CAPITOLO IX

 

IL PRESUNTO INCONTRO A ROMA TRA GAETANO BADALAMENTI, UNO DEI CUGINI SALVO, FILIPPO RIMI E GIULIO ANDREOTTI IN RELAZIONE AL PROCESSO A CARICO DEI RIMI

 

 

Uno degli episodi posti dall'accusa a fondamento della tesi dell'esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Giulio Andreotti e' quello relativo al preteso "aggiustamento" del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi celebratosi nei vari gradi di giudizio tra Roma e Perugia tra il 1968 ed il 1979.

Si tratta di un tema che impone la piu’ analitica disamina delle risultanze processuali anche in ragione del fatto che il contestato intervento dell’imputato al fine di aggiustare il suddetto processo rappresenterebbe, ove provato, una delle condotte criminose concretamente addebitate mediante le quali l’imputato avrebbe fornito, secondo l’accusa, un rilevante ed apprezzabile contributo al perseguimento degli scopi dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, tra i quali vi e’ appunto l’impunita’ dei propri uomini d’onore e capi per i reati commessi.

Si reputa necessario tuttavia, prima di procedere alla critica disamina delle emergenze dibattimentali, e per comprendere la corrispondenza o meno tra i fatti riferiti dai collaboranti e l’iter del processo, rammentarne le fasi salienti.

Con sentenza della Corte di Assise di Perugia del 16 febbraio 1968 Vincenzo Rimi e Filippo Rimi erano stati condannati alla pena dell’ergastolo perche’ dichiarati colpevoli del delitto di omicidio premeditato in danno di Giangreco Giovanni, ucciso il 5 settembre 1960 in Villabate, e del delitto di omicidio premeditato, in concorso con Semilia Rocco, anch’egli condannato all’ergastolo, in danno di Lupo Leale Salvatore, ucciso a colpi di arma da fuoco il 30 gennaio 1962 in una via di Palermo.

Il Lupo Leale era figlio naturale ed adottivo di Battaglia Serafina e di Leale Stefano, anch’egli assassinato a Palermo il 9 aprile 1960.

Il 18 marzo 1969 la sentenza di primo grado era stata poi confermata dalla Corte di Assise di Appello di Perugia.

Le due Corti di merito avevano posto a fondamento della pronuncia di condanna a carico degli imputati le dichiarazioni di accusa della madre della vittima, Serafina Battaglia, la quale aveva riferito una serie di fatti in parte conosciuti direttamente, ed in parte a lei confidati da altri soggetti appartenenti alla mafia.

Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito, l’omicidio di Lupo Leale Salvatore era stato deciso e commissionato dai Rimi perche’ il giovane nutriva nei loro confronti propositi di vendetta, in quanto li riteneva mandanti dell’uccisione del padre Leale Stefano, assassinato a Palermo il 9 aprile 1960.

Tali propositi di vendetta, peraltro, si erano già concretizzati in una spedizione che il giovane Salvatore Lupo Leale aveva organizzato in una notte dell’estate del 1960 ad Alcamo per sopprimere i Rimi senza riuscirvi per il tradimento di qualcuno dei correi che aveva appunto rivelato ai Rimi quanto si stava tramando ai loro danni.

I componenti superstiti di quella spedizione erano stati infatti - con le stesse decisioni già citate delle Corti di Assise di Perugia - condannati a gravi pene detentive per il delitto di tentato omicidio aggravato e continuato in danno dei due Rimi.

A seguito di ricorso degli imputati, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 3 dicembre 1971, annullava per difetto di motivazione la condanna di Vincenzo e Filippo Rimi con rinvio ad altra Corte di Assise di Appello.

Il processo si concludeva, quindi, con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma del 13 febbraio 1979, con la quale Filippo Rimi veniva assolto per insufficienza di prove. Il di lui padre Vincenzo era deceduto nel 1975.

Tale sentenza diventava definitiva il 5 febbraio 1982 allorquando la Corte di Cassazione rigettava i ricorsi di Filippo Rimi e del Procuratore Generale.

Il primo a parlare di un presunto intervento del Sen.Andreotti per "aggiustare" il suddetto processo e' stato Tommaso Buscetta nel corso dell'interrogatorio reso il 6 aprile 1993 ai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo in sede di commissione rogatoria internazionale negli Stati Uniti.

In quell'occasione in sintesi il Buscetta riferiva che (cfr. verbale di interrogatorio del 6 aprile 1993 fg.2):

Sulla scorta di tali dichiarazioni, ma soprattutto di quelle rese dal Buscetta nelle indagini successive e nel presente dibattimento (udienze del 9 e 10 gennaio 1996), il P.M. ha ritenuto di individuare la fase processuale rispetto alla quale sarebbe intervenuto l'interessamento dell'imputato in quella conclusa con la sentenza emessa il 13 febbraio 1979 dalla Corte di Assise di Appello di Roma.

Tale ultima A.G., come sopra esposto, era stata investita dal processo a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione del 3 dicembre 1971 con la quale era stata annullata con rinvio la sentenza di condanna all'ergastolo di entrambi i Rimi emessa dalla Corte di Assise di Appello di Perugia il 18 marzo 1969 (a conferma dell'ergastolo inflitto in primo grado dalla Corte di Assise di Perugia il 16 febbraio 1968).

Ma le dichiarazioni di Tommaso Buscetta sin dall'origine appaiono viziate da una estrema contraddittorieta' e da una manifesta genericita' sol che si consideri che, dopo avere affermato che l'incontro a Roma con Giulio Andreotti era avvenuto "in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo" (fg.2 verbale di interrogatorio del 6 aprile 1993), lo stesso Buscetta, nel contesto del medesimo verbale, affermava (fg.3) che il Badalamenti ebbe a parlargli dell'incontro avuto personalmente a Roma con l'imputato "allo scopo di interessarlo per il processo riguardante Rimi Filippo".

E' di tutta evidenza quindi che gia' il 6 aprile 1993 Tommaso Buscetta, al di la' delle rettifiche e precisazioni che fornira' nel corso degli interrogatori successivi, sia nella fase delle indagini preliminari che nei dibattimenti di Palermo e Perugia, non e' stato in condizione di precisare se l'incontro aveva come scopo il ringraziamento di Andreotti per quanto gia' fatto ovvero la necessita' di "interessarlo" affinche' si attivasse adeguatamente ai fini dell'aggiustamento di un processo ancora da celebrare.

Si tratta di due versioni radicalmente opposte che incidono anche sulla collocazione temporale del preteso incontro – che ovviamente sarebbe anteriore alla sentenza "aggiustata" in caso di interessamento ancora da svolgere e posteriore nell'ipotesi del ringraziamento per quanto gia' fatto – e che evidenziano dunque il ricordo alquanto approssimativo del Buscetta in ordine al reale contenuto delle confidenze asseritamente raccolte dal Badalamenti.

E che il ricordo sul punto (scopo dell'incontro) fosse confuso ed approssimativo e' confermato proprio dal contenuto delle dichiarazioni rese dal Buscetta nel corso del secondo interrogatorio che il collaborante rese sulla vicenda di che trattasi al P.M. di Roma dopo meno di due mesi (il 2 giugno 1993).

Anche in tale occasione infatti il Buscetta, (le relative dichiarazioni sono utilizzabili nel presente processo perche' contestategli dalla difesa nel corso del controesame avvenuto all'udienza del 10 gennaio 1996: fg.14 trascrizione udienza) aveva riproposto alternativamente entrambe le versioni affermando che "l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto":

DOMANDA - Stavo per citarle gli interrogatori del 6 aprile '93 e 2 giugno '93. Nell'interrogatorio del 6 aprile: "Un giorno in Brasile - sarebbe la seconda del verbale - nell'82-'83, nel contesto di una conversazione riguardante l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, Badalamenti Gaetano mi riferì che egli stesso si era personalmente incontrato a Roma con Giulio Andreotti in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo, cognato dello stesso Badalamenti. Il Rimi - e questa è la parte che interessava poco - comunque, il Rimi era stato, nella fase di merito del processo, condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole. Il Badalamenti, il Rimi e uno dei cugini Salvo, non ricordo quale dei due, si recarono appunto nell'ufficio di Andreotti, e qui lo incontrarono, Badalamenti..." mi fermo perché mi pare che ormai non abbia interesse rispetto alla contestazione. Mentre invece poi, il 2 giugno '93 si ritorna...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Qui però si parla di interessamento svolto, non da svolgere.

DOMANDA - Sì, adesso in quello del 2 giugno del '93, invece, sempre al Pubblico Ministero...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Questo non l'abbiamo.

DOMANDA - "Nel discorso successivo con Badalamenti...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –

E` il Pubblico Ministero di Roma.

DOMANDA - Sì, acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

No, non l'abbiamo questo.

DOMANDA - Allora, "sempre con riferimento a questo incontro, non so dire in quale epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79, certamente l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto". Ecco perché c'era qualche incertezza di queste dichiarazioni, ed ecco perché abbiamo chiesto se oggi chiarisce definitivamente, nel senso che si tratta di un ringraziamento e non di un interessamento. Tutto qui.

RISPOSTA - Confermo che era per ringraziamento.

Proprio rispettando la sequenza cronologica delle dichiarazioni di Buscetta deve rilevarsi come solo in occasione delle dichiarazioni rese nell'ambito del processo a carico degli autori dell'omicidio dell'On.Salvo Lima il predetto abbandonava le precedenti incertezze scegliendo definitivamente la tesi del "ringraziamento" senza tuttavia fornire il minimo contributo atto a far comprendere sulla base di quali elementi egli fosse stato in condizione, rispetto ad una confidenza asseritamente ricevuta dal Badalamenti oltre 13 anni prima (nel 1982 o 1983), di ravvivare nel 1995 un ricordo ancora del tutto incerto fino al 1993.

In sostanza il Buscetta nel volgere di appena due anni e’ passato dalla prospettazione di due tesi assolutamente opposte (6 aprile 1993) alla formulazione di una alternativa (2 giugno 1993), per poi approdare infine alla indicazione certa (24 aprile 1995) dello scopo dell’incontro destinato al "ringraziamento" di Andreotti.

Esaminato all'udienza del 24 aprile 1995 (cfr. pag.65 e ss. verbale di prova di altro procedimento n.11 prodotto dal P.M.) il Buscetta riferiva infatti alla Corte di Assise di Palermo che Badalamenti Gaetano gli aveva parlato "di un incontro avuto nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione".

Ma proprio in occasione di tale deposizione il Buscetta spontaneamente aggiungeva un particolare che assume significativa rilevanza ai fini della ricostruzione dell'intera vicenda e della valutazione in ordine all'attendibilita' della sua dichiarazione.

Occorre tuttavia fare un passo indietro.

La incertezza dei ricordi del Buscetta invero, almeno nella fase iniziale delle sue dichiarazioni, non e' risultata infatti limitata esclusivamente allo scopo del preteso incontro con Andreotti.

Giova evidenziare come anche la fase processuale nella quale il presunto interessamento era avvenuto (o doveva avvenire) e' stata oggetto di dichiarazioni incerte e contraddittorie.

Nel corso della commissione rogatoria del 6 aprile 1993 invero il Buscetta aveva espressamente fatto riferimento ad "un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo" ed alla circostanza che il Rimi era stato "nella fase di merito del processo condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole".

Proprio tale indicazione del Buscetta assolutamente non equivoca relativa ad un processo in Cassazione aveva originariamente orientato la collocazione temporale dell'incontro di Badalamenti con Andreotti nel 1971 o 1972 (a seconda che si scegliesse la tesi dell'interessamento o del ringraziamento) prendendo evidentemente come punto di riferimento proprio la pronuncia dei giudici di legittimita' che il 4 dicembre 1971 avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo inflitta nel processo di appello definito con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia del 18 marzo 1969 (che aveva a sua volta confermato l'ergastolo inflitto in primo grado dalla Corte di Assise di Perugia il 16 febbraio 1968).

L'esplicito riferimento ad una fase di merito del processo conclusosi con una condanna all'ergastolo e ad un giudizio della Cassazione dall'esito favorevole non aveva inizialmente fatto sorgere dubbio alcuno riguardo alla conclusione che l'intervento di "ringraziamento" fosse avvenuto in relazione alla favorevole pronuncia dei giudici di legittimita' e dunque alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 4 dicembre 1971.

Orbene, tornando alla deposizione resa da Buscetta dinanzi alla Corte di Assise di Palermo che processava gli imputati dell'omicidio di Salvo Lima, il collaborante, dopo avere precisato che Badalamenti Gaetano gli aveva parlato "di un incontro avuto nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione", aggiungeva significativamente che era stato "costretto a correggere" la sua dichiarazione sul punto a causa delle dichiarazioni rese dal predetto Badalamenti:

"P.M.: Badalamenti le fece qualche altra confidenza, le parlo' di qualche altro incontro avuto o di un incontro avuto da lui personalmente e con il Sen.Andreotti?

Buscetta: Si, mi parlo' di un incontro avuto nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione. Ho sempre dichiarato io, anche se oggi sono costretto a correggere questa cosa dovuta alla poca esperienza per quanto riguarda i Fori".

……….

Presidente: Lei ha sempre detto Cassazione?

Buscetta: Cassazione, ma invece … ed e' nel 1979 questo l'ho appurato in seguito alla dichiarazione di Badalamenti perche' dice: no lui dice una bugia in quanto in Cassazione mio cognato e suo padre sono andati nel 1971 quindi come Buscetta dice che io vado a ringraziare all'On.Andreotti nel 1979. Il fatto e' … a distanza di otto anni…il fatto e’ che non e’ vero che era Cassazione, era Tribunale, ma io questo non lo sapevo, e’ Assise. Cioe’ ritornando da una Cassazione forse designo’ la sede di Roma".

