All’esito della critica disamina delle emergenze processuali e di tutto il complesso probatorio acquisito al dibattimento deve dunque concludersi che la prova della responsabilita’ penale dell’imputato, con specifico riferimento alle varie condotte criminose che gli sono state contestate, e’ risultata insufficiente, contraddittoria ed in alcuni casi anche del tutto mancante, imponendo pertanto una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.530 comma 2 c.p.p..
La regola di giudizio di cui al comma 2 dell'art.530 c.p.p. prevede invero l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione anche quando manca, e' insufficiente e/o contraddittoria la prova della responsabilita' dell’imputato.
1) In merito ai rapporti con i cugini Antonino ed Ignazio Salvo l’esame degli elementi di prova raccolti ha evidenziato che:
L’asserzione dell’imputato di non avere intrattenuto alcun rapporto con i cugini Salvo è risultata inequivocabilmente contraddetta dalle risultanze probatorie sopra riassunte.
Gli elementi di convincimento raccolti non sono tuttavia tali da dimostrare che l’imputato abbia manifestato ai cugini Salvo una permanente disponibilità ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi propri dell’associazione mafiosa, o comunque abbia effettivamente compiuto, su loro richiesta, specifici interventi idonei a rafforzare l’illecito sodalizio.
La circostanza che i Salvo abbiano evidenziato i loro rapporti con il sen. Andreotti nei colloqui con diversi esponenti mafiosi, giungendo anche a parlarne in termini amichevoli ed a specificare che l’interlocutore avrebbe potuto rivolgersi a loro qualora avesse avuto bisogno del sen. Andreotti, non è sufficiente a provare che l’imputato abbia espresso la propria adesione al sodalizio criminoso mettendosi a disposizione di esso, ovvero abbia prestato un contributo causalmente orientato ad agevolare l’associazione.
Né può pervenirsi a diverse conclusioni sulla base delle dichiarazioni de relato di alcuni collaboratori di giustizia, secondo cui il Badalamenti ed il Bontate avevano avuto rapporti con il sen. Andreotti tramite i Salvo, il Riina aveva acquisito la disponibilità di tutte le amicizie dei cugini Salvo, tra cui quella con il sen. Andreotti (Sinacori), ed Antonino Salvo poteva rivolgersi al predetto uomo politico il quale gli aveva manifestato la propria concreta disponibilità in alcune occasioni (Di Carlo).
Asserzioni cosi’ generiche non hanno consentito di individuare precisi comportamenti penalmente rilevanti.
Esse avrebbero potuto assumere una significativa valenza probatoria solo se a simili espressioni aventi carattere riassuntivo si fosse accompagnata la indicazione (che nel caso di specie manca) di determinati interventi favorevoli a "Cosa Nostra", realizzati dall’imputato.
Nell’assenza di ulteriori specificazioni, gli elementi addotti non assumono una consistenza tale da potersi affermare che il sen. Andreotti abbia effettivamente instaurato una stabile collaborazione con l’illecito sodalizio per la realizzazione del programma criminoso.
Per quanto poi attiene alla disponibilità che sarebbe stata da lui concretamente manifestata a fronte di talune richieste dei Salvo, va osservato che non vi è prova che si sia trattato di comportamenti funzionalmente connessi all’attività dell’organizzazione mafiosa.
E’ quindi rimasta indimostrata la realizzazione, da parte dell’imputato, di concrete condotte tendenti ad agevolare l’associazione di tipo mafioso.
Ne’ possono assumere un inequivocabile valore sintomatico le inattendibili dichiarazioni rese dall’imputato, il quale ha negato di avere intrattenuto qualsiasi rapporto con i cugini Salvo.
E’ prospettabile l’ipotesi secondo cui alla base dell’assoluta negazione, da parte dell’imputato, dei propri rapporti con i cugini Salvo, vi sarebbe una precisa consapevolezza del carattere illecito di questo legame personale e politico.
Ma è del pari prospettabile l’ipotesi che il Sen. Andreotti con il suo contegno processuale abbia solo cercato di evitare ogni appannamento della propria immagine di uomo politico, adoperandosi tenacemente per impedire che nell’opinione pubblica si formasse la certezza dell’esistenza dei suoi rapporti personali con soggetti quali i cugini Salvo, organicamente inseriti in "Cosa Nostra" ed indicati da Giovanni Brusca come coinvolti nel disegno di uccidere il Consigliere Istruttore del Tribunale di Palermo dott. Rocco Chinnici.
L’esistenza di diretti rapporti personali e di un intenso legame politico tra il sen. Andreotti ed i cugini Antonino e Ignazio Salvo non è dunque sufficiente a provare la partecipazione dell’imputato all’associazione mafiosa "Cosa Nostra", o la realizzazione, da parte del medesimo soggetto, di condotte sussumibili nella fattispecie del concorso esterno.
2) Per quanto riguarda i rapporti con l’On. Salvo Lima sulla base degli elementi di convincimento acquisiti, è rimasto dimostrato che:
Non è, però, rimasto dimostrato che il sen. Andreotti abbia tenuto specifici comportamenti suscettibili di assumere rilevanza penale.
La circostanza che l’imputato fosse il capo della corrente in cui era inserito l’on. Lima - nel periodo in cui l’attività politica di quest’ultimo si proiettò sul piano nazionale - non è sufficiente ai fini dell’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa ovvero per quello di concorso esterno nella stessa, in mancanza di ulteriori elementi idonei a dimostrare inequivocabilmente che, nell’ambito di questo intenso legame di tipo politico, il sen. Andreotti sia attivamente intervenuto per consentire all’associazione di tipo mafioso di raggiungere le sue illecite finalità.
Sul punto occorre ribadire – come si è gia’ osservato in altra parte della sentenza – che la soglia minima del contributo partecipativo penalmente rilevante è ravvisabile nella manifestazione di impegno, con cui il singolo mette le proprie energie a disposizione dell'organizzazione criminale, ampliandone la potenzialità operativa.
L’inserimento organico del soggetto nella struttura associativa può configurarsi anche indipendentemente dal ricorso a forme rituali di affiliazione, e desumersi da facta concludentia, purchè si tratti di comportamenti che denotino la presenza dell'affectio societatis, manifestando la cosciente volontà di partecipare all'associazione di tipo mafioso con il fine di realizzarne il particolare programma e con la permanente consapevolezza di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale.
Va altresì rilevato che - poiché la condotta del concorrente esterno consiste non nell’assunzione di uno dei ruoli o dei compiti che caratterizzano l’apparato strutturale-strumentale dell’associazione di tipo mafioso nella sua normale operatività, bensì nella realizzazione di un apporto che "serva per consentire all’associazione di mantenersi in vita" in una situazione anormale o patologica - per affermare la responsabilità penale del singolo in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. occorre accertare che il medesimo soggetto si sia effettivamente attivato per compiere l’intervento richiestogli dall’organizzazione criminale.
