbia il sostituto procuratore dott. Alfonso Sabella, ancora ero indeciso, ma la spontaneità, la schiettezza, il coraggio di questo giovane magistrato mi colpì in quel momento, mi impressionò. E alla specifica domanda che mi fece: "lei vuole rispondere alle domande per discolparsi o intende dire quello che è a sua conoscenza su Cosa Nostra?". Mi fece una domanda secca, di impatto. E il coraggio di questo giovane magistrato semplice, lineare, in quel momento suscitò in me un'ammirazione e nel contempo io mi sentii un pochettino meschino nei confronti di colui il quale si poneva nei miei confronti rappresentanto la giustizia in quel momento, dicendo: "che vuoi fare". E in quel momento decisi di collaborare, e chiaramente successivamente, pian piano iniziai a collaborare, alcune cose che prima mi sembravano fatti leciti, fatti normali, perchè nel momento in cui io non mi occupavo, cioè non avevo delitti, non avevo delitti di sangue intendo dire, e quindi dei crimini sulle spalle, sulla coscenza, tutto ciò che facevo, il contributo che io davo all'organizzazione Cosa Nostra con appoggi logistici, con avere tutelato latitanze di personaggi illustri, quindi dai fratelli Graviano al Francesco Tagliavia, allo stesso Leoluca Bagarella, per un certo periodo anche a Pino Greco "Scarpa", quindi avere ospitato personaggi come Mario Prestifilippo, come Giuseppe Lucchese detto "u lucchiseddu". Quindi, altri personaggi che si trovavano presso il mio villaggio di Cosenza, che mi erano stati inviati per assisterli durante un periodo estivo, credo nel corso dell'anno 1990 o '91, ciò che mi appariva lecito in quel momento, pian piano iniziai la collaborazione e io stesso cominciai ad accorgermi e a dire: "ma in effetti non era lecito ciò che facevo". (…) E allora ripeto, nasce nell'anima pian piano, almeno a me è nato, questo ideale di giustizia, questo ideale che vuole essere un ideale, che vuole raggiungere un fine, cioè quello che non sia sparso più sangue innocente, ho cercato durante le mie dichiarazioni, le segnalazioni date ai magistrati, di potere salvare qualche vita, e spero che in questo ci siamo anche riusciti, e allora la speranza per il diritto alla vita di tutti, affinchè ciascuno faccia la propria parte nella società, e allora ciò diventa un ideale, e forte di questo ideale, con sofferenza, con sacrificio, con il massimo rispetto per la legge, per il rispetto della verità, solo la verità e nient'altro che la pura e sacra verità, sono a cospetto anche oggi di questo onorevole Tribunale per dire ciò che a me risulta con la massima sincerità e verità senza nulla aggiungere e nulla togliere".
Lo stretto rapporto di collaborazione instaurato dal Cannella con Leoluca Bagarella durante la latitanza di quest’ultimo, è stato confermato dal collaboratore di giustizia Antonio Calvaruso all’udienza del 24 aprile 1997.
Dalla deposizione testimoniale resa dall’Isp. Sup. Girolamo La Bella all’udienza del 19 giugno 1996 si desume che il Cannella, con le sue dichiarazioni, ha evidenziato l’esistenza di un "gruppo di fuoco" facente capo alla "famiglia" di Brancaccio, ha consentito di ricostruire il modo in cui si era svolta la latitanza di Leoluca Bagarella dal giugno 1993 in poi, ha riferito su beni intestati a prestanome ma effettivamente appartenenti ad "uomini d’onore" di primaria importanza.