E' appena il caso di rilevare come il Buscetta, pur costretto a correggere le proprie precedenti dichiarazioni nel senso che appresso sara' ulteriormente chiarito, anche dinanzi alla Corte di Assise di Palermo (processo per l'omicidio di Salvo Lima) ribadiva che Badalamenti gli aveva riferito di avere ringraziato Andreotti "per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione".

La tesi del P.M. secondo cui tale ringraziamento, in quanto collocato nel 1979, riguardava esclusivamente Rimi Filippo (essendo Rimi Vincenzo deceduto nel 1975) confligge irrimediabilmente con le suddette testuali parole del Buscetta secondo il quale Andreotti venne ringraziato dal Badalamenti "per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione", e dunque per l'unica sentenza di "assoluzione" (in senso atecnico essendo in realta' un annullamento con rinvio) pronunciata dai giudici di legittimita' nei confronti di entrambi i Rimi intervenuta nel dicembre del 1971.

Ma a prescindere da tale insuperabile considerazione, occorre chiarire chi o cosa abbia "costretto" Buscetta a "correggersi".

Orbene, deve a questo punto evidenziarsi che, a seguito dell'interrogatorio reso dal Buscetta il 6 aprile 1993, il P.M. di Palermo aveva sottoposto il Badalamenti ed era dunque emerso come la ricostruzione del Buscetta confliggesse insanabilmente con le date laddove risultava del tutto illogico che l'incontro fosse avvenuto, come appresso affermera' categoricamente il Buscetta, nel 1979 in relazione ad un interessamento svolto da Andreotti o per un ringraziamento relativo all'aggiustamento di una sentenza pronunciata nel dicembre del 1971 e dunque circa otto anni dopo.

Ne' deve trascurarsi di considerare che, ove l'incontro fosse stato collocato a ridosso della sentenza della Cassazione - e dunque verso la fine del 1971 – l'incontro stesso non avrebbe potuto avere luogo proprio perche' sia i Rimi, condannati all’ergastolo, che il Badalamenti all'epoca erano detenuti (Badalamenti ottiene la liberta’ provvisoria solo in data 15 febbraio 1972 e ritorna in carcere un anno dopo).

Al fine di sanare questa palese incongruenza il Buscetta, usando le sue stesse parole, era stato "costretto a correggere" la sua versione precedente entrando in manifesta contraddizione con se stesso.

Per giustificare infatti i ripetuti espliciti riferimenti operati al processo in Cassazione, riferimenti assolutamente insuscettibili di qualsiasi dubbio o equivoco, il collaborante prospettava una tesi tutt'affatto convincente.

Assumeva invero il Buscetta che il Badalamenti, nel riferirgli in Brasile l'episodio, non aveva fatto alcun cenno alla Cassazione essendosi limitato a parlare di un processo a Roma con la conseguenza che era stata solo frutto di una deduzione dello stesso Buscetta ("dovuta alla poca esperienza per quanto riguarda i Fori") la dichiarazione secondo cui il processo in questione riguardasse la Corte di Cassazione (perche' "essendo Roma la sede della Cassazione, per me e' la Cassazione").

Ma dall’esame delle dichiarazioni rese dal Buscetta il 6 aprile 1993 emerge senza dubbio alcuno che il Buscetta era perfettamente a conoscenza dell’iter del processo subito dai due Rimi al punto da precisare che Rimi Filippo era stato condannato all’ergastolo nelle fasi di merito e che il giudizio della cassazione era stato a lui favorevole.

Ne’ puo’ trarsi argomento di convincimento dal rilievo che il Buscetta in quell’occasione fece riferimento al solo Rimi Filippo con la conseguenza che il processo aggiustato o da aggiustare riguardava solo quest’ultimo e dunque non poteva che essere quello definito a Roma in sede di rinvio dalla Cassazione nel febbraio del 1979.

Tale argomentazione non puo’ essere condivisa anche perche’ con la stessa logica dovrebbe spiegarsi perche’ il Badalamenti avrebbe dovuto parlare del solo Rimi Filippo anche in riferimento ai due gradi di merito del processo ed alla sentenza di annullamento della Corte di Cassazione che invece avevano coinvolto entrambi i Rimi.

Ne’ si dimentichi che ancora ad aprile del 1995 il Buscetta, come si e’ detto, continua a parlare di un incontro nel quale Badalamenti aveva ringraziato Andreotti "per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione".

Prima di passare all’esame delle dichiarazioni rese da Buscetta nel presente dibattimento occorre soffermarsi per completezza espositiva su due punti:

  1. il P.M. in sede di replica (cfr. anche replica scritta del P.M. depositata all’udienza del 7 ottobre 99 pag.5), nel riferire in merito all’errore in cui era incorso il collaborante citando il processo in Cassazione, ha fatto riferimento ad un verbale di interrogatorio reso da Tommaso Buscetta al P.M. di Palermo in data 19 gennaio 1995 nell’ambito del quale questi avrebbe gia’ riconosciuto e spiegato l’equivoco. Ma deve a tal riguardo rilevarsi che si tratta di un atto inutilizzabile ai fini della decisione in quanto non acquisito al fascicolo del dibattimento. Ne’ vale osservare, come fa il P.M. (nota a pag. 5 della replica scritta del P.M. depositata all’udienza del 7 ottobre 99) che il contenuto dell’atto e’ richiamato in un verbale di interrogatorio di Badalamenti del 10 aprile 1997 acquisito al fascicolo del dibattimento, in quanto trattasi comunque di dichiarazioni rese da un soggetto (Buscetta) diverso da colui (Badalamenti) che in quel contesto veniva interrogato e che non hanno trovato conferma in sede dibattimentale. Giova peraltro rilevare che la "correzione" e la spiegazione operate dal Buscetta in tale inutilizzabile interrogatorio del 19 gennaio 1995 sarebbero comunque ininfluenti rispetto alle valutazioni come sopra esposte dal Collegio in quanto dette dichiarazioni in ogni caso sono successive ad un interrogatorio di Badalamenti le cui dichiarazioni avrebbero poi "costretto" Buscetta a modificare e spiegare la sua pregressa versione (…oggi sono costretto a correggere questa cosa…questo l'ho appurato in seguito alla dichiarazione di Badalamenti perche' dice: no, lui dice una bugia in quanto in Cassazione mio cognato e suo padre sono andati nel 1971 quindi come Buscetta dice che io vado a ringraziare all'On.Andreotti nel 1979 …).
  2. In sede di repliche delle parti e’ sorto un contrasto anche sulla utilizzabilita’ del verbale di interrogatorio reso da Badalamenti Gaetano al P.M. di Palermo il 14 dicembre 1994. Al contenuto di tale verbale ha infatti fatto riferimento la difesa dell’imputato in quanto nel corso di detto interrogatorio il Badalamenti avrebbe tra l’altro fatto rilevare che dal mese di febbraio del 1979 egli fu costretto all’immobilismo a causa della frattura di una gamba e della conseguente ingessatura che gli avrebbero dunque impedito anche di partecipare ad un incontro di ringraziamento a Roma con il sen.Andreotti dopo la sentenza del 13 febbraio 1979. In ordine alla questione della utilizzabilita’ o meno del detto verbale giova osservare che all’udienza del 24 marzo 1998 e’ stato materialmente acquisito, su richiesta del P.M., e con il consenso della difesa, il verbale di interrogatorio del 13 dicembre 1994 (peraltro gia’ presente con numerosi omissis nel fascicolo del dibattimento trasmesso dal GUP), ma l’esame dello stesso evidenzia incontestabilmente che detto interrogatorio alle ore 15,10 venne soltanto sospeso e rinviato al giorno successivo su sollecitazione delle autorita’ carcerarie statunitensi dovendo il Badalamenti "rientrare in cella alle ore 15,30" (fg.5). Ne consegue che il verbale redatto il giorno successivo, 14 dicembre 1994, costituisce parte integrante ed essenziale di un unico atto processuale (interrogatorio) che avrebbe dovuto materialmente essere inserito anch’esso nel fascicolo del dibattimento. Ne e’ conferma il fatto che lo stesso P.M. nella sua requisitoria scritta (Vol.II capitolo 3° appendice nota n.12 a pag.38), nell’elencare i verbali di interrogatorio resi da Badalamenti ed acquisiti dal Tribunale al fascicolo del dibattimento, menziona proprio la commissione rogatoria internazionale riguardante le indagini sul sen.Andreotti che ha dato luogo agli interrogatori condotti il 13 ed il 14 dicembre 1994 nel Federal Correctional Institute di Fairton (New Jersey).

Ma al di la’ di tali doverose precisazioni deve rilevarsi come la presunta e non documentata infermita’ del Badalamenti nel 1979, asseritamente dedotta nel corso del citato interrogatorio del 14 dicembre 1994 non inserito nel fascicolo del dibattimento, nulla aggiunge alla fondatezza e completezza delle osservazioni critiche gia’ svolte e che appresso si svilupperanno in ordine alla inattendibilita’ delle dichiarazioni del Buscetta.

E tornando proprio alla disamina di tali dichiarazioni si rileva che nel corso dell'esame reso nel presente dibattimento il Buscetta, a parziale rettifica delle versioni precedentemente fornite, e dunque superando ogni pregresso contrasto e tutte le esposte incertezze, ha in sintesi riferito che:

(udienza del 9 gennaio 1996 pag.72 e ss.)

DOMANDA - Quali sono le sue altre informazioni, se ve ne sono, sui rapporti tra Cosa Nostra e l'imputato Giulio Andreotti?

RISPOSTA - Io l'informazione che ho è quella dell'aiuto dell'onorevole Andreotti che dà al cognato di Gaetano Badalamenti nel processo dove lui era imputato.

DOMANDA - Come si chiama questo cognato?

RISPOSTA - Il cognato di Gaetano Badalamenti si chiama Filippo Rimi, cosa che Gaetano Badalamenti mi riferisce in Brasile nel 1982 e che, fra le altre cose, mi dice di avere ricevuto l'elogio del Senatore, perché di gente come lui l'Italia ne aveva bisogno uno per ogni strada d'Italia.

…….…….

DOMANDA - Quindi questo incontro, questa occasione nella quale il Badalamenti le parla di questo incontro avuto con l'allora onorevole Andreotti, avviene in questa epoca e in questa zona di Rio. Cosa le dice più espressamente il Badalamenti di questo incontro, che cosa fa nascere l'oggetto della conversazione, se lo ricorda?

RISPOSTA - Non lo ricordo, però quello che mi dice in più è che va a trovare il Senatore Andreotti nel suo ufficio a Roma insieme, non ricordo a chi dei Salvo, e il cognato Filippo Rimi per ringraziarlo perché ha ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato e per ringraziarlo.

DOMANDA - Che sentenza era, in relazione a quale imputazione?

RISPOSTA - Il cognato di Badalamenti, insieme al padre, negli anni '60, alla fine degli anni '60, era stato condannato in primo grado ed anche in appello alla pena dell'ergastolo insieme al padre.

DOMANDA - Per quale fatto?

RISPOSTA - Per l'omicidio di un ragazzo, credo che si chiamasse Leale. E nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa. Non ho più notizie, però io so che sono stati prosciolti dall'omicidio e che poi devono essere nuovamente processati. Quando lui mi dice che va a ringraziare l'onorevole Andreotti mi dice che si tratta degli anni 1979.

E' dunque evidente che nella versione fornita a questo Tribunale il Buscetta, modificando la precedente dichiarazione resa nel corso del dibattimento relativo all'omicidio di Salvo Lima (in cui aveva parlato, come evidenziato, di un ringraziamento "per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione"), afferma che Badalamenti gli disse che aveva ringraziato l'odierno imputato perché aveva "ottenuto quella sentenza che sperava per il cognato", senza piu' alcun riferimento ne’ ad una sentenza della Cassazione, ne’ ad un ringraziamento per l’assoluzione del padre di Filippo Rimi.

Tale rilevante e sostanziale modifica e' dovuta anche alla circostanza che Buscetta nello stesso contesto precisa che lo stesso Badalamenti gli aveva detto che tale ringraziamento era avvenuto nel "1979" e dunque quando Vincenzo Rimi era gia' deceduto (decesso del 28 marzo 1975).

Ma e' appena il caso di rilevare che sempre nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Roma il 2 giugno 1993 Buscetta era stato molto meno categorico nella indicazione dell'anno in quanto aveva esplicitamente affermato di non sapere "dire in quale epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79" offrendo una ulteriore conferma della incertezza dei propri ricordi, incertezza che incomprensibilmente sembra ridursi via via che lo scarto temporale dall'episodio della confidenza si dilata.

Ed ancora una volta Buscetta inspiegabilmente modifica in maniera radicale la sua dichiarazione affermando, nel corso dell’esame reso al dibattimento per l’omicidio di Salvo Lima, che Badalamenti gli aveva detto espressamente e chiaramente che era andato a trovare Andreotti nel 1979 (cfr. pag.133-134 verbale di prova n.11 udienza del 24 aprile 1995):

Avv.Reina: Lei e’ in grado di precisare l’anno in cui sarebbe avvenuto questo incontro?

Buscetta: Si. Secondo quello che mi dice Badalamenti…..Nel 1979.