Applicando questi principi al caso di specie, deve osservarsi che non è rimasto sufficientemente provato che l’imputato, nell’ambito dei suesposti rapporti politici con l’on. Lima, abbia posto in essere una condotta di inserimento organico nella struttura dell’associazione di tipo mafioso, ovvero abbia effettivamente realizzato specifici interventi idonei ad assicurare l’esistenza o il rafforzamento di "Cosa Nostra" in una fase patologica della sua vita.
Alcuni dei collaboratori di giustizia che hanno riferito in merito ai contatti dell’on. Lima con esponenti mafiosi hanno, anzi, esplicitato di non essere a conoscenza di specifiche iniziative favorevoli a Cosa Nostra adottate dal sen. Andreotti su richiesta dell’on. Lima.
Dalle ulteriori deposizioni dei collaboratori di giustizia non è possibile trarre la dimostrazione di specifici interventi attuati dal sen. Andreotti in favore di "Cosa Nostra" per il tramite o su sollecitazione dell’on. Lima.
Deve pertanto riconoscersi che gli elementi di convincimento sopra riassunti non valgono a dimostrare in termini di certezza che l’imputato abbia consapevolmente determinato, d’accordo con l’on. Lima, la trasformazione della corrente andreottiana in Sicilia in una "struttura di servizio" dell’associazione mafiosa, ed abbia mobilitato le articolazioni interne della propria corrente per la soluzione dei problemi che interessavano Cosa Nostra.
Le considerazioni precedentemente sviluppate, che impediscono di ravvisare, nei rapporti tra il sen. Andreotti e l’on. Lima, profili dotati di inequivocabile valore sintomatico ai fini della prova dei fatti delittuosi attribuiti all’imputato, inducono ad escludere la rilevanza penale dei contatti intercorsi tra quest’ultimo ed altri esponenti siciliani della corrente andreottiana collusi con l’organizzazione mafiosa.
L’intensità di tali contatti – che non risultano avere travalicato i limiti del sostegno elettorale e delle relazioni di carattere politico – è rimasta comunque ampiamente inferiore a quella del legame fiduciario che ha unito per un lungo periodo di tempo il sen. Andreotti all’on. Lima, e che – sulla base degli elementi di convincimento raccolti – non appare essersi tradotto in un inserimento dell’imputato nell’illecito sodalizio ovvero in una condotta di concorso esterno.
In proposito occorre altresì rilevare che non vi è prova che le iniziative ufficialmente adottate dal sen. Andreotti nell’esercizio dei poteri pubblici afferenti alle cariche da lui ricoperte siano state indirizzate - per effetto del vincolo che lo univa, sul piano correntizio, ad esponenti politici vicini all’organizzazione delittuosa - in senso favorevole a Cosa Nostra.
Non possono certamente ravvisarsi condotte di sostegno all’associazione mafiosa nell’atteggiamento tenuto nei confronti della criminalità organizzata dal sen. Andreotti nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, negli anni 1989-1992.
Questo periodo risulta indubbiamente caratterizzato da una produzione normativa di notevole rilievo, dotata di profonda incidenza sul diritto penale sostanziale e processuale, sulla regolamentazione dell’attività delle forze dell’ordine, sulla complessiva azione dello Stato di contrasto alla mafia.
Il complessivo quadro probatorio acquisito denota che il sen. Andreotti, all’interno del Consiglio dei Ministri, recepì senza avanzare alcuna opposizione alcune importanti iniziative legislative di contrasto alla criminalità organizzata proposte dai Ministri Martelli e Scotti, e, nei rapporti esterni, manifestò apertamente sia al Presidente della Repubblica, sia ad un parlamentare il quale sosteneva con forza una diversa linea politica, come l’on. Mellini, il proprio intento di agevolare, con il supporto di adeguati strumenti legislativi, la lotta alla mafia.
Se il sen. Andreotti avesse voluto agevolare l’associazione mafiosa Cosa Nostra senza attirare su di sé il minimo sospetto, avrebbe potuto limitarsi a presentare in Parlamento il Decreto Legge 12 settembre 1989 n. 317, senza reiterarlo a seguito della sua mancata conversione, dovuta alla energica azione di contrasto posta in essere dalle forze politiche di opposizione e da una parte della stessa maggioranza di governo. In questa ipotesi, egli avrebbe potuto far ricadere facilmente la responsabilità delle scarcerazioni sugli esponenti politici contrari alla conversione del Decreto Legge.
Il fatto che, invece, il sen. Andreotti, in presenza di gravi difficoltà insorte nell’iter della conversione del provvedimento legislativo, ne abbia deciso la reiterazione ed abbia presenziato personalmente alle sedute parlamentari fino ad ottenere il risultato voluto, è un significativo indice della sua intenzione di profondere il massimo impegno per evitare che, prima della conclusione del giudizio di secondo grado del maxi processo, numerosi esponenti mafiosi fossero liberati.
Quali che fossero le motivazioni dell’operato del sen. Andreotti, non vi è dubbio che in questa occasione egli, pur avendo la possibilità di agire diversamente, si è attivamente impegnato per conseguire un risultato oggettivamente sfavorevole all’organizzazione mafiosa.
Tuttavia questo atteggiamento dell’imputato, e le ulteriori misure legislative successivamente promosse dal Governo da lui presieduto, non impedirono all’organizzazione mafiosa di appoggiare i candidati della corrente andreottiana nelle elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, svoltesi nel giugno 1991.
Ciò denota che il sostegno elettorale offerto da "Cosa Nostra" alla corrente andreottiana in Sicilia poteva certamente prescindere dall’adozione, ad opera dell’imputato, di specifici provvedimenti favorevoli all’illecito sodalizio.
Le aspettative dell’associazione mafiosa erano, piuttosto, collegate all’attesa di vantaggi conseguibili attraverso l’influenza politica esercitata di fatto dalla corrente andreottiana su diversi settori delle istituzioni e centri decisionali.
Deve, tuttavia, riconoscersi che il quadro probatorio acquisito non è sufficiente a dimostrare che l’imputato abbia personalmente contribuito, in modo concreto ed effettivo, ad indirizzare tale influenza politica verso specifici obiettivi immediatamente funzionali all’esistenza ed al rafforzamento dell’organizzazione mafiosa.
3) In ordine ai rapporti intrattenuti dall’imputato con Vito Ciancimino deve rilevarsi che dagli elementi di prova acquisiti e’ emerso che l’ex Sindaco di Palermo, in un periodo in cui era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica ed in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi, instaurò rapporti di collaborazione con la corrente andreottiana, sfociati poi in un formale inserimento in tale gruppo politico, e che i medesimi rapporti ricevettero, su richiesta dello stesso Ciancimino, l’assenso del sen. Andreotti nel corso di un incontro appositamente organizzato a questo scopo.