Il teste ha, inoltre, esposto un grave episodio di ritorsione verificatosi in danno della madre del Cannella, Giovanna La Rosa. Precisamente in data 16 aprile 1996, essendo pervenuta al centralino del "Giornale di Sicilia" una telefonata anonima che comunicava l’avvenuta uccisione della madre del Cannella per motivi connessi alla collaborazione del figlio, le forze dell’ordine effettuarono un sopralluogo presso l’abitazione della donna. La madre del Cannella si trovava all’interno della camera da letto dell’appartamento, distesa per terra, in un lago di sangue; la donna, che era in stato di incoscienza, presentava un trauma cranico e varie ferite lacero-contuse sul capo e su altre parti del corpo; nei pressi dell’ingresso della stanza vennero rinvenuti alcuni escrementi (lasciati sul luogo, evidentemente, allo scopo di manifestare un particolare disprezzo per la vittima ed i suoi familiari).
Dalle risultanze istruttorie non emerge nessun motivo di risentimento o di astio che potesse indurre i collaboranti Siino e Cannella a rendere dichiarazioni calunniose rispetto alle persone coinvolte nelle vicende cui attiene il presente processo.
Le dichiarazioni, intrinsecamente attendibili e pienamente indipendenti, del Siino e del Cannella consentono di individuare in Giacomo Vitale l’autore delle telefonate intimidatorie ricevute il 9 gennaio 1979 dall’avv. Ambrosoli.
Il relativo riconoscimento vocale è stato effettuato con sufficiente sicurezza da entrambi i predetti collaboratori di giustizia, i quali hanno anche esplicitato le ragioni che consentivano loro di serbare un preciso ricordo della voce del Vitale.
Prima di ascoltare la registrazione della suddetta comunicazione telefonica del 9 gennaio 1979, il Siino ha specificato di essere in grado di riconoscere la voce del Vitale per il suo tono stridulo e per le frasi che costituivano un intercalare ricorrente nei suoi discorsi, e ha aggiunto di avere intrattenuto con il medesimo soggetto rapporti di "fratellanza massonica" e di amicizia, di averlo frequentato per tutta la seconda metà degli anni ’70, di averlo conosciuto già in epoca anteriore trattandosi del cognato di Stefano Bontate, di averlo visto per l’ultima volta nel 1987 o 1988, e di avere appreso successivamente che il Vitale era scomparso. Le dichiarazioni rese dal Siino sul punto sono di seguito riportate:
P.M.: Senta, lei sarebbe in grado di identificare a distanza di tutti questi anni la voce del GIACOMINO VITALE?
SIINO A.: Penso di sì.
P.M.: In base a che cosa ritiene di poterlo fare?
SIINO A.: GIACOMO VITALE aveva una voce un po’ stridula e poi aveva un intercalare delle frasi che lui ... con cui intercalava sempre i suoi discorsi, tipo: "mi sono spiegato", "mi spiego", "va bene". Questo è il suo tipo di intercalare che aveva, per cui sulla base di questa situazione io penso di essere in grado di identificare la voce se eventualmente è quella del VITALE.
P.M.: Senta, (...) che tipo di rapporti ha avuto con GIACOMINO VITALE?
SIINO A.: Con GIACOMINO VITALE ho avuto rapporti di fratellanza massonica e ...
P.M.: Dico proprio come risposta sintetica.
SIINO A.: Fratellanza massonica e amicale. Al di là della fratellanza massonica eravamo diventati amici e ci
siamo risolti assieme alcuni tipi di problema.
P.M.: Per quanto tempo vi siete frequentati?
SIINO A.: Ma ci siamo frequentati per tutta la metà degli anni
(...)
P.M.: Quindi diceva, vi siete frequentati per?
SIINO A.: Tutta la seconda metà degli anni '70, però ci conoscevamo già anche da prima, perchè chiaramente essendo che era cognato di Stefano, lo conoscevo anche da prima.
P.M.: E lei durante le indagini preliminari ha avuto modo di risentire la voce di GIACOMO VITALE?
SIINO A.: Sì.
P.M.: In che occasione?
SIINO A.: Quando mi è stata fatta ascoltare una registrazione, una cassetta riguardante una telefonata.
P.M.: In cui si faceva il nome di GIACOMO VITALE oppure no?