Non si comprende quindi come mai appena due anni prima Buscetta aveva esplicitamente affermato di non sapere in quale epoca fosse avvenuto l’incontro.

Ma cio' che rileva evidenziare e' che il Buscetta, sollecitato dalla difesa in controesame, ripropone al dibattimento la giustificazione dell'iniziale "erroneo" riferimento alla Cassazione (udienza del 10 gennaio 1996 pagg.12 e ss.):

DOMANDA - Lei ha ricevuto delle confidenze da Badalamenti circa presunti interessamenti, mi consenta di usare questa cautela, dell'on. Andreotti nel processo a carico dei Rimi. Conferma questa circostanza?

RISPOSTA - Confermo.

DOMANDA - Quando ha ricevuto queste confidenze?

RISPOSTA - Nell'82.

DOMANDA - Quale processo in particolare, perché i Rimi erano degli abituali frequentatori delle aule di giustizia, si riferivano queste confidenze?

RISPOSTA - Io non credo che erano gli abituali a quell'epoca, il processo era imputazione nei confronti di omicidio per Leale, ma non ricordo il primo nome.

DOMANDA - C'erano più Rimi imputati in quel processo?

RISPOSTA - Padre e figlio, cioè Vincenzo Rimi e il figlio Filippo Rimi.

DOMANDA - L'interessamento del Senatore Andreotti nei confronti di quale dei Rimi si sarebbe dovuto svolgere, o si sarebbe dovuto svolgere nei confronti di entrambi, etc.?

RISPOSTA - Non ho niente da rispondere a questa domanda, perché mi sembra assurdo, è per i due nell'epoca in cui si sarebbe interessato, a meno che lei non intenda dire che Vincenzo Rimi era già morto.

DOMANDA - Appunto, un interessamento per il morto mi pare giusto.

RISPOSTA - Allora mi sembra assurdo, allora è per il cognato.

DOMANDA - Lasci perdere assurdo o no, io le ho chiesto se le risulta se per entrambi...?

RISPOSTA - Ha ragione, vada avanti.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Quindi era per entrambi o per uno?

RISPOSTA - No, era morto.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Per uno solo.

DOMANDA - Quindi siamo ormai nella fase, per quello che si ricorda, dei processi?

RISPOSTA - Non mi ricordo dei processi, il processo è solo quello, malgrado lei dice, le varie aule, il processo era uno.

DOMANDA - Glielo chiedo perché lei, in più circostanze, salvo l'ultimo dei suoi interrogatori, ha continuato a fare riferimento ad un processo di Cassazione.

RISPOSTA - Esatto.

DOMANDA - Quindi l'aiuto doveva riguardare la Cassazione?

RISPOSTA - Ero convinto.

DOMANDA - Con riferimento a quale periodo, rispetto al colloquio che lei ha avuto con Badalamenti, l'interessamento di Andreotti si sarebbe realizzato? Lo può collocare nel tempo?

RISPOSTA - Il ringraziamento è nel 1979, quindi per me è quello.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

E` un ringraziamento?

RISPOSTA - E` un ringraziamento.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Quindi per quello che è già accaduto?

RISPOSTA - Sì.

DOMANDA - Quindi lei chiarisce oggi che si tratta di un ringraziamento?

RISPOSTA - No no.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

No, anche ieri l'aveva detto.

DOMANDA - No, Presidente, se consente, andiamo con ordine alle domande, siccome altre volte, nel corso di interrogatori che ha reso ai Pubblici Ministeri, ha parlato di un intervento presso Andreotti, perché Andreotti si interessasse o ringraziasse o per ringraziarlo, vorremmo sapere se oggi, definitivamente, precisa che si tratta di un intervento per ringraziarlo e non per interessarlo.

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –

Nulla da dire, chiedo scusa, però sarebbe forse opportuno che se la difesa ritiene, a suo giudizio, che ci sia qualche differenza o qualche contraddizione, citi testualmente, senza richiami generici, in modo che sia chiaro se la contraddizione c'è o non c'è.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

L'interruzione del Pubblico Ministero è corretta, avvocato Coppi, non faccia la sintesi. Faccia direttamente la contestazione.

DOMANDA - Stavo per citarle gli interrogatori del 6 aprile '93 e 2 giugno '93. Nell'interrogatorio del 6 aprile: "Un giorno in Brasile - sarebbe la seconda del verbale - nell'82-'83, nel contesto di una conversazione riguardante l'omicidio del giornalista Mino Pecorelli, Badalamenti Gaetano mi riferì che egli stesso si era personalmente incontrato a Roma con Giulio Andreotti in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo, cognato dello stesso Badalamenti. Il Rimi - e questa è la parte che interessava poco - comunque, il Rimi era stato, nella fase di merito del processo, condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole. Il Badalamenti, il Rimi e uno dei cugini Salvo, non ricordo quale dei due, si recarono appunto nell'ufficio di Andreotti, e qui lo incontrarono, Badalamenti..." mi fermo perché mi pare che ormai non abbia interesse rispetto alla contestazione. Mentre invece poi, il 2 giugno '93 si ritorna...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Qui però si parla di interessamento svolto, non da svolgere.

DOMANDA - Sì, adesso in quello del 2 giugno del '93, invece, sempre al Pubblico Ministero...

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Questo non l'abbiamo.

DOMANDA - "Nel discorso successivo con Badalamenti...

INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO –

E` il Pubblico Ministero di Roma.

DOMANDA - Sì, acquisito al fascicolo del Pubblico Ministero.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

No, non l'abbiamo questo.

DOMANDA - Allora, "sempre con riferimento a questo incontro, non so dire in quale epoca sia avvenuto l'incontro, forse anche prima del '79, certamente l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto". Ecco perché c'era qualche incertezza di queste dichiarazioni, ed ecco perché abbiamo chiesto se oggi chiarisce definitivamente, nel senso che si tratta di un ringraziamento e non di un interessamento. Tutto qui.

RISPOSTA - Confermo che era per ringraziamento.

Anche il P.M. formulando nuove domande chiedera' chiarimenti sul punto al Buscetta (udienza del 10 gennaio 1996 pagg.79 e ss.):

DOMANDA - C'è un'ultima domanda, anche questa a chiarimento e non ad integrazione, di ciò che è stato detto stamani da Buscetta. La domanda è questa: con riferimento al processo che vedeva coinvolto Filippo Rimi, lei ha parlato di una sentenza della Cassazione e poi di una sentenza che doveva essere fatta a Roma. Vuole, sia pure sinteticamente, chiarire che cosa intende dire, che cosa le venne detto da Badalamenti, esattamente con riferimento a questo processo?

RISPOSTA - Io personalmente avevo saputo che i due Rimi, padre e figlio, erano stati condannati all'ergastolo in primo grado e in Appello a Perugia. Io, quando Badalamenti mi parlò, e mi disse che ringraziò il Senatore Andreotti, mi parlò del ringraziamento dovuto all'interessamento del processo a Roma. La mia competenza forense fece delle conclusioni e disse: "Roma è la Cassazione. La Cassazione è quella che si pronuncerà su due ergastoli del padre e figlio Rimi". Quindi è questa la mia confusione nel dire che nel '79 va a ringraziare l'on. Andreotti per l'interessamento sulla Cassazione che era andata a buon fine nei confronti di padre e figlio Rimi. Quindi non è che io sapevo che il processo fosse ritornato come si fa in Appello come sede a Roma. Per me Roma significava Cassazione.

DOMANDA - Quindi lei sente dire a Badalamenti che si trattava di un processo di Roma, che si doveva fare a Roma?

RISPOSTA - Sì.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE –

Quindi Badalamenti non parlò di Cassazione?

RISPOSTA - No, assolutamente.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - E` lei che parla di Cassazione?

RISPOSTA - Sì, sono io che faccio la conclusione, che essendo Roma la sede della Cassazione, per me è la Cassazione.

Secondo la ricostruzione operata dal P.M. in sede di requisitoria dunque (udienza del 26 gennaio 1999) la decisione cui si riferiscono le dichiarazioni di Buscetta - e, come vedremo, anche quelle degli altri collaboratori di giustizia - e’ quella assunta in sede di rinvio dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 13 febbraio 1979 e dunque l'incontro tra Badalamenti ed Andreotti sarebbe avvenuto tra il 1978 ed il 1979 e "comunque prima del 13 febbraio 1979" .

La difesa in sede di arringa ha posto in rilievo come aderendo alla impostazione accusatoria – che assume come tesi finale che scopo dell'incontro era quello di ringraziare Andreotti per l'intervento svolto – il P.M. avrebbe dovuto collocare detto incontro in epoca ovviamente successiva alla data della sentenza di che trattasi e dunque in epoca non anteriore al 13 febbraio 1979.

Nel corso della replica effettuata il 6 ottobre 1999, il P.M. ha precisato di essere incorso in un errore ("lapsus calami": pag.26 replica scritta P.M. allegata al verbale d’udienza del 7 ottobre 99) affermando quindi che l'incontro non puo' che essere avvenuto dopo il 13 febbraio 1979, ma cio' non spiega perche' il P.M. avesse fatto riferimento nelle sue conclusioni anche all'anno 1978 (pag.78 capitolo III vol.2° requisitoria scritta: "E' proprio nel periodo intorno al 1978-79 dunque (e comunque prima del 13 febbraio 1979) che - secondo la puntuale ricostruzione temporale di BUSCETTA - deve essere collocato l'incontro tra Gaetano BADALAMENTI e Giulio ANDREOTTI").

Ma le palesi contraddizioni in cui e’ incorso il Buscetta non finiscono qui.

Come si e’ detto il Buscetta, nel corso dell’esame reso il 9 gennaio 1996 dinanzi a questo Tribunale, ha tra l’altro riferito che incontrando i Rimi all’Ucciardone nel 1971 costoro gli avevano riferito che stavano attendendo una sentenza della Cassazione che li "prosciogliesse" dall’accusa di omicidio e dunque dalle due sentenze di merito di condanna all’ergastolo:

"E nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa. Non ho più notizie, però io so che sono stati prosciolti dall'omicidio e che poi devono essere nuovamente processati."

Orbene, e’ risultato documentalmente provato (cfr. Doc. 86 prod. P.M.) che Buscetta Tommaso non ha potuto colloquiare in carcere con i Rimi prima della sentenza della Cassazione intervenuta il 4 dicembre 1971 per la incontestabile ragione che il predetto Buscetta, latitante sin dal giugno del 1963, venne arrestato dalla Polizia di Brooklyn il 25 agosto 1970 e rimesso in liberta’ il 4 dicembre successivo; egli si rese subito irreperibile per la Polizia statunitense e si rese latitante per la Polizia italiana dopo l’emissione a suo carico dell’ ordine di cattura n.20/71 R.O.C. da parte della Procura della Repubblica di Palermo il 21 luglio 1971.

Buscetta sara’ infine arrestato dalla Polizia brasiliana solo il 3 novembre 1972, estradato in Italia il 3 dicembre successivo, ed infine tradotto all’Ucciardone il 5 dicembre 1972.

E’ incontestabilmente provato dunque che nessun colloquio puo’ essere intervenuto tra i Rimi e Buscetta durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Palermo in epoca anteriore alla sentenza della Corte di Cassazione del 4 dicembre 1971.

E la circostanza che Buscetta non si limiti ad indicare un anno (1971), che potrebbe far pensare ad un mero errore, ma riferisca del contenuto di un colloquio in realta’ mai avvenuto (avente ad oggetto l’attesa da parte dei Rimi di una sentenza della Cassazione che li prosciogliesse), dimostra inconfutabilmente che la circostanza riferita e’ frutto di un errato ricordo.

La ormai dimostrata tendenza del Buscetta a trasformare nel tempo in certezze ricordi in realta’ sfocati o incerti e’ confermata da ulteriori rilievi.

E cosi’ a proposito del luogo ove il preteso incontro sarebbe avvenuto giova evidenziare la sequenza delle sue dichiarazioni sul punto:

Ancora una volta dunque un ricordo del Buscetta del tutto incerto ("mi sembra di avere sentito che si svolse nello studio di Andreotti"), con il passare del tempo si trasforma inspiegabilmente in una certezza.

Ma la prova piu’ eloquente della assoluta incertezza del ricordo mantenuto dal Buscetta sul contenuto di un colloquio avuto con Badalamenti in termini di semplici cenni, gesti e ammiccamenti e’ offerta dalla deposizione resa nel dibattimento di Perugia laddove il collaborante giunge a smentirsi nel volgere di pochi secondi.

Nel corso del controesame da parte della difesa dopo avere ancora una volta affermato – nonostante tutte le precedenti spiegazioni e rettifiche - che l’interessamento del Sen.Andreotti era avvenuto per favorire il processo "a livello di Cassazione" – e dunque un processo la cui sentenza del dicembre 1971 aveva interessato entrambi gli imputati Rimi Vincenzo e Rimi Filippo – subito dopo afferma che l’interessamento in questione era avvenuto in favore di uno solo dei Rimi "perche’ l’altro era morto":

(udienza del 10 settembre 1996 pag.167)

Difesa imputato Andreotti (Avv.Coppi):

….comunque oggi diciamo che e’ un intervento per ringraziarlo di un qualche cosa che era gia’ avvenuto?

Tommaso Buscetta: Si.

Difesa imputato Andreotti (Avv.Coppi):

E lei colloca questo fatto nel 1979. L’interessamento le risulta in relazione a quale giudice – non intendo dire persone, poi vedremo anche alle persone – ma intendo dire grado di processo avvenne?

Tommaso Buscetta: In Cassazione, cosi’ io ho dichiarato.