A ciò fecero seguito – pur tra alterne vicende – ulteriori manifestazioni di cointeressenza, sia sotto il profilo dei finanziamenti finalizzati al pagamento delle quote relative al "pacchetto di tessere" gestito dal Ciancimino, sia sotto il profilo dell’appoggio dato dai delegati vicini al Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali del partito svoltisi nel 1980 e nel 1983.
Le risultanze dell’istruttoria dibattimentale non hanno tuttavia dimostrato che il sen. Andreotti, nell’ambito dei predetti rapporti politici sviluppatisi con il Ciancimino, abbia espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero abbia compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di "Cosa Nostra".
Il complessivo contegno tenuto dal sen. Andreotti nei confronti del Ciancimino denota certamente la indifferenza ripetutamente mostrata dall’imputato rispetto ai legami che notoriamente univano il suo interlocutore alla struttura criminale, ma non si traduce inequivocabilmente in una adesione all’illecito sodalizio.
Lo stesso collaboratore di giustizia Gioacchino Pennino, che pure ha avuto una diretta conoscenza del modo di operare del Ciancimino in sede politica, non ha indicato alcuna richiesta rivolta da quest’ultimo al sen. Andreotti per il perseguimento degli interessi di Cosa Nostra.
Deve dunque concludersi che la prova dei ripetuti contatti intercorsi tra l’imputato e il Ciancimino non è sufficiente a dimostrare la realizzazione di condotte penalmente rilevanti.
4) Per quanto riguarda il primo incontro del quale si e’ avuta notizia nel presente processo tra l’imputato ed un noto esponente di Cosa Nostra nel 1970 (Frank Coppola, uomo d’onore della famiglia mafiosa di Partinico), che l’accusa ha ritenuto di provare sulla base della deposizione dell’imputato di reato connesso Federico Corniglia, il quadro di riferimento di tutta la vicenda narrata dal predetto e’ rimasto estremamente generico e privo di riscontri validi.
Il Corniglia e’ rimasto del tutto isolato nel delineare l’esistenza di un presunto rapporto dell’On.Andreotti con il noto esponente mafioso Frank Coppola al quale nessuno dei pur numerosi collaboratori escussi nel presente processo ha mai fatto cenno quale soggetto in contatto con l’odierno imputato.
Al di la’ delle contraddizioni, incongruenze, e talora falsita’, rilevate nel racconto del Corniglia, le sue dichiarazioni, sulla base delle quali dovrebbe esclusivamente fondarsi la tesi dell’accusa sono rimaste, oltre che isolate nel contesto dell’intero processo, non provate in quanto prive di ogni idoneo riscontro.
5) E’ emerso inequivocabilmente che Michele Sindona considerava il sen. Andreotti un importantissimo punto di riferimento politico, cui potevano essere rivolte le proprie istanze attinenti alla sistemazione della Banca Privata Italiana ed ai procedimenti penali che il finanziere siciliano doveva affrontare in Italia e negli U.S.A.. A questo atteggiamento del Sindona, fece riscontro un continuativo interessamento del sen. Andreotti, proprio in un periodo in cui egli ricopriva importantissime cariche governative.
Numerosi furono i contatti intercorsi tra l’imputato ed una pluralità di persone che si rivolgevano a lui per rappresentargli le istanze del Sindona e nel corso dei colloqui con costoro, il sen. Andreotti, oltre a manifestare in via generale un vivo interesse per la situazione del Sindona, non di rado assicurò agli interlocutori (Federici, Guarino, Rao, Guzzi) il proprio attivo impegno per agevolare la soluzione dei suoi problemi di ordine economico-finanziario e di ordine giudiziario.
Il sen. Andreotti, inoltre, realizzò alcuni specifici comportamenti che apparivano concretamente idonei ex ante ad avvantaggiare il Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte, ed inequivocabilmente rivolti a questo fine: il sostegno alla nomina del dott. Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma, ed il conferimento al sen. Stammati ed all’on. Evangelisti dell’incarico di esaminare il secondo progetto di sistemazione della Banca Privata Italiana.
Sulla base degli elementi di prova acquisiti e’ stato provato dunque che:
Le condotte poste in essere dal sen. Andreotti nei confronti del Sindona tuttavia potrebbero integrare la fattispecie della partecipazione all’associazione di tipo mafioso soltanto qualora assumessero - per le loro caratteristiche intrinseche - significatività e concludenza in termini di affectio societatis, denotando l’adesione dell’imputato al sodalizio criminoso.
E’ rimasto invece non sufficientemente provato che il sen. Andreotti, al momento in cui realizzò i suindicati comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa.
I comportamenti dell’imputato che apparivano concretamente idonei ex ante ad avvantaggiare il Sindona nel suo disegno di sottrarsi alle conseguenze delle proprie condotte illecite – come il conferimento informale al sen. Stammati ed all’on. Evangelisti degli incarichi riguardanti il secondo progetto di sistemazione - risalgono ad un periodo anteriore alla data (18 ottobre 1978) in cui lo stesso avv. Guzzi comprese che il proprio cliente intratteneva rapporti con ambienti mafiosi.
Non e’ stata neppure acquisita la prova certa che, al momento in cui tenne i predetti comportamenti, l’imputato fosse in possesso di informazioni tali da ingenerare in lui la consapevolezza che gli effetti del suo operato avrebbero potuto assumere una notevole importanza per gli esponenti mafiosi per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio.
In particolare, non è stata fornita prova sufficiente che l’imputato fosse venuto a conoscenza del rapporto con il quale, in epoca anteriore al 1977, l’ambasciatore italiano a New York, Roberto Gaja, aveva rappresentato al Ministero degli Esteri le ragioni per cui non aveva partecipato ad una celebrazione in onore del Sindona e non intendeva presenziare a nessun’altra manifestazione riguardante il finanziere siciliano, ritenendolo in contatto stretto con ambienti di natura mafiosa.
Ne’ vi e’ prova sufficiente che l’imputato abbia avuto consapevolezza dei sospetti emersi, anteriormente al 1974, sui collegamenti tra il Sindona ed ambienti mafiosi, sulla base delle indicazioni provenienti – secondo quanto ha riferito il teste Teodori - dal Narcotics Bureau degli U.S.A. (che aveva inviato all’autorità di polizia italiana richieste di informazioni riguardanti il Sindona, segnalandone i rapporti con personaggi degli ambienti di "Cosa Nostra" americani, quali Daniel Porco, Ernest Gengarella e Ralph Vio, sospettati di coinvolgimento nel traffico di stupefacenti) e dal giornalista americano Jack Begon (il quale aveva curato una trasmissione sui rapporti fra il Sindona, la mafia e il traffico internazionale di stupefacenti, messa in onda su una rete di stazioni radiofoniche americane il 28 Luglio 1972, facendo riferimento a spostamenti di denaro fra Europa e U.S.A., pianificati dal vertice di "Cosa Nostra" in una riunione tenuta all'Hotel delle Palme di Palermo).