SIINO A.: No, no, assolutamente non si faceva nessun nome. Era una telefonata fatta non so a chi. Io in quel momento ho riconosciuto la voce di GIACOMO VITALE.
P.M.: Oggi sarebbe in grado se riascoltasse queste registrazioni di identificarlo o di tentare di identificarlo?
SIINO A.: Cercherò.
(…)
P.M.: Lei sa se GIACOMO VITALE è in vita oppure no.
SIINO A.: Io l'ultima volta che l'ho visto è stato nell'87 o nell'88. So che è scomparso, sicuramente sarà stato ucciso.
P.M.: Da chi ha appreso questa notizia?
SIINO A.: Ma praticamente si vociferava nell'ambiente. E' chiaro che ...
P.M.: Nell'ambiente quale?
(…)
SIINO A.: Ambiente mafioso, dissero che un simile cane feroce non poteva essere lasciato vivo. Sto parlando anche fu nell'occasione anche dell'uccisione di GIOVANNI BONTATE. Poi dissi: "ma perchè ..." domandai: "Ma perchè questi sono stati uccisi" Giacomino, specialmente per Giacomino, non tanto per GIOVANNI BONTATE, che la cosa mi interessava relativamente, ma per GIACOMINO VITALE che avevo conosciuto così dissi: "Ma questo scomparì, che fece, si nni iu?" dice: "Ma tu pensi che un cane simile possa essere lasciato ..."
PRESIDENTE: E chi era l'interlocutore?
SIINO A.: GIOVANNI BRUSCA
Dopo avere ascoltato la registrazione della prima comunicazione telefonica del 9 gennaio 1979, il Siino ha affermato: "Sì, senza ombra di dubbio si tratta di Giacomo Vitale".
Il Cannella all’udienza del 24 febbraio 1998 ha chiarito di avere conosciuto il Vitale intorno al 1978-79 in occasione della sua frequentazione con il costruttore Domenico Sanseverino (il quale era in società, per la realizzazione di una serie di edifici, con Stefano Bontate, i cui interessi erano curati dal Vitale), di averlo incontrato saltuariamente anche in occasione di riunioni della Democrazia Cristiana, di essere stato detenuto con il Vitale nella Casa Circondariale di Palermo nel gennaio 1987, di averlo visto per l’ultima volta tra la fine del 1988 e l’inizio del 1989, e di avere successivamente appreso da diversi esponenti mafiosi che il Vitale era scomparso, ucciso con il metodo della "lupara bianca". Il collaborante ha aggiunto di essere in grado di riconoscere la voce del Vitale per la sua particolare cadenza e per le espressioni che costituivano un ricorrente intercalare nei suoi discorsi.
I passaggi più rilevanti delle dichiarazioni rese dal Cannella sul punto sono di seguito riportati:
P.M.: (…) Lei ha conosciuto Giacomo VITALE?
CANNELLA TULLIO:
Sì, l'ho conosciuto intorno al 1978 - 79, in occasione della mia frequentazione con il costruttore Domenico SANSEVERINO, che a quell'epoca aveva in corso di realizzazione in via Barone della Scala una serie di edifici, va bene, dove era in società...tra l'altro in questa società, in questo lavoro con Stefano BONTADE e Giuseppe DI MAGGIO
P.M.: In via Barone della Scala in che zona di Palermo si trova?
CANNELLA TULLIO:
Via Barone della Scala sarebbe nella zona diciamo...Chiavelli...in quella zona là
(…)
P.M.: Sì... Giacomo VITALE che rapporti aveva con Stefano BONTADE se lei li sa? Cioè intanto aveva rapporti di parentela o di affinità?
CANNELLA TULLIO:
Sì, era il cognato di Stefano BONTADE
P.M.: Sa perchè era il cognato, attraverso quale...
CANNELLA TULLIO:
Atrraverso… avevano sposato due sorelle, credo, CITARDA dovrebbero chiamarsi
P.M.: Ho capito. E al di là di questo rapporto di affinità - per quello che lei sa - che tipo di rapporti interpersonali c'erano tra Stefano BONTADE e Giacomo VITALE?