Difesa imputato Andreotti (Avv.Coppi):

Quindi l’interessamento avvenne, da parte del Senatore Andreotti, per favorire il processo a livello di Cassazione?

Tommaso Buscetta: Di Cassazione.

Difesa imputato Andreotti (Avv.Coppi):

L’interessamento del Senatore Andreotti era in favore di entrambi i Rimi o di uno soltanto di essi?

Tommaso Buscetta: Di uno soltanto perche’ l’altro era morto.

Nel tentativo di sostenere le contraddittorie ed incerte versioni di Buscetta il P.M. ha ritenuto di trovare comunque riscontro alla di lui ricostruzione dei fatti nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti escussi al dibattimento.

Afferma il P.M. (pag.79 requisitoria scritta vol.II capitolo 3°) che le dichiarazioni di Buscetta avrebbero trovato conferma nelle autonome ed indipendenti dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, di Vincenzo Sinacori, di Salvatore Cucuzza, di Giovanni Brusca, di Francesco Di Carlo e di Salvatore Cancemi.

Ma la critica disamina di tali dichiarazioni conduce all’unica conclusione secondo cui la tesi di Buscetta piuttosto che trovarvi sicuro riscontro, riceve palese e molteplice smentita.

L’unico dato comune a tutte le dichiarazioni che appresso saranno esaminate e’ che era a conoscenza di molti uomini d’onore la pressante attivita’ che Cosa Nostra aveva svolto nel tempo nel tentativo di conseguire l’ "aggiustamento" del processo a carico dei Rimi.

Prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese da Cancemi Salvatore deve rilevarsi come il predetto, esaminato all’udienza del 13 marzo 1997, ha in sintesi dichiarato:

(udienza del 13 marzo 1997 pag.103 e ss.)

P.M. LO FORTE: Sempre a proposito di manovre in "COSA NOSTRA" per aggiustare processi, le risulta che ci siano state in "COSA NOSTRA" delle manovre per aggiustare il processo a carico di FILIPPO RIMI?

CANCEMI S.: io mi ricordo che, in questi discorsi l'ho avuto fat... l'ho fatto con LIPARI GIOVANNI, LIPARI GIOVANNI all'epoca era un consigliere o sotto capo della "famiglia" di PORTA NUOVA, e anche da CALO' GIUSEPPE, che c'era stato un intervento diretto di GAETANO BADALAMENTI con l'Onorevole ANDREOTTI per fare... per l'interessamento di questo processo di FILIPPO RIMI, che era stato condannato all'ergastolo; quindi, un intervento in Cassazione.

P.M. LO FORTE: le si disse un intervento in Cassazione, esattamen... è sicuro in Cassazione? Vuole cercare di ricordare, esattamente, le parole che le furono dette su questo intervento diretto di BADALAMENTI nei confronti del Senatore ANDREOTTI?

CANCEMI S.: sì, io... le parole sono queste qua, che c'è stato questo intervento diretto di GAETANO BADALAMENTI con l'Onorevole ANDREOTTI per questo processo di FILIPPO RIMI.

P.M. LO FORTE: ora, le risulta, quindi, che BADALAMENTI conoscesse l'Onorevole ANDREOTTI?

CANCEMI S.: sì, io... mi risulta, perché io... BADALAMENTI direttamente non lo conosco, però mi risulta... l'ho saputo di... di LIPARI GIOVANNI e di PIPPO CALO', che aveva questi rapporti BADALAMENTI con ANDREOTTI.

P.M. LO FORTE: perché? Lei ha parlato di intervento diretto. Lei ha appreso dell'esistenza di questo rapporto, BADALAMENTI ANDREOTTI, solo quando il LIPARI GIOVANNI le parlò di questo interessamento per il processo RIMI, o ne ha sentito parlare anche in altre circostanze?

CANCEMI S.: io ne ho sen... in particolare, diciamo, su questo punto l'ho saputo da... da LIPARI e da CALO', però, anche... anche RIINA qualche volta, diciamo, sentivo pure che commentava che 'sto BADALAMENTI aveva 'sti rapporti con ANDREOTTI.

P.M. LO FORTE: lei ha parlato di intervento diretto. Se riesce ad essere più preciso, ricostruendo nella sua memoria che cosa le fu detto da LIPARI, da CALO'; che significa intervento diretto, esattamente?

CANCEMI S.: intervento diretto significa che avevano i contatti diretti il BADALAMENTI e ANDREOTTI. Non c'era...

P.M. LO FORTE: cioè, senza tramite?

CANCEMI S.: senza tramite. Non c'era nessun tramite, loro due.

P.M. LO FORTE: va bene.

Il Cancemi tuttavia era stato gia’ esaminato nel dibattimento a carico di Andreotti a Perugia ed il 7 dicembre 1996, e dunque appena tre mesi prima della deposizione a Palermo, aveva indicato solo Lipari Giovanni come fonte di conoscenza delle notizie riguardanti non piu’ un imprecisato intervento o rapporto diretto bensi’ un vero e proprio incontro tra Badalamenti ed Andreotti (udienza processo Perugia 7 dicembre 1996 pagg.57-58):

Salvatore Cancemi: … Infatti io ho saputo da Lipari Giovanni, Lipari Giovanni allora, adesso credo che e’ in carcere, un componente della famiglia di Porta Nuova, allora graduato, o era consigliere della famiglia oppure era sottocapo della famiglia, non ricordo bene, ma aveva questi gradi.

Mi ricordo che lui mi racconto’ che sempre tramite questi cugini Salvo, Badalamenti Gaetano si interesso’ per un processo che riguardava un cognato di Badalamenti, Filippo Rimi, un processo che riguardava questo, che era un processo che aveva preso l’ergastolo e quindi mi ricordo che Lipari Giovanni appunto mi racconto’ questa situazione che Badalamenti, tramite questi cugini Salvo, aveva incontrato, addirittura a quello che mi ha detto lui, il senatore Andreotti per far annullare questa sentenza in Cassazione. Questo me lo ha detto Lipari Giovanni, un componente della famiglia di Porta Nuova, allora con i gradi di sottocapo o consigliere.

P.M. (dott. Cardella): E’ l’unico episodio che sa? Sa se Badalamenti e il senatore Andreotti si conoscessero personalmente o no?

Salvatore Cancemi: Quello che mi ha detto a me Lipari Giovanni lo dico con assoluta certezza, mi ha detto che Badalamenti in persona e’ andato a trovare Andreotti per questo processo di Filippo Rimi, che era un processo dell’ergastolo per un annullamento in Cassazione.

Ed il riferimento del Cancemi ad un processo da "aggiustare in Cassazione" e’ del tutto inequivoco (udienza processo Perugia 7 dicembre 1996 pag.73):

P.M.(dott. Cannevale): Sempre secondo quanto le ha detto Lipari quando Badalamenti si interesso’ per Rimi, qual’era la situazione processuale di Rimi? Aveva un processo in corso, questo processo in che fase era arrivato?

Salvatore Cancemi: Si, questo era un processo che nei giudizi prima c’era stato che aveva l’ergastolo, quindi questo era un interessamento in Cassazione.

Ma la cosa piu’ sorprendente della dichiarazione del Cancemi e’ che nel corso del suddetto esame quello che nella sua originaria rappresentazione, secondo quanto asseritamente raccontatogli da Lipari, era stato un incontro gia’ avvenuto tra Badalamenti ed Andreotti, ad un certo punto si trasforma in un incontro che avrebbe dovuto svolgersi, non essendo assolutamente necessario evidenziare la profonda e radicale differenza tra le due versioni:

(udienza processo Perugia 7 dicembre 1996 pag.73)

P.M.(dott. Cannevale): Le disse Giovanni Lipari con chi parlo’ direttamente Badalamenti in favore di Rimi?

Salvatore Cancemi: Si, a me disse che Badalamenti aveva incontrato, doveva incontrare, non mi ricordo bene, comunque mi ricordo che Badalamenti doveva incontrare Andreotti, l’intervento era direttamente Badalamenti – Andreotti.

Nella deposizione di Perugia, come si e’ detto, la fonte delle notizie su tale incontro e’ il solo Lipari mentre soltanto su una generica domanda del P.M. ("Giuseppe Calo’ le parlo’ mai di rapporti fra Badalamenti e Andreotti?") il collaborante ha altrettanto genericamente aggiunto che anche Calo’ qualche volta nel tempo gli aveva detto qualcosa ovvero che "Badalamenti aveva rapporti con Andreotti".

Invece nella deposizione resa in questo dibattimento appena tre mesi dopo quella dinanzi la Corte di Assise di Perugia, il Cancemi, non solo cita subito come fonte delle sue conoscenze sull’ "intervento diretto" di Badalamenti su Andreotti per il processo Rimi sia il Lipari che il Calo’ (che nella versione di Perugia gli avrebbe solo genericamente parlato di rapporti tra i due, senza alcun riferimento al processo di che trattasi), ma aggiunge per la prima volta, non avendone assolutamente parlato a Perugia, che anche Riina gli aveva detto "qualche volta …che 'sto BADALAMENTI aveva 'sti rapporti con ANDREOTTI".

Orbene, traendo le conclusioni non puo’ revocarsi in dubbio che la dichiarazione del Cancemi, lungi dal riscontrare e supportare le gia’ contraddittorie propalazioni di Buscetta, costituisce una palese smentita sul punto piu’ qualificante della vicenda, in quanto il Cancemi e’ assolutamente categorico nell’affermare costantemente che Andreotti aveva operato (o doveva essere interessato per) un intervento in relazione al processo che si doveva celebrare in Cassazione.

Nel dibattimento di Perugia l’affermazione del Cancemi sul punto e’ assolutamente chiara: "questo era un processo che nei giudizi prima c’era stato che aveva l’ergastolo, quindi questo era un interessamento in Cassazione".

Ed e’ tanto chiara ed inequivoca da avere indotto lo stesso P.M. d’udienza a collocare il presunto incontro Badalamenti – Andreotti nel 1971 ("Pubblico Ministero dott. Cannevale: Noi stiamo parlando del ’71 … ma Carnevale dov’era nel ’71, quando si parlava del processo Rimi, non c’entra assolutamente niente.": udienza 6 dicembre 1996 pag.193) .

E’ ben vero che lo stesso Cancemi fa riferimento al solo Filippo Rimi che era stato condannato all’ergastolo, ma cio’ attiene esclusivamente alla attendibilita’ complessiva della sua deposizione laddove il riferimento ad un intervento effettuato dall’imputato nell’ambito di un processo in Cassazione e ad una pregressa condanna all’ergastolo non puo’ che ricondurre alla sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione il 4 dicembre 1971 con la quale fu appunto annullata la condanna all’ergastolo inflitta nei due giudizi di merito.

Anche tale riferimento ad un interessamento riguardante il solo Filippo Rimi in un processo ed in un periodo nel quale era ancora in vita invece anche Vincenzo Rimi, uno degli esponenti di maggiore rilievo di Cosa Nostra, denota la imprecisione, se non l’inattendibilita’, dei ricordi del Cancemi.

Deve peraltro rilevarsi come il riferimento al solo Filippo Rimi non e’ mai palesemente indicativo di una fase processuale successiva al decesso del di lui padre Vincenzo avendo il Cancemi comunque affermato sempre che, secondo la notizia riferitagli, Badalamenti "aveva incontrato…. il senatore Andreotti per far annullare questa sentenza in Cassazione".

Tale incontro relativo al processo in Cassazione, collocato dunque nel 1971, peraltro risulta del tutto inattendibile anche sotto altri rilevanti profili.

Ed infatti giova evidenziare che secondo le confidenze asseritamente ricevute dal Cancemi ("Lipari Giovanni appunto mi racconto’ questa situazione che Badalamenti, tramite questi cugini Salvo, aveva incontrato, addirittura a quello che mi ha detto lui, il senatore Andreotti per far annullare questa sentenza in Cassazione"; ed ancora: "mi ha detto che Badalamenti in persona e’ andato a trovare Andreotti per questo processo di Filippo Rimi, che era un processo dell’ergastolo per un annullamento in Cassazione) l’intervento di Badalamenti su Andreotti, al fine di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna all’ergastolo, sarebbe avvenuto tramite i cugini Salvo.

E’ di tutta evidenza che anche su questo punto il contrasto tra Cancemi e Buscetta diviene ancor piu’ radicale ed assolutamente insanabile se e’ vero che, al di la’ delle stesse dichiarazioni del Badalamenti (che ha sempre riferito di avere conosciuto i Salvo solo dalla meta’ degli anni ’70) e’ lo stesso Buscetta ad affermare che il Badalamenti conobbe i cugini Salvo solo dopo la di lui scarcerazione nel processo cd. dei "114", e dunque dal 1973 in poi.

Ne’ deve tralasciarsi di rilevare che l’incontro sarebbe comunque del tutto impossibile nel 1971, considerando che il Badalamenti dal luglio del 1971 al febbraio del 1972 era detenuto (la sentenza della Cassazione intervenne il 4 dicembre 1971).

Quanto alle rimanenti dichiarazioni del Cancemi sul preteso rapporto diretto tra Andreotti e Badalamenti, la loro estrema genericita’ ed il loro carattere de relato senza alcuna indicazione sulla originaria fonte della notizia appresa ne annullano la valenza accusatoria.

Nessun tipo di verifica e’ invero consentita a questo Tribunale a fronte di confidenze ricevute dal Cancemi senza alcun riferimento spazio-temporale e dal tenore assolutamente generico (esistenza di rapporti diretti tra Badalamenti ed Andreotti).