Per quanto attiene, poi, al periodo successivo alla data (23 febbraio 1979) in cui l’avv. Guzzi riferì all'on. Andreotti che vi erano state minacce nei confronti dell’avv. Ambrosoli e del dott. Cuccia, resta incerta la effettiva valenza causale degli interventi sollecitati al sen. Andreotti, o da lui promessi nelle conversazioni con altri soggetti.
Non sono state, infatti, definite in termini sicuri le modalità delle "istruzioni" che l’imputato aveva comunicato all’avv. Guzzi di avere dato con riferimento alla sollecitazione ricevuta in ordine al problema delle indagini relative alla Franklin Bank.
E’ rimasto, inoltre, indeterminato il ruolo effettivamente assunto dal sen. Andreotti rispetto all’intervento asseritamente realizzato dalla Grattan nei confronti di un esponente del Dipartimento di Stato degli U.S.A.. E gli elementi di convincimento raccolti non permettono di stabilire se l’interessamento mostrato dal sen. Andreotti abbia realmente influito sui tempi della procedura di estradizione.
Una approfondita conoscenza, da parte del sen. Andreotti, del collegamento del Sindona con lo schieramento mafioso "moderato" è sicuramente dimostrata dalle espressioni usate dall’imputato nell’incontro del 5 aprile 1982 con il gen. Dalla Chiesa. Infatti – come si e’ evidenziato in altra parte della sentenza - in questa occasione il sen. Andreotti fece riferimento all’omicidio di Pietro Inzerillo (ucciso il 15 gennaio 1982 a Mont Laurel nel New Jersey - U.S.A.) ed allo stato in cui si trovava il suo cadavere (rinvenuto con cinque dollari in bocca e un dollaro sui genitali, secondo un macabro rituale tendente ad accreditare la tesi che la vittima aveva sottratto denaro all'organizzazione ed era "un uomo da poco"), riconnettendo tale episodio alla vicenda di Michele Sindona (il quale in realtà aveva intrattenuto intensi rapporti con Salvatore Inzerillo, fratello di Pietro Inzerillo).
Si tratta, però, di una conversazione ampiamente successiva al periodo cui risalgono gli interventi realizzati dall’imputato in favore del Sindona.
E’, quindi, ben possibile che i medesimi interventi siano stati motivati non da una partecipazione dell’imputato all’organizzazione criminale cui il Sindona era strettamente collegato, bensì da ragioni politiche (connesse, ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul sen. Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli.
In conclusione non puo’ configurarsi la sussistenza dell’elemento soggettivo del concorso eventuale nel reato di cui all’art. 416 bis c.p., non essendovi prova sufficiente che il sen. Andreotti abbia agito con la coscienza e la volontà di apportare all’associazione di tipo mafioso un contributo causalmente rilevante per la conservazione o il rafforzamento della sua organizzazione.
Rimane, tuttavia, il fatto che l’imputato, anche nel periodo in cui rivestiva le cariche di Ministro e di Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, si adoperò, con le condotte ampiamente indicate, in favore del Sindona, nei cui confronti l’Autorità Giudiziaria italiana aveva emesso sin dal 24 ottobre 1974 un ordine di cattura per il reato di bancarotta fraudolenta.
6) L’episodio del presunto intervento del sen. Andreotti a favore dell’imprenditore petrolifero laziale Bruno Nardini non e’ risultato sufficientemente provato avuto riguardo all’isolata dichiarazione del Mammoliti, soggetto che peraltro non puo’ qualificarsi teste, ne’ collaboratore di giustizia, e le cui motivazioni a deporre hanno suscitato per le ragioni esposte legittime riserve.
La sua versione dei fatti, smentita nei punti essenziali da tutte le altre emergenze dibattimentali, e’ rimasta del tutto priva dei necessari riscontri oggettivi.
7) L’esame delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia sul presunto regalo di un quadro a Giulio Andreotti da parte di Stefano Bontate e Giuseppe Calo’ ha evidenziato l’assoluta genericita’ del ricordo del dichiarante proprio sugli aspetti essenziali della vicenda.
Rispetto ad un colloquio con Bontate avvenuto molto addietro nel tempo (1980), il ricordo del Marino Mannoia, dopo 13 anni (aprile 1993) e’ risultato quanto mai vago ed incerto su tutto cio’ che attiene al quadro di che trattasi (nome e nazionalita’ dell’autore, soggetto), mentre tre anni e mezzo dopo al dibattimento (novembre 1996) il ricordo del collaboratore si e’ concretizzato nella specifica indicazione del nome dell’autore, della nazionalita’ e del soggetto del dipinto.
Ma se e’ vero che il Bontate gli aveva dato incarico di attivarsi per reperire detto quadro, il Marino Mannoia, oltre che ricordare con estrema precisione o almeno in termini generali le caratteristiche del dipinto che egli doveva trovare, avrebbe potuto e dovuto riferire all’A.G. soprattutto in cosa questa sua iniziativa si era poi effettivamente concretizzata, ovvero dove, con chi, presso quali referenti e con quali modalita’ egli aveva cercato di ottemperare all’ordine impartitogli dal suo capomafia.
Ed invece il Marino Mannoia e’ stato assolutamente generico su tale aspetto della vicenda essendosi limitato ad affermare che dopo qualche tempo Bontate gli aveva fatto sapere che il quadro era stato rinvenuto e regalato al Sen.Andreotti.
Proprio l’assoluta genericita’ del racconto ha imposto quindi l’esigenza di ricercare, pur nei limiti delle vaghe indicazioni fornite, solidi elementi di riscontro alle dichiarazioni del collaborante.
Piu’ che qualche perplessita’ ha suscitato il fatto che Francesco Marino Mannoia, soltanto dopo le dichiarazioni di Sassu Angela all’A.G., e le anticipazioni sulla stampa che ne seguirono, abbia ricordato alcuni dettagli del dipinto – esattamente identici a quelli riferiti dalla donna - in ordine ai quali, a distanza di oltre 13 anni dal fatto, non aveva saputo inizialmente fornire alcuna pur minima indicazione.
Al dibattimento nel novembre del 1996 egli ha ricordato non solo che si trattava di un quadro di Rossi (o Grassi), ma persino il particolare che il soggetto del dipinto era proprio un paesaggio.
Ed e’ risultato oltremodo singolare che la Sassu abbia appunto parlato di un interesse di Evangelisti, per conto di Giulio Andreotti, rivolto ad un quadro di Gino Rossi e che rappresentava proprio un paesaggio.