CANNELLA TULLIO:
Guardi, io quando... ho iniziato a conoscere Giacomino VITALE, nel senso che era più lui che conosceva me e io nel senso che lui sapeva della mia vicinanza con Giuseppe DI MAGGIO, con il dottore Gioacchino PENNINO... con il quale lui più volte mi aveva visto, perchè io iniziai a militare nella Democrazia Cristiana, per cui diciamo avevo avuto delle buone referenze nei...nei miei riguardi, nei miei confronti da queste persone; e in quel periodo in cui lui frequentava, assieme a un altro veniva certe volte, si chiama (…) BONTA'... che era uno il quale curava (...) interessi di tipo... anche lui economico per conto di Stefano BONTADE, a livello di detentore di cassa insomma... e quindi veniva lui spesso a trovare il SANSEVERINO, li vedevo assieme perchè (…) curava per conto del cognato questo interesse societario con il SANSEVERINO in questo lavoro, ecco, quindi... in effetti quindi rappresentava una persona di assolutissima fiducia di Stefano BONTADE.
P.M.: In quel periodo i suoi...le sue occasioni di frequentare Giacomo VITALE quante furono, cioè saltuarie oppure...
CANNELLA TULLIO:
No, saltuarie, furono saltuarie... ripeto, come saltuario è stato il fatto che ci siamo incontrati in occasione di vicende carattere politico, legate sempre a motivi elettorali o organizzative della Democrazia Cristiana, dove lui partecipava assieme con Pino DI MAGGIO (…) e con Gioacchino PENNINO, per cui...
(…)
P.M.: (…) lui partecipava intende riferirsi a Giacomo VITALE?
CANNELLA TULLIO:
Sì, sì, a Giacomo VITALE, erano sempre insomma in buonissimi rapporti, anche per motivi di carattere politico organizzativo, credo
P.M.: Ho capito. Senta, quando ha visto per l'ultima volta Giacomo VITALE?
CANNELLA TULLIO:
Dunque... io credo di averlo visto per l'ultima volta tra la fine dell'88, credo, insomma inizio dell'89, comunque in questo periodo; e l'ho incontrato per l'ultima volta, che l'ho visto io, nella zona di Brancaccio, Fondo Alfano, credo chiamasi Fondo Alfano, che è una via...una viuzza che poi sfocia su via Brancaccio, vicino al primo passaggio a livello di Brancaccio, quindi adiacente al Cortile Pennino, credo (…)
P.M.: Senta...e in questa occasione vi siete parlati, ricorda qualcosa di ciò che le disse Giacomo VITALE?
CANNELLA TULLIO:
Ci siamo salutati e abbiamo parlato insomma così...ma non è che abbiamo affrontato, abbiamo avuto dei grandi discorsi? (…) abbiamo parlato, ma niente di particolare (…). Certo, me ne ricordo benissimo che lui mi disse insomma che era da poco tempo che era insomma uscito dal carcere, questo sì
(…)
CANNELLA TULLIO:
Ma fra l'altro io l'avevo visto nell'87, nel gennaio - credo - dell'87 in carcere
P.M.: Lo aveva visto nel gennaio dell'87 in carcere, ecco, eravate detenuti insieme?
CANNELLA TULLIO:
Io ero detenuto, non eravamo insieme, io ero alla V sezione e credo che lui si trovasse alla IX sezione
(…)
P.M.:
In che carcere vi trovavate?
CANNELLA TULLIO:
Ucciardone di Palermo
P.M.: Ricorda per quale motivo il VITALE fosse detenuto in quel periodo?
CANNELLA TULLIO:
Credo che era detenuto per questioni di associazione a delinquere, associazione mafiosa (…)
Dopo avere ascoltato la registrazione della prima comunicazione telefonica ricevuta dall’avv. Ambrosoli il 9 gennaio 1979, il Cannella h