Se infatti dovesse credersi all’esistenza di questi rapporti diretti la stessa tesi accusatoria verrebbe considerevolmente modificata dal momento che, secondo la dichiarazione di Buscetta, recepita dal P.M., un siffatto rapporto dovrebbe risalire al 1979 o agli anni immediatamente precedenti, e non dunque al periodo indicato dal Cancemi, ovvero il 1970 o 1971.

Quel che comunque preme qui rilevare e’ che la dichiarazione del Cancemi sul presunto aggiustamento del processo Rimi, in radicale contrasto con quanto invece riferito dal Buscetta, attiene, secondo quanto al predetto Cancemi asseritamente riferito, ad un presunto intervento operato in relazione al processo in Cassazione definito nel dicembre del 1971.

Anche Vincenzo Sinacori e’ stato indicato dal P.M. a sostegno delle accuse del Buscetta in relazione al presunto "aggiustamento" del processo Rimi .

Esaminato all’udienza del 22 aprile 1997 il Sinacori ha in sintesi riferito di avere appreso da Matteo Messina Denaro con il quale trascorreva la latitanza, e che a sua volta aveva appreso tali notizie verosimilmente dal di lui genitore Francesco Messina Denaro, che:

  • il sen. Andreotti conosceva effettivamente i Salvo con cui intesseva i propri rapporti durante i primi anni ‘80;
  • che soprattutto Gaetano Badalamenti e Stefano Bontate avevano rapporti molto stretti con l’imputato, al punto che Andreotti, su diretto interessamento del Badalamenti, si era adoperato per "sistemare" il processo di Vincenzo Rimi riuscendo a fare togliere l’ergastolo ai Rimi;
  • che tale vicenda si era svolta negli anni ‘70 e, comunque, prima della "guerra di mafia" degli anni ‘80, perché dopo l’inizio di questa i Rimi ed il Badalamenti erano divenuti avversari dello schieramento "corleonese":

(udienza 22 aprile 1997 pagg.84 e ss.)

P.M. NATOLI: ho capito. Allora, se non ha altro su questo, la seconda fonte di conoscenze sul Senatore ANDREOTTI, quando io le ho chiesto...

SINACORI V.: sì.

P.M. NATOLI: ...ne sente parlare in "COSA NOSTRA", chi è la seconda fonte?

SINACORI V.: la seconda fonte è MATTEO MESSINA DENARO. Siamo fine '95, '96, prima di essere arrestato, siccome abbiamo trascorso un periodo di latitanza insieme, e si parlava del più e del meno, un giorno siamo venuti a parla... si è caduto nel discorso de... in questo processo ANDREOTTI. E lui mi diceva che... cosa che mi aveva già detto TANI, nel senso che questo processo se lo era cercato ANDREOTTI, perché bastava dire che conosceva i SALVO, tanto i SALVO erano incensurati, non ci potevano fare niente, perché lui sapeva che effettivamente i SALVO conoscevano ANDREOTTI e che i rapporti li tenevano, parliamo noi nei primi... prima degli anni '80, i veri rapporti con il Senatore ANDREOTTI, mi dice il MATTEO, li aveva GAETANO BADALAMENTI STEFANO BONTADE, mi dice il MATTEO. Lui sicuramente lo avrà saputo, perché MATTEO è del '62, ci ha trentacinque anni, non è che può sapere cose... sicuramente siccome suo padre è il Capo Provinciale della provincia di TRAPANI, può essere una fonte da dove lui può apprendere queste notizie.

P.M. NATOLI: suo padre...

SINACORI V.: il padre di MATTEO MESSINA.

P.M. NATOLI: come si chiama?

SINACORI V.: FRANCESCO MESSINA DENARO.

P.M. NATOLI: FRANCESCO MESSINA DENARO.

SINACORI V.: e lui mi dice che i veri rapporti, mi porta... mi dice che effettivamente ne... il Senatore ANDREOTTI tramite, cioè il GAETANO BADALAMENTI si era interessato direttamente con il Senatore ANDREOTTI per sistemare il processo di VIN... VINCENZO RIMI... di VINCENZO RIMI del... e l'ha siste... e l'hanno sistemato perché avevano l'ergastolo e poi sono stati assolti.

P.M. NATOLI: sempre in questa occasione?

SINACORI V.: sì, sì.

P.M. NATOLI: che cosa...

SINACORI V.: l'occasione è nata da... eravamo...

P.M. NATOLI: ecco, che cosa aveva occasionato questo vostro discorso?

SINACORI V.: cioè, noi eravamo assieme, seguivamo... leggevamo il giornale, vedevamo la televisione, sicuramente sarà stato o qualche articolo sul giornale o qualche ripresa televisiva di cui... in cui si parlava di questo processo, e io chiese se effetti... se... siccome a me non risultava un... un rapporto con ANDREOTTI, lui mi disse che effettivamente il rapporto lo avevamo GAETANO BADALAMENTI e STEFANO BONTADE, sempre tramite i SALVO.

…………

P.M. NATOLI: ……Che cosa le dice relativamente al processo RIMI? Non ho capito bene alcuni passaggi...

SINACORI V.: in riferimento...

P.M. NATOLI: ...vuole ripeterceli?

SINACORI V.: sì, in riferimento alla processo RIMI, lui mi dice che... GAETANO BADALAMENTI, si era... si era interessato direttamente per sistemare il processo di RIMI...

P.M. NATOLI: si era interessato direttamente...

SINACORI V.: con il Senato...

P.M. NATOLI: ...con chi?

SINACORI V.: ...con il Senatore ANDREOTTI... con il Senatore ANDREOTTI, ed era riuscito a... ed erano riusciti a fargli togliere l'ergastolo. Parliamo però noi discorsi di... 1970, cose vecchie, cose che io non potevo mai sapere.

E nel corso del controesame il Sinacori e’ stato ancora piu’ esplicito nell’individuare la fase processuale nell’ambito della quale l’intervento di "sistemazione" sarebbe stato effettuato (udienza 22 aprile 1997 pag. 162 e ss.):

AVV. COPPI: ...lei ricorda se il processo a cui si sarebbe interessato il Senatore ANDREOTTI, riguardava tanto VINCENZO, quanto FILIPPO RIMI?

SINACORI V.: si interessava VINCENZO RIMI e FILIPPO RIMI.

AVV. COPPI: ecco, può ricordare il periodo di tempo in cui sarebbe avvenuto l'interessamento del Senatore ANDREOTTI?

SINACORI V.: mah, negli anni '70 siamo, così...

AVV. COPPI: anni...

SINACORI V.: ...mi faceva capire lui.

AVV. COPPI: che cosa vuol dire anni '70?

SINACORI V.: che... che questo è... noi dobbiamo andare sempre prima del 1980, perché poi c'è stata la guerra, quindi lui mi diceva che questo processo era stato negli anni '70...

AVV. COPPI: sì.

SINACORI V.: ...il MATTEO MESSINA DENARO.

AVV. COPPI: ma non è in grado di dirci se agli inizi degli anni '70, alla fine degli anni '70?

SINACORI V.: no, no, non sono in grado perché non... non conosco il processo io, non... non lo so.

AVV. COPPI: ho capito, lei il processo non lo conosce, ma a noi interessa sapere che cosa le avrebbe detto MATTEO MESSINA, e per ciò mi interessava sapere se MATTEO MESSINA fece anche riferimento alla data più o meno dell'intervento del Senatore ANDREOTTI.

SINACORI V.: no, la data non ne fece... però parlava degli anni '70, che, lui mi disse che negli anni '70 c'era stato il processo di VINCENZO RIMI, dove avevano preso l'ergastolo, e poi gli avevano... gli avevano tolto l'ergastolo tramite l'interessamento di TANO BADALAMENTI con il Senatore ANDREOTTI.

AVV. COPPI: d'accordo.

SINACORI V.: questo mi ha detto.

Ancora una volta quindi l’indicazione del collaborante e’ assolutamente inequivoca: l’intervento di "sistemazione", se vi fu, opero’ subito dopo la condanna all’ergastolo dei due Rimi ed il risultato asseritamente ottenuto grazie all’intervento di Andreotti fu proprio quello di far "togliere l’ergastolo" a Vincenzo ed a Filippo Rimi.

Ed anche se con terminologia certamente non appropriata il Sinacori riferisce di un’assoluzione, non puo’ dubitarsi che si tratti dell’annullamento da parte della Corte di Cassazione in data 4 dicembre 1971 delle condanne all’ergastolo inflitte ai due Rimi.

Il collaborante ha infatti ricordato che l’intervento interessava entrambi i Rimi imputati nel processo ("avevano preso l'ergastolo, e poi gli avevano... gli avevano tolto l'ergastolo tramite l'interessamento di Tano Badalamenti con il Senatore Andreotti").

Ancora una volta, quindi, esiste un contrasto radicale con quanto riferito da Buscetta (intervento nel 1979 per il giudizio di rinvio dalla Cassazione),

Nel valutare le dichiarazioni del Sinacori non puo’ che rilevarsi come egli riferisca notizie di terza mano e la cui fonte originaria resta del tutto oscura avendo il collaborante soltanto formulato l’ipotesi che Messina Denaro Matteo (che nel 1971 aveva appena 9 anni) le abbia potute apprendere dal di lui padre.

Cio’ che comunque ancora una volta preme rilevare e’ che le contraddittorie e talora non veritiere dichiarazioni del Buscetta piuttosto che trovare riscontro, come assume il P.M., nelle propalazioni del Sinacori, vengono da queste totalmente smentite sia con riferimento alla fase processuale dell’ "aggiustamento" sia riguardo alla collocazione temporale.

Che il Badalamenti possa essersi interessato al processo riguardante il cognato Filippo Rimi ed il di lui padre Vincenzo Rimi e’ circostanza piu’ che nota in seno a Cosa Nostra.

E’ sufficiente in questa sede un semplice richiamo alle vicende del cd. Golpe Borghese nel 1970 (per la cui ricostruzione si rinvia alle osservazioni del P.M. nella requisitoria scritta: vol.II capitolo 3° pag.21 e ss.) nell’ambito delle quali una delle condizioni poste per la partecipazione al progetto eversivo da parte di Cosa Nostra era proprio la garanzia di una revisione del processo a carico dei due Rimi, all’epoca gia’ condannati entrambi all’ergastolo anche in grado di appello.

Lo stesso Antonino Calderone ha affermato (udienza 17 settembre 1996 pag.48) che oltre al Badalamenti, che "spingeva, spingeva moltissimo" ("avrebbe fatto la qualunque ha schiacciato tutti i bottoni, voleva risolvere questo processo in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera"), tutta Cosa Nostra "si muoveva intorno al processo Rimi".

E’ appena il caso, infine, di rilevare che il Sinacori non fa alcun cenno a presunti incontri o contatti diretti di Badalamenti con il sen. Andreotti, limitandosi ad affermare che il primo si era "interessato direttamente" con l’uomo politico, senza tuttavia potere riferire alcunche’ in ordine alle modalita’ con le quali tale preteso interessamento si sarebbe sviluppato.

Giova ancora una volta rammentare che nel periodo immediatamente antecedente e successivo alla pronuncia della Corte di Cassazione, il Badalamenti era detenuto.

Quanto alle rimanenti dichiarazioni degli altri cinque collaboranti (Antonino Calderone, Francesco Marino Mannoia, Francesco Di Carlo, Salvatore Cucuzza, Giovanni Brusca) invocate dal P.M. a preteso riscontro della principale fonte di accusa costituita da Tommaso Buscetta, deve rilevarsi che esse, seppure hanno ad oggetto la vicenda del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi ed il presunto aggiustamento intervenuto, non adducono alcun elemento di supporto alla dedotta conoscenza tra Gaetano Badalamenti e Giulio Andreotti ed all’asserito accordo intervenuto tra i due ai fini della "sistemazione" del processo.

Un cenno alle dichiarazioni di Antonino Calderone e’ gia’ stato fatto ed in questa sede non puo’ non ribadirsi e rilevarsi che in nessun passaggio del suo esame il collaborante menziona l’odierno imputato.

Il Calderone infatti si e’ limitato a porre in rilievo l’incessante attivismo con il quale non solo Gaetano Badalamenti (che addirittura aveva in animo di attuare veri e propri progetti eversivi: "Gaetano Badalamenti diceva: dobbiamo buttare i carabinieri a mare, si dovevano mettere le bombe per capodanno, si doveva fare marasma incominciando con i giudici, con giornalisti, con uomini politici, si è sequestrato Mauro Di Mauro, si è tentato la vita all'onorevole Nicosia, c'è stato l'omicidio di Scaglione"), ma l’intero sodalizio mafioso agli inizi degli anni ’70 si adoperava per risolvere il problema processuale di Vincenzo Rimi, esponente di rilievo dell’organizzazione che godeva di uno straordinario ascendente in seno a Cosa Nostra, e del di lui figlio Filippo, capo della famiglia di Alcamo e capomandamento.

P.M.: Mi scusi signor Calderone, processo Rimi, chi erano questi Rimi, come si chiamavano?

CALDERONE A.: Vincenzo Rimi e Filippo Rimi.

P.M.: Che cosa, di che cosa rispondevano e quale processo si doveva rivedere?

CALDERONE A.: Rispondevano dell'omicidio di Lupo Leali, del figlio di Lupo Leali e si dovevano rivedere questi processi per aiutarli.

P.M.: Che cosa...

CALDERONE A.: Luciano Liggio rispondeva del processo di (incomprensibile).