Ben altro rilievo probatorio avrebbe assunto come riscontro il racconto della Sassu, se Marino Mannoia avesse fin dall’inizio riferito che il quadro che il Bontate gli diede incarico di ricercare e procurare era del pittore Rossi ed aveva un soggetto paesaggistico, nel momento in cui si fosse poi accertato nel corso delle conseguenti indagini, appunto tramite la Sassu, che effettivamente il Sen.Andreotti si era interessato ad un dipinto di quell’autore e con quel soggetto.
Ma anche le indagini sulle dichiarazioni della Sassu non hanno conseguito ulteriori utili risultati in ragione del fatto che la teste non e’ stata in condizioni di individuare neppure la galleria d’arte presso la quale essa ha riferito di avere visionato il quadro di Gino Rossi.
Solo in caso di esito positivo di tale ricerca, si sarebbe potuta ricostruire la storia del quadro di che trattasi e soprattutto verificare la verita’ o meno del fatto riferito alla donna da Padre Gabriele secondo cui quel quadro era stato poi effettivamente regalato all’on. Andreotti, accertando anche, ove possibile, l’identita’ della persona che gliene aveva asseritamente fatto omaggio.
Nulla ovviamente risulta in ordine al possesso da parte del Sen. Andreotti di un dipinto del pittore Gino Rossi
Si rammenti infine che il quadro visionato dalla Sassu non e’ stato mai individuato, neppure nel catalogo generale delle opere di Gino Rossi.
L’on. Franco Evangelisti peraltro, sentito sul punto, ha decisamente smentito l’intero racconto della Sassu.
Sussiste dunque una palese incompletezza ed insufficienza della prova in relazione alla tesi di accusa di un avvenuto regalo di un quadro all’imputato da parte di esponenti mafiosi.
8) Il presunto incontro a Roma tra Gaetano Badalamenti, uno dei cugini Salvo, Filippo Rimi e Giulio Andreotti in relazione al preteso "aggiustamento" del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi celebratosi nei vari gradi di giudizio tra Roma e Perugia tra il 1968 ed il 1979, costituisce uno degli episodi posti dall'accusa a fondamento della tesi dell'esistenza di un patto di scambio tra Cosa Nostra e Giulio Andreotti.
Ma le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, principale fonte di accusa, sin dall'origine sono risultate viziate da una estrema contraddittorieta' e da una manifesta genericita'.
Si e’ rilevato invero che il Buscetta sin dal suo primo interrogatorio del 6 aprile 1993, dopo avere affermato che l'incontro a Roma con Giulio Andreotti era avvenuto "in relazione all'interessamento svolto da quest'ultimo per un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo" (fg.2), nel contesto del medesimo verbale, ha invece dichiarato (fg.3) che il Badalamenti ebbe a parlargli dell'incontro avuto personalmente a Roma con l'imputato "allo scopo di interessarlo per il processo riguardante Rimi Filippo".
Egli, al di la' delle rettifiche e precisazioni che ha fornito nel corso dei suoi interrogatori, sia nella fase delle indagini preliminari che nei dibattimenti di Palermo e Perugia, non e' stato inizialmente in condizione di precisare se l'incontro avesse come scopo il ringraziamento di Andreotti per quanto gia' fatto ovvero la necessita' di "interessarlo" affinche' si attivasse adeguatamente ai fini dell'aggiustamento di un processo ancora da celebrare.
Il Buscetta, poi, nel volgere di appena due anni e’ passato dalla prospettazione di due tesi assolutamente opposte (6 aprile 1993) alla formulazione di una alternativa (al P.M. di Roma il 2 giugno 1993: "l'incontro era finalizzato ad interessare Andreotti per un processo che riguardava Rimi o per ringraziarlo per un interessamento già avvenuto"), per poi approdare infine alla indicazione certa (24 aprile 1995) dello scopo dell’incontro destinato al "ringraziamento" di Andreotti.
Le suddette versioni radicalmente opposte incidono anche sulla collocazione temporale del preteso incontro – che ovviamente sarebbe anteriore alla sentenza "aggiustata" in caso di interessamento ancora da svolgere e posteriore nell'ipotesi del ringraziamento per quanto gia' fatto – ed evidenziano dunque il ricordo indubbiamente approssimativo del Buscetta in ordine al reale contenuto delle conversazioni avute con il Badalamenti.
L’incertezza dei ricordi del Buscetta, almeno nella fase iniziale delle sue dichiarazioni, non e' risultata limitata esclusivamente allo scopo del preteso incontro con Andreotti investendo anche la fase processuale nella quale il presunto interessamento era avvenuto (o doveva avvenire).
Il 6 aprile 1993 invero il Buscetta ha espressamente fatto riferimento ad "un processo in Cassazione riguardante Rimi Filippo" ed alla circostanza che il Rimi era stato "nella fase di merito del processo condannato all'ergastolo, ma poi in effetti il giudizio della Corte di Cassazione era stato a lui favorevole".
Il collaborante ha dunque operato due espliciti riferimenti ad un processo definito dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Proprio tale esplicita indicazione del Buscetta in merito ad un processo in Cassazione aveva originariamente orientato la collocazione temporale dell'incontro di Badalamenti con Andreotti nel 1971 o 1972 (a seconda che si scegliesse la tesi dell'interessamento o del ringraziamento) prendendo evidentemente come punto di riferimento proprio la pronuncia dei giudici di legittimita' che il 4 dicembre 1971 avevano annullato con rinvio la condanna all'ergastolo inflitta nel processo di appello definito con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Perugia del 18 marzo 1969 (che aveva a sua volta confermato l'ergastolo inflitto in primo grado dalla Corte di Assise di Perugia il 16 febbraio 1968).
Anche l’esplicito riferimento ad una fase di merito del processo conclusosi con una condanna all'ergastolo e ad un giudizio della Cassazione dall'esito favorevole non aveva inizialmente fatto sorgere dubbio alcuno riguardo alla conclusione che l'intervento di "ringraziamento" fosse avvenuto in relazione alla favorevole pronuncia dei giudici di legittimita' e dunque alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione il 4 dicembre 1971.
Esaminato all'udienza del 24 aprile 1995 nell’ambito del processo relativo all’omicidio dell’On. Lima il Buscetta ha riferito ancora una volta alla Corte di Assise di Palermo che Badalamenti Gaetano gli aveva parlato "di un incontro avuto nello studio del senatore Andreotti per ringraziarlo per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione".
Ma nel corso di tale deposizione dinanzi alla Corte di Assise di Palermo che processava gli imputati dell'omicidio di Salvo Lima, il collaborante ha anche significativamente aggiunto che era stato "costretto a correggere" la sua dichiarazione sul punto a causa delle dichiarazioni rese dal Badalamenti ed ha pertanto precisato (confermandolo anche nel presente dibattimento) che il Badalamenti gli aveva detto che era andato a "ringraziare l'onorevole Andreotti ….negli anni 1979" e che, nel riferirgli in Brasile l'episodio, non aveva fatto alcun cenno alla Cassazione essendosi limitato a parlare di un processo a Roma.
Era stata dunque solo una deduzione dello stesso Buscetta la dichiarazione secondo cui il processo in questione riguardava la Corte di Cassazione.
Secondo la tesi del P.M. la decisione cui si riferiscono le dichiarazioni di Buscetta non sarebbe dunque quella della Corte di Cassazione del 4 dicembre 1971, bensi’ quella assunta in sede di rinvio dalla Corte di Assise di Appello di Roma il 13 febbraio 1979, e dunque l'incontro tra Badalamenti ed Andreotti sarebbe avvenuto tra il 1978 ed il 1979 e "comunque prima del 13 febbraio 1979" .
Il Collegio ha tuttavia evidenziato come la tesi del P.M. secondo cui tale ringraziamento va collocato nel 1979, e riguarda esclusivamente Rimi Filippo (essendo Rimi Vincenzo deceduto nel 1975), confligge comunque irrimediabilmente con le testuali parole del Buscetta dinanzi alla Corte di Assise di Palermo (processo per l'omicidio di Salvo Lima) secondo il quale Andreotti venne ringraziato dal Badalamenti "per l'assoluzione del cognato e del padre che erano stati assolti in Cassazione", e dunque per l'unica sentenza di "assoluzione" (in senso atecnico essendo in realta' un annullamento con rinvio) pronunciata dai giudici di legittimita' nei confronti di entrambi i Rimi intervenuta nel dicembre del 1971.
E confligge anche con le dichiarazioni del Buscetta del 6 aprile 1993 nella parte in cui egli riferisce testualmente che Badalamenti gli parlo’ dell’incontro a Roma con Giulio Andreotti "in relazione all’interessamento svolto da quest’ultimo per un processo in Cassazione".
Risulta dunque illogico che l'incontro sia avvenuto, come ha poi affermato categoricamente il Buscetta, nel 1979 in relazione ad un interessamento svolto da Andreotti o per un ringraziamento relativo all'aggiustamento di una sentenza pronunciata nel dicembre del 1971 e dunque circa otto anni prima.
Si e’ altresi’ evidenziato che, ove l'incontro fosse stato collocato a ridosso della sentenza della Cassazione - e dunque verso la fine del 1971 – l'incontro stesso non avrebbe potuto avere luogo proprio perche' sia i Rimi, condannati all’ergastolo, che il Badalamenti all'epoca erano detenuti (Badalamenti ha ottenuto la liberta’ provvisoria solo in data 15 febbraio 1972 ed e’ ritornato in carcere un anno dopo).
Il Buscetta, peraltro, nel corso dell’esame reso nel presente dibattimento (9 gennaio 1996) ha altresi’ riferito che incontrando i Rimi all’Ucciardone nel 1971, costoro gli avevano riferito che stavano attendendo una sentenza della Cassazione che li "prosciogliesse" dall’accusa di omicidio e dunque dalle due sentenze di merito di condanna all’ergastolo ("…nel 1971 incontrando il Rimi all'Ucciardone mi dicono che stanno aspettando per una sentenza che possa andare in Cassazione e prosciogliersi per questa cosa").
Orbene, e’ risultato documentalmente provato (cfr. Doc. 86 prod. P.M.) che Buscetta Tommaso non ha potuto colloquiare in carcere con i Rimi prima della sentenza della Cassazione intervenuta il 4 dicembre 1971 per la incontestabile ragione che il predetto Buscetta, latitante sin dal giugno del 1963, venne arrestato dalla Polizia di Brooklyn il 25 agosto 1970 e rimesso in liberta’ il 4 dicembre successivo; egli si rese subito irreperibile per la Polizia statunitense e si rese latitante per la Polizia italiana dopo l’emissione a suo carico dell’ ordine di cattura n.20/71 R.O.C. da parte della Procura della Repubblica di Palermo il 21 luglio 1971.
Buscetta e’ stato infine arrestato dalla Polizia brasiliana solo il 3 novembre 1972, estradato in Italia il 3 dicembre successivo, ed infine tradotto all’Ucciardone solo il 5 dicembre 1972.
E’ stato dunque incontestabilmente provato che nessun colloquio puo’ essere intervenuto tra i Rimi e Buscetta durante un periodo di comune detenzione presso il carcere di Palermo in epoca anteriore alla sentenza della Corte di Cassazione del 4 dicembre 1971.
E la circostanza che Buscetta non si sia limitato ad indicare un anno (1971), che potrebbe far pensare ad un mero errore, ma abbia riferito del contenuto di un colloquio in realta’ mai avvenuto (avente ad oggetto l’attesa da parte dei Rimi di una sentenza della Cassazione che li prosciogliesse), dimostra inconfutabilmente che la circostanza riferita dal collaborante e’ frutto di un errato ricordo.
Le dichiarazioni "de relato" di Tommaso Buscetta, sulla base delle quali il P.M. ha fondato la propria tesi di accusa (intervento del Sen.Andreotti diretto ad ottenere l’aggiustamento del processo a carico di Filippo Rimi nel 1979; incontro del Sen.Andreotti a Roma con Gaetano Badalamenti dopo la sentenza asseritamente "aggiustata" del 13 febbraio 1979) oltre che intrinsecamente contraddittorie ed in piu’ punti inattendibili, sono state dunque smentite da varie risultanze processuali e dalle dichiarazioni dei numerosi altri collaboratori escussi nel corso del processo.
Proprio la analitica disamina delle dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia, di Vincenzo Sinacori, di Salvatore Cucuzza, di Giovanni Brusca, di Francesco Di Carlo e di Salvatore Cancemi ha condotto invero alla conclusione secondo cui la ricostruzione di Buscetta piuttosto che trovarvi sicuro riscontro, ha ricevuto palese e molteplice smentita.
L’unico dato comune a tutte le esaminate dichiarazioni e’ che molti uomini d’onore erano a conoscenza della pressante attivita’ che Cosa Nostra aveva svolto nel tempo nel tentativo di conseguire l’ "aggiustamento" del processo a carico dei Rimi.
Taluni di costoro (Cancemi, Sinacori, Cucuzza, Calderone) hanno smentito Buscetta proprio con specifico riferimento alla fase processuale che sarebbe stata oggetto del presunto intervento o comunque dei tentativi di "aggiustamento" (il giudizio di Cassazione del 1971 secondo Cancemi, Sinacori, Cucuzza, Calderone ).