P.M.: Fermiamoci ai Rimi, si doveva rivedere quindi questo processo perchè i Rimi avevano riportato condanna oppure no?

CALDERONE A.: Non glielo so dire, volevano rivedere i processi, volevano rifare i processi, volevano essere aiutati e quello che spingeva, spingeva fortissimo era Gaetano Badalamenti, Gaetano Badalamenti avrebbe fatto il patto con il diavolo per potere risolvere questo processo di suo cognato e del padre di suo cognato perchè...

P.M.: Chi era il cognato?

CALDERONE A.: Gaetano Badalamenti è cognato di Filippo Rimi.

P.M.: Che cosa significa Gaetano Badalamenti avrebbe fatto il patto con il diavolo per rivedere questi processi? Che cosa ricorda lei di questo comportamento di Gaetano Badalamenti?

CALDERONE A.: Guardi, Badalamenti avrebbe fatto la qualunque ha schiacciato tutti i bottoni, voleva risolvere questo processo in qualsiasi modo e in qualsiasi maniera. Ci sono stati tantissimi fatti in Sicilia Gaetano Badalamenti diceva: dobbiamo buttare i carabinieri a mare, si dovevano mettere le bombe per capodanno, si doveva fare marasma incominciando con i giudici con giornalisti con uomini politici, si è sequestrato Mauro Di Mauro, si è tentato la vita all'onorevole Nicosia, c'è stato l'omicidio di Scaglione. Dovevano fare vedere che o era una parvenza politica o era per far vedere che erano ritornati dopo 6, 7 anni di assenza nella mafia in Sicilia. Ma più che altro era per aggiustare questo processo, questo processo per lui era il pallino principale, per lui era tutto.

P.M.: Questo le costa personalmente?

CALDERONE A.: Prego, se mi costa personalmente?

P.M.: Si.

CALDERONE A.: Ma parlava con tutti per questo processo noi altri avevamo il processo di (incomprensibile) a casa nostra e chiunque (incomprensibile)...

……………

CALDERONE A.: Si cercava tutti... Si è parlato anche per farli scappare da Ragusa e a quei tempi erano a Ragusa, si faceva tutto per potere, tutta Cosa Nostra si muoveva intorno al processo Rimi, non tanto quanto il processo di Luciano Liggio ma quanto al processo Rimi.

P.M.: Signor Calderone, un chiarimento lei ha detto: avevamo il processo dei Rimi a casa nostra. Vuole chiarire che cosa significa questi? Quando lo avevate?

CALDERONE A.: Ma se non mi ricordo male quando è stato arrestato mio fratello già c'era il processo, ma anche prima forse, che abbiamo avuto una perquisizione ora non so essere preciso.

P.M.: Quindi l'arresto di suo fratello quale, quando è avvenuto in che occasione?

CALDERONE A.: Non ho capito, il 13 luglio del '70, del '71.

P.M.: Quindi in occasione di questo arresto di suo fratello a casa sarebbe stata trovata una copia del processo Rimi.

CALDERONE A.: Ora non mi ricordo se è stato in quel periodo o se avevamo avuto una precedente perquisizione, ma il processo c'era e se noi altri lo cerchiamo c'è nei verbali che c'era questo processo.

P.M.: E chi gliel'aveva dato questa copia di processo?

CALDERONE A.: O Natale Rimi o Gaetano Badalamenti, perchè Natale Rimi faceva, si muoveva solo...

…………

P.M.: Quindi diceva che questa copia gliel'aveva data Natale Rimi o Gaetano...

CALDERONE A.: Gaetano Badalamenti. Ma Natale Rimi si è mosso, ha toccato tutte le pedine, tutto, si è fatto trasferire a Roma per potere essere più vicino a Roma, le dico si viveva solo per questo processo dei Rimi.

P.M.: Natale Rimi in tanto chi era per precisarlo.

CALDERONE A.: Il fratello di Filippo Rimi figlio di Vincenzo Rimi uomo d'onore.

…………

P.M.: ……Vuole chiarire se lo sa qual'era l'importanza di questo processo Rimi per Cosa Nostra?

CALDERONE A.: Ma era la cosa più... C'era una grande forza che spingeva per aiutare questi Rimi in questo processo, l'importanza era farli uscire.

P.M.: L'importanza era farli uscire. Chi erano i Rimi in Cosa Nostra?

CALDERONE A.: Guardi Rimi in Sicilia il nome di Vincenzo Rimi era una garanzia, era l'uomo... Io parlo sempre di Cosa Nostra, più saggio, più giusto, chi era amico di Rimi era il miglior biglietto di visita, se si poteva accedere nella sua, a casa sua con la sua amicizia era la cosa che tutti ne uscivano onorati dicendo che erano amici dei Rimi, ma in special modo di Vincenzo Rimi.

P.M.: Vincenzo Rimi sa se è ancora vivo?

CALDERONE A.: No è morto da tanto tempo.

P.M.: E' morto da tanto tempo. E Filippo Rimi chi era?

CALDERONE A.: Filippo Rimi era il figlio era rappresentante di Alcamo e capo mandamento, poi quando lui era in galera lo ha sostituito il figlio Leonardo Rimi, giovanissimo 20 anni, 21 anni, e stata dietro a Gaetano Badalamenti lo istruiva lui come si doveva comportare nel mandamento, come si doveva comportare nella riunione di provincia a Trapani e sono nati dei contrasti tra i trapanesi e Gaetano Badalamenti proprio per questo fatto che lui si immischiava nelle cose di Trapani.

La disamina delle dichiarazioni di Calderone conduce quindi alla conclusione che il Badalamenti, che aveva mobilitato l’intera Cosa Nostra, aveva un interesse rilevantissimo alla risoluzione del processo a carico del cognato e del di lui padre e dunque accredita la tesi, non condivisa dal P.M., secondo cui, se vi fu effettivamente un illecito intervento a favore dei due Rimi, cio’ avvenne proprio nel risolutivo passaggio del processo dai giudici di merito a quelli di legittimita’ la cui eventuale sentenza di conferma della condanna all’ergastolo inflitta nei primi due gradi di giudizio avrebbe chiuso definitivamente le porte del carcere per Filippo e Vincenzo Rimi.

Non e’ privo di significato che il Calderone abbia espressamente detto che per Cosa Nostra "l'importanza era farli uscire", con un incontestabile riferimento alla fase processuale durante la quale i due Rimi erano detenuti.

Cio’ che e’ certo e’ che, a differenza di coloro che ne riferiscono per averlo appreso anni dopo da altri (Cancemi e’ formalmente affiliato a Cosa Nostra solo nel 1976, Sinacori ne sente parlare negli anni ‘90), chi quegli anni visse in prima persona come Antonino Calderone, nulla sa di un preteso interessamento di Andreotti all’ "aggiustamento" del processo Rimi.

Anche Francesco Marino Mannoia, come tanti altri esponenti di Cosa Nostra, e’ a conoscenza dei tentativi di "aggiustamento" del processo Rimi e ne accenna incidentalmente nel corso dell’interrogatorio reso il 27 gennaio 1994 al P.M. di Palermo, affermando che Rimi Vincenzo aveva cercato e trovato la via giusta per "un aggiustamento a suo favore":

"Uno di questi precedenti fu costituito dal processo a carico di RIMI Vincenzo e di suo figlio Filippo per l’omicidio di LUPO LEALE. Io so che in questo processo RIMI Vincenzo cercò un aggiustamento a suo favore, e lo ottenne anche. Anche Vincenzo RIMI, come BADALAMENTI Gaetano, come BONTATE Stefano e come RICCOBONO Rosario, aveva amicizie molto importanti che utilizzava a proprio vantaggio"

Nel corso dell’esame reso nel presente dibattimento il Marino Mannoia ha chiarito che era venuto a conoscenza di tale circostanza durante la celebrazione del maxiprocesso allorquando taluni uomini d’onore detenuti avevano rievocato la vicenda ricordando come i Rimi, che pure all’epoca avevano trovato i canali giusti per ottenere nel loro processo una sentenza "accomodante", non avevano in altre successive occasioni messo a disposizione del sodalizio le loro preziose conoscenze (udienza del 4 novembre 1996 pag. 147 e ss.):

P.M. LO FORTE: un'altra domanda. Sa qualcosa di tentativi di aggiustamento, per usare sempre questa espressione, di un processo che vedeva imputati di omicidio RIMI VINCENZO e suo figlio RIMI FILIPPO?

MANNOIA F.: beh, Sig. Procuratore, queste sono cose lontanissime nel tempo, che io appresi in epoche successive, perché non si finisce mai, in questa, chiamiamola "giungla" di "COSA NOSTRA", a ripercuotere sempre accuse del passato, che poi vengono rilanciate in epoche molto più lontane nel tempo, per riattivare vecchi rancori, vecchia ruggine. Durante questo processo di SERAFINO BATTAGLIA, per l'omicidio di LEALE, erano imputati VINCENZO RIMI e suo figlio. Loro si adoperarono ai fini di avere buon esito il processo. E se non ricordo male, per quello che mi riferirono anche i corleonesi, anche LUCA BAGARELLA, mi riferì di questo, accusandoli di dire: "'sti cornutazzi si interessavano solo di loro", tanto che VINCENZO RIMI, il vecchio VINCENZO RIMI, lo avevano loro marchiato, come se fosse un confidente. Le stesse, diciamo, possibilità le avevano STEFANO, le aveva GAETANO BADALAMENTI, le aveva SARO RICCOBONO, e questo dava molto fastidio, diciamo, a TOTO' RIINA e a tanti altri, che non potevano sfruttare queste loro amicizie nell'ambito giudiziario.

P.M. LO FORTE: Signor MANNOIA, siccome queste sono notizie che lei ha appreso da altri, precisiamo meglio. Lei ha detto: "io ho saputo queste cose dopo molto tempo", più o meno il periodo di tempo in cui ha saputo di questi tentativi di aggiustamento del processo, chi in particolare gliene ha parlato e in quale contesto, voglio dire, com'è che ad un certo punto, e per quale motivo si è, il discorso a distanza di tanti anni, è caduto sul processo RIMI, lo vuole ripetere con maggiore precisione? Quindi, il periodo, con chi ne ha parlato?

MANNOIA F.: mah, durante... durante il Maxi-Processo, soprattutto, perché si è capito chiaramente, che non c'era un vero interesse a tutta l'intera... intera, diciamo, carcerazione, nel senso di tutti... di tutti gli imputati del Maxi-Processo, o quanto meno di tutti quelli che facevano parte di "COSA NOSTRA", perché molti non erano né uomini d'onore e né niente in quel processo. C'era solo il numero di cinquecento. Ma tutti quelli che la maggior parte erano uomini d'onore, veramente responsabili, come me, chi per un conto e chi per un altro conto, si era capito chiaramente, che tutte quelle frottole di situazione e cose, e di aggiustamenti, di aiutare e fare e dire, erano riferiti solo a un certo livello per rompere questa, diciamo, struttura omogenea, questa situazione piramidale, questa cupola, commissione, cupola giornalistica, commissione, queste cose, trascurando magari quel ragazzo che viene affiliato, viene chiamato a commettere delitti e poi magari non c'è tanta attenzione nei loro confronti. Parlando del più e né meno di tutte queste situazioni si tirano in ballo, alcuni tirano in ballo vecchi episodi del passato in cui, e a cominciare da BONTADE, dai RIMI, da BADALAMENTI, e da qualche altro, andavano, mandavano addirittura con il biglietto i nominativi scritti a chi dovevano assolvere e a chi dovevano condannare; e anche parlando con LUCA BAGARELLA ripercuote alcune di queste situazioni, dicendo come quel brava persona, tra virgolette, VINCENZO RIMI, che era un conferente che si interessavano per loro soltanto, che erano imputati in questo processo diciamo, SERAFINO BATTAGLIA, del suo convivente o sposo quello che era, ehm... leale e quale i RIMI hanno avuto buon esito, mentre gli altri non hanno avuto diciamo, quell'esito sperato.

P.M LO FORTE: unicamente per la precisazione di un particolare. In questo processo era imputato, lei ha già detto RIMI VINCENZO, ha detto anche suo figlio vuo... sa il nome del figlio di RIMI VINCENZO, che era imputato in questo processo?

MANNOIA F.: FILIPPO.

Orbene, il chiaro ed esplicito riferimento operato da Marino Mannoia a Vincenzo Rimi non puo’ che condurre alla unica conclusione che l’intervento, se vi fu, venne effettuato con riferimento al processo in Cassazione in quanto nelle fasi successive alla sentenza della Corte di Cassazione del 4 dicembre 1971, e dunque nel giudizio di rinvio, Vincenzo Rimi era gia’ deceduto.

E’ dunque l’ennesima ulteriore smentita della tesi prospettata da Tommaso Buscetta, e condivisa dal P.M., che non trova supporto neppure con riferimento ad un preteso coinvolgimento nell’operazione di aggiustamento del processo da parte di Giulio Andreotti cui Marino Mannoia non fa in alcun modo cenno.

Un altro dei collaboranti menzionati dal P.M. a riscontro delle accuse di Tommaso Buscetta e’ Salvatore Cucuzza il quale, giova sin d’ora evidenziarlo, non ha comunque mai fatto alcun riferimento ad un collegamento tra la vicenda concernente il preteso aggiustamento del processo Rimi e l’odierno imputato Giulio Andreotti.

Il Cucuzza, infatti, appartenente al mandamento mafioso di Porta Nuova (lo stesso cui appartenevano Tommaso Buscetta e Salvatore Cancemi), ha riferito di avere appreso da Giuseppe Giacomo Gambino (capomandamento ed alleato di Salvatore Riina) che Gaetano Badalamenti aveva manifestato un grande interessamento per il processo nel quale erano coinvolti i Rimi.

Esaminato all’udienza del 22 aprile 1997 (pagg. 355 e ss.; pag.366) il suddetto collaborante ha in sintesi riferito che:

  • il Gambino gli aveva parlato "molto genericamente" di "un grande interessamento per questi Rimi", per non fare "morire in carcere" Filippo o Vincenzo Rimi;
  • vi era stata una condanna forse "definitiva" per i due Rimi;
  • si trattava di una vicenda anteriore alla sua formale affiliazione a Cosa Nostra (il Cucuzza ha dichiarato di essere stato "combinato" nel 1975) ed anteriore anche alla decisione con la quale Badalamenti era stato "posato" (1978)
  • nulla gli risultava circa un interessamento nella vicenda del Sen.Andreotti:

(udienza del 22 aprile 1997 pagg. 355 e ss.; pag.366)

P.M. NATOLI: ...lei ha mai sentito parlare del cosiddetto Processo RIMI, e se sì, cosa sa in proposito?

CUCUZZA S.: sì, molto... molto genericamente diciamo, io ho sentito che c'era questo... questa persona... ci è stato un grande interessamento, perché... per non... per non farlo morire in carcere, ma non...

P.M. NATOLI: chi era questo che non doveva morire in carcere?

CUCUZZA S.: ehm... c'erano un padre e un figlio di RIMI, non so se era FILIPPO o VINCENZO RIMI, FILIPPO mi pare che era il figlio...

P.M. NATOLI: sì.

CUCUZZA S.: ...e... quindi c'è stata una condanna credo definitiva, e... e si tentava in "COSA NOSTRA", così, parlando del più e del meno con GIUSEPPE GIACOMO GAMBINO, si fece riferimento ad un interessamento per non farlo morire in carcere, ma non... non so specificatamente... e... qualcosa che... è successo prima della mia affiliazione, per cui la notizia era senza nessuna importanza, così, per me.

P.M. NATOLI: senta, quando apprende questa notizia? Mi scusi se ha già dato la risposta...

CUCUZZA S.: sì.

P.M. NATOLI: ...perché mi ero distratto un attimo.

CUCUZZA S.: sì.

P.M. NATOLI: ...quando apprende questa notizia?

CUCUZZA S.: mah, penso... '81/'82, in questo periodo più o meno, così, parlando dei... dei RIMI, perché erano in guerra con noi, si fece riferimento a questo... a questo fatto magari...

P.M. NATOLI: perché i RIMI...

CUCUZZA S.: ...sì.

P.M. NATOLI: ...appartengono a quale gruppo?

CUCUZZA S.: eh! Al grup... al gruppo di BADALAMENTI, al gruppo diciamo perdente, per dirla così, ma non...

P.M. NATOLI: sa se...

CUCUZZA S.: sì.

P.M. NATOLI: ...avessero rapporti di parentela con BADALAMENTI?

CUCUZZA S.: i RI... RIMI... non lo so, precisamente non...

P.M. NATOLI: non lo sa!

CUCUZZA S.: ...non glielo so dire.

P.M. NATOLI: un'altra domanda, sa se qualcuno dei due, VINCENZO o FILIPPO, era frattanto morto durante il processo, oppure no? Cioè, morto, deceduto per cause naturali?

CUCUZZA S.: no, no, no, non lo so!

P.M. NATOLI: non lo sa! E, mi scusi, probabilmente le ripeto la stessa cosa...

CUCUZZA S.: sì, sì.

P.M. NATOLI: ...ma le ho già detto...

CUCUZZA S.: sì, sì.

P.M. NATOLI: ...mi sono distratto.

CUCUZZA S.: sì, sì.

P.M. NATOLI: eh! Che cosa sente dire di questo processo e da chi?

CUCUZZA S.: da GIUSEPPE GIACOMO GAMBINO, si parlava così, che ci fu un grande interessamento per questi RIMI...

P.M. NATOLI: un grande interessamento...

CUCUZZA S.: ...e allora... sì.

P.M. NATOLI: ...da parte di chi?

CUCUZZA S.: da... BADALAMENTI che ha... per... loro, i RIMI erano sotto BADALAMENTI, quindi, in quel periodo, diciamo, BADALAMENTI era il capo mandamento anche di... del... perché i RIMI erano a cosa... in questo paese... adesso mi sfugge...

P.M. NATOLI: è un paese...

CUCUZZA S.: sì.

P.M. NATOLI: ...della provincia di PALERMO o di altra provincia?

CUCUZZA S.: no! Del... ALCAMO mi pare che...

P.M. NATOLI: di ALCAMO.

CUCUZZA S.: di ALCAMO, sì.

P.M. NATOLI: e quindi erano sotto...

CUCUZZA S.: sì.

P.M. NATOLI: ...BADALAMENTI.

CUCUZZA S.: BADALAMENTI, e quindi...

P.M. NATOLI: eh! Per essere sotto BADALAMENTI, BADALAMENTI lei sa se fa ancora parte di "COSA NOSTRA" o è uscito, è stato estromesso da "COSA NOSTRA"?

CUCUZZA S.: è stato estromesso nel '78...

P.M. NATOLI: quindi...

CUCUZZA S.: ...il BADALAMENTI...

P.M. NATOLI: ...per essere sotto BADALAMENTI come coniuga queste due risposte che ci ha dato?

CUCUZZA S.: ma pra...

P.M. NATOLI: ...BADALAMENTI è fuori da "COSA NOSTRA".

CUCUZZA S.: sì, ma parliamo del periodo di questo processo, dove non era fuori BADALAMENTI, parliamo...

P.M. NATOLI: quindi, BADALAMENTI...

CUCUZZA S.: ...del processo...

P.M. NATOLI: ...faceva ancora parte di "COSA NOSTRA"?

CUCUZZA S.: sì, senz'altro.

P.M. NATOLI: quindi dev'essere stato qualcosa, evidentemente, che interviene prima della...

CUCUZZA S.: sì, sì, prima della posata di... di BADALAMENTI.

…………

P.M. NATOLI: oh! Quindi siamo prima del '75.

CUCUZZA S.: sì, sì.

…………

AVV. COPPI: eh! Lei ha saputo se il Senatore ANDREOTTI si sia direttamente interessato per la soluzione del Processo RIMI?

CUCUZZA S.: no, non so se gliel'hanno proposto o se... l'esito...

AVV. COPPI: no, lei...

CUCUZZA S.: ...io so solamente quello che ho detto, non...

AVV. COPPI: ecco! Quindi...

CUCUZZA S.: ...non di più.

AVV. COPPI: ...quindi le risulta o non le risulta che il Senatore ANDREOTTI si sia interessato?

CUCUZZA S.: no, non mi risulta personalmente.

Le notizie di cui e’ a conoscenza il Cucuzza sono dunque palesemente generiche e alquanto approssimative (il riferimento errato ad una sentenza definitiva di condanna), ma su alcuni punti sono assolutamente categoriche.

La vicenda dell’interessamento processuale, oggetto della confidenza ricevuta dal Gambino, risale ad un periodo nel quale erano in carcere entrambi i Rimi; si tratta di un periodo certamente anteriore al 1978 in quanto il Badalamenti non era stato ancora "posato", ed indubbiamente anteriore anche al 1975 (peraltro data del decesso di Vincenzo Rimi) in quanto il Cucuzza ricorda che egli non era stato ancora affiliato a Cosa Nostra.

Ne consegue che anche il Cucuzza ha ricevuto notizie relative ad un presunto interessamento di Cosa Nostra al processo di che trattasi con riferimento tuttavia ad una fase processuale sicuramente diversa ancora una volta da quella del 1979 indicata dal Buscetta e posta a fondamento della tesi accusatoria del P.M..

Tale fase processuale non puo’ che essere quella del giudizio in Cassazione conclusosi con l’annullamento con rinvio nel dicembre del 1971.

E’ appena il caso di evidenziare che peraltro il Cucuzza, che – giova ribadirlo – nulla sa di un intervento nella vicenda del Sen.Andreotti - non sa nulla neppure in ordine al favorevole o meno esito di tale "grande interessamento" di Cosa Nostra in relazione al processo a carico dei Rimi .

Una trattazione piu’ analitica si impone con riferimento alle dichiarazioni rese dagli ultimi due collaboratori che hanno parlato del processo Rimi, Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca, i cui racconti peraltro dovrebbero – ma cosi’ non e’ – almeno in parte sovrapporsi e confermarsi reciprocamente.

Francesco Di Carlo ha fornito notizie in merito al processo Rimi affermando di averle occasionalmente apprese nel corso di una riunione di Cosa Nostra cui aveva partecipato presso la tenuta della Favarella dei Greco nel 1979.

Recatosi in quel luogo con Bernardo Brusca, aveva incrociato casualmente Natale Rimi (figlio di Vincenzo e fratello di Filippo), la cui presenza sul posto lo aveva molto stupito.

Il Brusca, richiesto al riguardo, aveva riferito al Di Carlo che il Rimi era in quel luogo perche’ aveva incontrato Salvatore Greco inteso il "senatore" in relazione alle manovre in corso per l’aggiustamento di un processo a Roma tramite Lima ed i Salvo che avrebbero dovuto parlare con Andreotti.

Il Di Carlo ha anche aggiunto che qualche tempo dopo (esattamente quando era gia’ latitante e dunque dopo il 2 febbraio 1980) aveva incontrato Salvatore Greco al quale aveva chiesto notizie circa l’esito del processo. In quella occasione il Greco gli aveva detto che "gli aveva risolto il problema" perche’ il processo "si era sbrigato bene".

(udienza del 30 ottobre 1996 pag.69 e ss.)

DI CARLO F.: La prima volta eravamo a Favarella, mi sembra la prima volta è stata questa ...anzi no, c'è una prima stavo dicendo ... perché mi trovo a Favarella già nel '79 e trovo là, mentre io me ne stavo andando con Bernardo Brusca ho visto che c'era Natale Rimi.. Natale Rimi è uno della famiglia di Rimi di Cosa Nostra di Alcamo, non so se il nome vi dice qualcosa.

P.M.: Diciamo di sì.

DI CARLO F.: Ero a Favarella, in seguito l'ho visto ancora ... almeno l'ho visto un paio di volte. Siccome non lo avevo visto e anche mi ha incuriosito perché visto che lui ... erano parenti, non so, anche che era il fratello parenti ma erano intimi anche come Cosa Nostra con Gaetano Badalamenti. Vedendo là il Rimi ho detto ma che ci fa qua, ho chiesto a Bernardo Brusca, il Rimi.. Bernardo Brusca, mi ha detto, no, dice sono venuti a parlare con il senatore, noi altri lo chiamavamo senatore a Totò Greco, perché stanno vedendo di aggiustarci un processo che hanno a Roma tramite Lima e i Salvo stanno vedendo di parlare con Andreotti se può fare qualche cortesia di farci andare questo processo. ... Che è un processo che si trascinava da anni in anni e non so il motivo per cui non si era mai chiuso. Questa è la prima volta che ne sento parlare. Ma poi parlando con Totò Greco, un giorno che ero là ero andato, a volte lui non ci aveva nessuno nell'ufficio e mi ci sedevo un po' là a parlare, ci ho chiesto e ho detto come è andata? Dice: no, no si è sbrigato, tutto bene, gli ho risolto questo problema. Questa è la prima volta che ne sento parlare.

P.M.: Questo problema intendeva riferirsi al processo Rimi

DI CARLO F.: Un processo che aveva Filippo Rimi prima l'aveva padre e figlio, Vincenzo Rimi.. Poi ci è rimasto solo a Filippo. Era un vecchio processo che avevano.

P.M.: Lei ricorda per che cosa era nato questo processo cioè a causa di quale cosa?

DI CARLO F.: Questo processo era nato tanti anni prima che l'accusavano di omicidi che erano avvenuti a Palermo, un certo Stefano Leale e poi per i figlio Lupo Leale, una cosa così si chiamava. Stefano, questo Stefano Leale era uno di cosa Nostra che era stato ammazzato a Palermo ma era della famiglia, vecchia famiglia di Rimi Alcamo. E avevano avuto questo processo. Quando è morto Stefano Leale non era successo niente ma poi, non so dopo quanto tempo avevano ucciso questo figlio di Stefano Leale, un figlio che forse aveva avuto con una seconda moglie, non lo so che ci veniva, una Battaglia, e questa mamma di questo secondo ragazzo ha incominciato a inveire e significa che sapeva i discorsi, il marito gli aveva raccontato i discorsi, mentre per il marito non aveva detto niente ma per il figlio ha incominciato ad accusare direttamente i Rimi e i Rimi hanno passato un brutto processo ... dico brutto in senso giudiziario. E' stato infatti molto travagliato perché mi sembra che ci sono stati tanti appelli, tanti ricorsi e tante cose, così per quello che .... Ma non si è fatto, mi sembra a Palermo questo processo. Questo è quello che so.

P.M.: E lei ha detto che questo processo si doveva ... cioè per questo processo e per una fase di questo processo ci doveva essere un intervento a Roma?

DI CARLO F.: Sì, a Roma un intervento. ... E il senatore, Salvatore Greco, era interessato via politica di potere risolvere finalmente questo processo che poi ha avuto la conferma che l'ha risolto. Questo processo cercava di risolverlo tramite Salvatore ...Salvo Lima e Nino Salvo attraverso Andreotti e i suoi che ci aveva accanto là.