Un altro collaborante (Marino Mannoia) diverge da Buscetta laddove accenna ad un "aggiustamento" cercato ed anche ottenuto da Vincenzo Rimi, dunque con indubbio riferimento ad una fase processuale antecedente alla morte dello stesso Rimi Vincenzo avvenuta nel 1975, e senza alcun accenno al Sen.Andreotti.
Gli altri due collaboranti (Francesco Di Carlo e Giovanni Brusca), pur riferendosi alla medesima epoca storica indicata dal Buscetta (1979), rendono dichiarazioni, anch’esse sempre e soltanto "de relato", sovente generiche, in piu’ punti contraddittorie ed inattendibili, oltre che intrinsecamente, anche nel reciproco raffronto, smentendo comunque il predetto Buscetta sul punto qualificante del ruolo asseritamente svolto nella vicenda da Gaetano Badalamenti che ne’il Di Carlo, ne’ il Brusca citano.
Sono dunque rimaste del tutto prive di riscontri entrambe le tesi prospettate dall’accusa fondate principalmente sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e relative ad un presunto intervento del Sen.Andreotti per l’aggiustamento del processo a carico di Filippo Rimi nel 1979 e ad un incontro tra l’imputato e Gaetano Badalamenti nel 1979.
9) Per quanto concerne le vicende dell’interessamento di Cosa Nostra per la liberazione dell’On. Moro e’ stato proprio lo stesso Buscetta ad affermare esplicitamente, gia’ nel corso delle sue dichiarazioni al P.M. il 6 aprile 1993, che il coinvolgimento dell’odierno imputato nelle iniziative dirette alla liberazione, tramite Cosa Nostra, dello statista sequestrato dalle Brigate Rosse e’ soltanto frutto di una sua evidente deduzione, nulla risultandogli di specifico al riguardo.
Il Buscetta dunque non ha alcuna conoscenza diretta e specifica di elementi concreti che possano dimostrare che Cosa Nostra si attivo’ in favore della liberazione di Aldo Moro (peraltro senza alcun esito) su precisa sollecitazione e richiesta dei cugini Salvo, il cui ruolo nella vicenda e’ risultato peraltro affermato solo sulla base di una mera deduzione del dichiarante ("Certo e’ che a chiedere a Bontate Stefano di interessarsi al caso Moro non potevano essere stati altri che i Salvo").
Se dunque il coinvolgimento dei Salvo nelle iniziative poste in essere da Cosa Nostra per ottenere la liberazione di Moro e’ stato solo dedotto dal Buscetta, altrettanto e’ avvenuto per il conseguente coinvolgimento dell’On.Andreotti ("…non potevano essere stati altri che i Salvo e quindi Giulio Andreotti").
E’ stato lo stesso Buscetta inequivocabilmente, nel corso delle indagini preliminari, al P.M. di Roma che il 20 novembre 1992 lo interrogava sul punto, ad escludere espressamente di sapere se Bontate ed Inzerillo si erano attivati per la liberazione di Aldo Moro di loro iniziativa o su input di personaggi politici.
La ricostruzione delle complesse vicende in esame da parte di Tommaso Buscetta e’ stata quanto mai approssimativa, contraddittoria, ondivaga, oltre che fortemente condizionata, come peraltro ammesso dallo stesso dichiarante, dalla sovrapposizione tra ricordi personali e notizie apprese aliunde anche dalla stampa e dalla televisione.
Che allora siano stati i cugini Salvo a chiedere a Bontate di attivarsi "e quindi Andreotti" – come aveva invece riferito il Buscetta il 6 aprile 1993 - costituisce, con ogni evidenza, una mera deduzione che nemmeno l’approfondimento dibattimentale nei processi di Palermo e Perugia ha consentito di concretizzare in utili ed apprezzabili sviluppi probatori.
In conclusione il presunto ruolo dell’On.Andreotti nelle vicende e nelle trattative condotte da Buscetta, anche su sollecitazione di esponenti di Cosa Nostra, per la liberazione di Aldo Moro e’ legato solo ad una mera deduzione del dichiarante, come tale priva di qualsivoglia apprezzabile efficacia probatoria a carico dell’imputato nel presente processo.
Con riferimento poi all’analisi delle dichiarazioni del Buscetta sull’omicidio Pecorelli si e’ accertato che il predetto collaborante ha espressamente precisato che mai Badalamenti (ne’ peraltro Bontate) ebbe a dirgli che vi era stato un mandato dell’odierno imputato per l’omicidio del Pecorelli e che il coinvolgimento dell’uomo politico nel delitto e’ stato dedotto dal Buscetta sulla base del rapporto di conoscenza con quei Salvo che erano i veri mandanti dell’omicidio (udienza Perugia del 9 settembre 1996).
L’affermazione del Buscetta secondo cui l’omicidio fu richiesto al Badalamenti ed al Bontate dai cugini Salvo "nell'interesse del Senatore Andreotti" e’ anch’essa solo una deduzione seppure direttamente scaturente anche e soprattutto dalla presunta causale del delitto ricollegata dai due esponenti mafiosi al fatto che il Pecorelli "stava facendo delle cose che non gradivano alla persona dell'on. Andreotti", ed "aveva dei documenti scottanti che avrebbero potuto attentare alla vita politica dell'on. Andreotti".
Ma tale tesi e’ stata dal P.M. sostenuta soprattutto sulla base delle dichiarazioni del Mar. Incandela la cui inattendibilita’ e’ stata evidenziata soprattutto nei riferimenti di natura temporale dell’incontro a tre con il Gen. Dalla Chiesa e con lo sconosciuto asseritamente identificato in Pecorelli.
Questo incontro sarebbe avvenuto, secondo il teste, nei primissimi giorni di gennaio del 1979 ed esattamente tre giorni dopo quell’incontro serale vi sarebbe stato un nuovo colloquio tra lo stesso Mar. Incandela ed il Generale Dalla Chiesa presso la stazione dei carabinieri di Cuneo.
Ma si e’ accertato che nel suo diario il Gen. Dalla Chiesa non ha annotato alcunche’ riguardo ai riferiti pretesi incontri con il Mar. Incandela o con Pecorelli, ed e’ emerso con chiarezza al dibattimento che i movimenti dell’alto ufficiale nel periodo indicato non danno contezza di una presenza compatibile con il racconto del teste secondo cui vi fu un incontro notturno nella zona di Cuneo, seguito dopo appena tre giorni da altro incontro svoltosi sempre nella stessa citta’.
Manca dunque la prova di questa doppia presenza del Gen. Dalla Chiesa, distanziata di tre soli giorni, in una zona che possa ritenersi vicina a Cuneo, presenza che ovviamente sta alla base di tutto il racconto esposto dal teste Incandela.