P.M.: E questa è la prima volta in cui lei sente ...

DI CARLO F.: Parlare di una cosa diretta con il senatore Andreotti che ...

P.M.: Cioè sente parlare di un rapporto diretto tra Nino Salvo e il Senatore Andreotti.

DIFESA: Scusi Presidente, non mi pare corretta questa conclusione ha detto altre cose.

PRESIDENTE: Lo chiarisca.

P.M.: Allora, signor Di Carlo siccome qua ci sono dei dubbi se vuole cortesemente ripetere. Che cosa le disse Totò Greco il senatore su questo processo? Così sgombriamo il campo da qualsiasi equivoco.

DI CARLO F.: Prima so che .. l'avevo saputo che erano interessati per risolvere questo processo che si faceva a Roma, non so in quale sede a Roma, che tramite i Salvo e Lima dovevano interessare a Roma il Senatore Andreotti e anche a chi ci aveva vicini, perché a volte si parlavano là anche di altri ... della corrente che aveva a Roma, anche quelli, va bene, che dovevano risolvere questo fatto. Però io con il senatore ... con il senatore Greco ... con Totò Greco ...

P.M.: Lo chiami Totò Greco, per piacere, per evitare confusione.

DI CARLO F.: Confusione con tutti questi senatori ...Con Totò Greco mi dice: debbono rivolgersi ad Andreotti direttamente per vedere se può finire questa situazione di questo processo.

P.M.: E poi Totò Greco le dice come finì questo processo cioè le dà una risposta?

DI CARLO F.: Certo. Sono io a chiederci. Perché non è che mi dà una risposta perché il primo discorso io lo sento da Bernardo Brusca mentre ce ne stavamo andando, non me lo dice Greco Salvatore, me lo dice Bernardo Brusca. Ma poi nell'occasione avendo che io saputo questo chiedo io a Totò Greco. Dico: come è finito? E lui siccome era un persona che per fare vedere che l'aveva sbrigata le cose dice: bene Franco, è finito bene, sono contenti .. di qua di là.

P.M.: Collochiamo nel tempo questi due episodi. Quando lei incontra a Favarella Natale Rimi e si trova con Bernardo Brusca quando siamo grosso modo?

DI CARLO F.: Siamo nel '79 ma non posso ricordarmi, va bene. Sono sicuro che è '79 perché io dall'80 in poi sono latitante e a Favarella ...

P.M.: '80 in poi che cosa significa, in quale mese, in quale giorno dell'80?

DI CARLO F.: Non ho capito la domanda. Me la ripete, mi scusi.

P.M.: Dico, lei diventa latitante in quale giorno e in quale mese del 1980?

DI CARLO F.: 2 febbraio del 1980.

P.M.: Quindi quando lei dice deve essere anteriore al 1980 significa anteriore al 2 febbraio 1980, è corretto?

DI CARLO F.: Questo sì, perché non ero latitante. Altrimenti poi io mi facevo vedere di meno oppure andavo in un'altra partita di case che aveva più private, Michele Greco.

P.M.: D'accordo. Non ci interessa perché stiamo ricollegando o ricollocando nel tempo i suoi ricordi. La volta invece in cui lei chiede a Totò Greco come è finito questo processo quando è rispetto a questa prima occasione, lei è già latitante oppure no?

DI CARLO F.: Ma penso che già sono latitante. Ma all'inizio proprio.

P.M.: Quindi dovremmo essere nei primi mesi del 1980. Senta, lei ha fatto riferimento a Vincenzo e Filippo Rimi e ha detto che questo processo che era nato a carico di tutte'due poi diventa soltanto a carico di Filippo Rimi. Perché, ricorda cosa se ne era fatto di Vincenzo Rimi?

DI CARLO F.: Il padre era morto.

P.M.: Quindi Vincenzo Rimi era morto.

Nel corso del controesame ad opera della difesa il Di Carlo e’ tornato sull’argomento del processo Rimi (erroneamente indicato in questa parte della trascrizione del verbale d’udienza come processo "Riini":

(udienza 30 ottobre 1996 pag.189 e ss.)

AVV.COPPI: Veniamo al processo Riini e speriamo di arrivare rapidamente ... lo uso una volta sola questo avverbio ... alla conclusione, ad avvicinarci alla conclusione. Processo Riini... Riini. Lei ha detto, vero, che da Nino Salvo che Greco lo aveva invitato ad intervenire in favore di Riini, presso il senatore Andreotti. Conferma questa circostanza?

DI CARLO F.: Ci sono due episodi da dove ho saputo io mi sembra ...

AVV.COPPI: No, no. Io voglio sapere se da Nino Salvo lei seppe di avere avuto .. che egli aveva avuto un incarico di intervenire presso il senatore Andreotti in favore di Riini?

DI CARLO F.: No. Io l'ho saputo prima da Brusca Bernardo, mio capomandamento diretto, e poi da Greco Salvatore.

AVV.COPPI: Quindi non da Nino Salvo?

DI CARLO F.: No, no, professore.

AVV.COPPI: Ad interessarsi di questo processo Riini furono, quindi, tanto Greco quanto Badalamenti, per quanto le risulta. Le risulta anche per conoscenza diretta che Badalementi si sia incontrato con Andreotti per il processo Riini?

DI CARLO F.: Non mi risulta, professore.

AVV.COPPI: Quindi non le risulta neppure che Badalamenti abbia ricevuto particolari complimenti da parte di Andreotti che si augurava di vedere una statua per ogni piazza d'Italia per persone come Badalamenti?

DI CARLO F.: Non mi risulta nemmeno.

AVV.COPPI: D'accordo. senta, quindi lei neppure può dirci se NinoSalvo si sia effettivamente interessato presso Andreotti in favore di Riini?

DI CARLO F.: Con incarico che ci ha dato Cosa Nostra penso che Nino Salvo ...

AVV.COPPI: No, no. Voglio solo sapere se a lei risulta direttamente e specificamente che Nino Salvo ... Non lo può dire.

DI CARLO F.: Solo da parte dei Greco ...

AVV.COPPI: D'accordo.

DI CARLO F.: ... mi risulta.

AVV.COPPI: D'accordo.

PRESIDENTE: Che cosa le risulta da parte dei Greco, mi scusi?

DI CARLO F.: Eh?

PRESIDENTE: Che cosa le risulta...

DI CARLO F.: Che il processo era andato bene, signor Presidente. E (incomp.) tutto soddisfatto il senatore, Greco Salvatore.

PRESIDENTE: Solo questo? Oppure perché si erano interessati?

DI CARLO F.: Io ho chiesto come era finito il processo del Riini e lui mi ha detto che era andato tutto bene, che si era interessato, era andato tutto bene ed era contento. Questo mi ha detto e questo dicendo, signor Presidente.

PRESIDENTE: Chi è che si era interessato?

AVV.COPPI: (incomp.)

PRESIDENTE: Eh?

DI CARLO F.: Che si era interessato.

PRESIDENTE: Chi? Chi si era interessato?

DI CARLO F.: Ma a chi avevano incaricato prima, a Nino Salvo, con Lima si erano interessati e lui aveva avuto la risposta che si interessavano. E poi si è visto il risultato, mi diceva, che era andato bene.

AVV.COPPI: Quindi, lei alla fine ha conosciuto l'esito del processo Riini?

DI CARLO F.: Per quello che mi hanno detto perché poi non ho saputo più niente.

AVV.COPPI: Comunque lei ha saputo che era andato bene. Senta ...

DI CARLO F.: Così mi hanno detto e così ...

AVV.COPPI: Guardi, vedremo poi con il permesso del Presidente se questa è o non è una contestazione. Faccio riferimento al suo interrogatorio dell'8 ottobre 1996. Perché dico che vedremo dopo, perché è talmente tormentata questa ... questa trascrizione di dichiarazione che non si riesce bene a capire se le frasi che ha detto, mi permetto di leggere, si riferiscano al processo Riini o ad altro processo. Se si riferissero al processo Riini sarebbero oggetto di una contestazione. Perché se come sembra doversi dedurre da tutta questa pagina in cui sembra che si discuta dell'interessamento di Greco al processo Riini, eli ad un certo punto dice così: "Totò Greco discute così ..."

PRESIDENTE: Che pagina è?

AVV.COPPI: Scusi. Pagina 11. "Totò Greco discute così: politicamente stiamo facendo anche più ... Incomprensibile ... di Cosa Nostra. Stiamo facendo un buon lavoro. C'è interessato Lima, Nino, Nino Salvo. Sta parlando con il presidente e cose. Sarebbe Andreotti. Se la sbrigano questa situazione, faccio vedere che va in porto. Non lo so, mi crede, come è finito dopo che non ho avuto occasioni. A volte non sono cose fuori Palermo che il processo di Palermo se legge o si ascolta. Poi non lo so come è finito questo processo." ecco, quando lei dice non so come è finito questo processo, si riferisce al processo Riini o ad altro processo? A cui è egualmente si sarebbe per altro interessato il senatore Andreotti? Ha capito la contestazione? Spero ... Contestazione, questa richiesta ...

P.M.: Di precisazione diventa. C'è un problema evidentemente. Che il professore ...

PRESIDENTE: Quando parla si alzi.

P.M.: Sì, sì. Scusi, Presidente, mi ero distratto. Che il professore non dà alcuna inflessione alle diverse voci che il Di Carlo in questa frase sta ripetendo. Perché sono ... Professore, neppure io. Lui però ha una copia degli interrogatori ...

PRESIDENTE: Facciamo chiarire a Di Carlo di che cosa si ...

P.M.: Scusi, Presidente.

PRESIDENTE: Prego.

P.M.: Se ritiene che il P.M. possa parlare, altrimenti facciamo parlare lui e poi noi interveniamo.

AVV.COPPI: Il P.M. si può opporre non dare ...

P.M.: E infatti mi oppongo perché così come è stata letta, cercavo di dare succintamente una motivazione perché nonostante P.M. appartengo all'ordine giudiziario, quindi cerco di motivare le mie opposizioni, la frase così come è stata letta risulta incomprensibile correttamente sia la professore, credo, sia anche a chi la ascolta. Perché si tratta in effetti di due ... di due persone. Se vuole gliela leggo io.

PRESIDENTE: La rileggiamo nuovamente. Vediamo. Se capisco ...

P.M.: Di due persone che parlano. Quindi le ...

AVV.COPPI: Qui c'è scritto Di Carlo.

P.M.: Sì, professore, c'è scritto Di Carlo. Ma il Di Carlo sta riferendo il dialogo tra due persone. E la S.V. avendo avuto copia anche delle cassette audio...

AVV.COPPI: Sarei io?

P.M.: Sì.

AVV.COPPI: Non m'ha chiamato mai nessuno S.V..

PRESIDENTE: Per favore.

P.M.: ... audioregistrate, avrà avuto sicuramente modo di ascoltare qual'è inflessione che usa il Di Carlo. Fatta questa precisazione può rileggere la frase.

PRESIDENTE: E allora Di Carlo, lei ... si ricorda lei a quale processo in questa parte dell'interrogatorio cui ha fatto riferimento l'avvocato Coppi ci si riferiva? Lo vuole riletto oppure no?

DI CARLO F.: No, no c'è bisogno.

PRESIDENTE: E allora a quale processo ...?

DI CARLO F.: Mi riferivo al processo Riini. Che io non sapevo specificamente ... mi hanno detto che era finito bene. Però bene può essere se ha preso poca condanna, se è stato assolto per insufficienza di prove, o assolto deliberatamente. Non lo so. Però mi aveva detto il senatore: no, è andata bene; sono soddisfatto. Tutto bene. Però non mi sono approfondito e nemmeno ho letto sui giornali come era finito.

AVV.COPPI: Per me rimane questa ...

DI CARLO F.: Ma il processo ... il processo era Riini.

AVV.COPPI: Per me diventa oggetto di contestazione perché qui leggendo, al di là delle inflessioni, qui c'è poco da inflettere. Qui c'è scritto: io non lo so come è finito questo processo. E quindi la precisazione non mi pare che sia sufficiente. Rimane un contrasto. Perché un conto è dire che Greco gli ha detto che era andato tutto bene e per di più grazie all'interessamento di ... Poi tutto bene che significa? Qui addirittura si dice che non si sa neppure come è finito.

Anche in questa occasione il Di Carlo riferisce "de relato" in merito a circostanze apprese da terze persone (Bernardo Brusca, Salvatore Greco), ma stavolta, contrariamente a quanto riferito dai collaboranti finora esaminati, fa riferimento ad un’attivita’ diretta ad "aggiustare" il processo Rimi avvenuta in epoca compresa tra il 1979 ed il 1980.

Secondo quanto a lui riferito dal Brusca, la presenza di Natale Rimi alla Favarella era da ricollegare al tentativo in corso per l’aggiustamento di un processo che riguardava i Rimi ("un processo che hanno a Roma") .

Il tentativo, per il quale Natale Rimi si era rivolto a Salvatore Greco, passava attraverso Salvo Lima ed i Salvo che stavano "vedendo di parlare con Andreotti" perche’ costui facesse "qualche cortesia", "tramite i Salvo e Lima dovevano interessare a Roma il Senatore Andreotti".

Il chiaro significato delle espressioni utilizzate dal Di Carlo (come riferitegli dal Brusca) non lasciano residuare dubbi sul fatto che si trattava di un tentativo di "interessamento" del Sen.Andreotti.

Assume quindi decisiv