Non e’ stata neppure acquisita la prova certa di un effettivo rapporto di conoscenza tra il Gen. Dalla Chiesa e il giornalista Carmine Pecorelli, avendo il P.M. sostenuto tale presunto rapporto con una serie di elementi indubbiamente non univoci e privi di sicura efficacia probante.
Quanto alla testimonianza dell’On. Franco Evangelisti e’ stato accertato che i documenti mostratigli dal Gen. Dalla Chiesa erano proprio quelli rinvenuti nel 1978 e non erano pertanto dei manoscritti, di guisa che nulla autorizza ad affermare che al teste siano stati mostrati documenti rinvenuti e sottratti nel covo di Milano.
Non puo’ quindi affermarsi, sulla base della deposizione del teste Evangelisti, che sia stata acquisita la prova, posta dal P.M. a fondamento di tutta la tesi accusatoria, che il Gen. Dalla Chiesa abbia sottratto nel 1978 dal covo di via Montenevoso documenti mai consegnati all’A.G..
Se dunque Evangelisti vide circa 50 fogli dattiloscritti e’ indubbio che si trattava proprio di parte delle carte rinvenute nel 1978.
Nessuna prova neppure indiziaria e’ stata acquisita che comprovi che il Gen. Dalla Chiesa abbia mostrato o consegnato ad Andreotti carte diverse da quelle stesse (dattiloscritte) rinvenute nel covo nel 1978 e mostrate ad Evangelisti, e conseguentemente nessuna prova che siano state sottratte carte al fine di favorire l’imputato.
L’istruzione dibattimentale, ove la tesi accusatoria avesse fondamento, avrebbe dovuto inconfutabilmente dimostrare che le parti pubblicate solo nel 1990 contengono passaggi e riferimenti particolarmente pregiudizievoli per l’On. Andreotti e tali dunque da costituire addirittura la causale dell’omicidio del Pecorelli che, asseritamente venutone in possesso, intendeva rendere note quelle parti allora segrete.
Ma proprio la lettura comparata del dattiloscritto rinvenuto nel 1978 e degli inediti del 1990 ha dimostrato invece inconfutabilmente l’infondatezza della ipotesi accusatoria.
L’esistenza di parti occultate del memoriale Moro contenenti, tra l’altro, elementi gravemente pregiudizievoli per il sen. Andreotti e’ rimasta solo una tesi indimostrata e priva di riscontri probatori certi.
L’accertata mancanza di prova in ordine alla sottrazione refluisce evidentemente anche sulla pretesa causale dell’omicidio Pecorelli ricondotta dall’accusa alla necessita’ di mettere a tacere un giornalista che, asseritamente venuto in possesso di tali parti del memoriale sottratte, pregiudizievoli per l’On. Andreotti, avrebbe avuto intenzione di pubblicarle cosi’ "mettendo a repentaglio (per usare proprio le parole del Buscetta) la vita politica" del noto uomo politico.
Difetta invero anche la minima prova che supporti la tesi accusatoria secondo cui Pecorelli era in possesso di tali carte inedite che peraltro, nel corso delle accurate perquisizioni operate dopo il suo omicidio, non sono mai state rinvenute.
Non essendo stata acquisita neppure la prova certa che Pecorelli fosse in possesso o a conoscenza di parti di memoriale rimaste inedite, la costruzione del P.M. e’ rimasta solo una mera ipotesi priva di adeguati e convincenti riscontri.
Inoltre la deposizione "de relato" della teste Setti Carraro, contraddistinta da una estrema genericita’ oltre che da erronei ricordi e plurime contraddizioni, non e’ risultata idonea a fornire la prova univoca, certa ed incontestabile del possesso da parte del Gen. Dalla Chiesa di documenti sottratti dal covo di via Montenevoso.
L’ipotesi di occultamento di parti del memoriale stesso per una subdola e ricattatoria operazione che sarebbe stata messa in atto dal Generale Dalla Chiesa e’ stata del tutto smentita oltre che dalle articolate considerazioni svolte nella parte della sentenza dedicata a tale tema di prova, anche da ogni altra risultanza processuale acquisita al dibattimento.
Persino il Mar. Incandela ha precisato che il Gen. Dalla Chiesa gli confermo’ esplicitamente che il famoso "salame" asseritamente rinvenuto nel carcere di Cuneo e consegnato al Generale non era il memoriale Moro ("…visto che non sei riuscito a trovare gli scritti di Moro su Andreotti…").
Non vi e’ prova alcuna che Tommaso Buscetta, al di la’ delle rilevate contraddizioni, verosimilmente dovute anche al lungo tempo trascorso da quei colloqui risalenti ai primi anni 80, abbia mentito inventandosi conversazioni con le sue fonti di riferimento in realta’ mai avvenute, ma non e’ stata neppure acquisita la prova certa che i fatti riferitigli da quelle fonti fossero corrispondenti al vero, difettando concreti ed apprezzabili elementi di riscontro.
In conclusione la critica disamina delle risultanze acquisite non ha comprovato la tesi dell’accusa, principalmente fondata sulle vaghe, contraddittorie ed altalenanti dichiarazioni di Tommaso Buscetta, tutte peraltro "de relato", di un perverso intreccio tra l'omicidio di Carmine Pecorelli, i presunti segreti del caso Moro e l’omicidio del Generale Dalla Chiesa.
Resta esclusivamente demandato alla Corte di Assise di Perugia il giudizio in ordine alla penale responsabilita’ dell’On. Giulio Andreotti per l’omicidio del giornalista Carmine Pecorelli, materialmente eseguito, secondo la tesi dell’accusa, da esponenti di Cosa Nostra su mandato dei cugini Salvo, nonche’ di Gaetano Badalamenti, Giuseppe Calo’ e Stefano Bontate e con l’ausilio operativo di esponenti della Banda della Magliana.
Ma ai limitati fini che qui interessano circa la sussistenza del delitto associativo contestato all’imputato deve concludersi che la valutazione compiuta dal Collegio in ordine alla prospettata causale legata ai pretesi fastidi che il giornalista, con i suoi articoli e con quant’altro avrebbe voluto rendere pubblico, avrebbe arrecato al Sen. Andreotti ha evidenziato l’insussistenza di elementi certi ed univoci comprovanti l’ipotesi accusatoria.
10) Le dichiarazioni di Benedetto D’Agostino sui presunti incontri tra Giulio Andreotti ed il noto esponente di Cosa Nostra Michele Greco nella saletta riservata dell’Hotel Nazionale a Roma non sono state sufficientemente riscontrate.
E’ stato invero accertato che detti presunti incontri possono e devono essere avvenuti soltanto la domenica pomeriggio.
Ma l’unica domenica nel quinquennio 1976-1980 in relazione alla quale le compiute indagini di p.g. hanno riscontrato la presenza di Michele Greco a Roma e’ risultata il 4 marzo 1979, data in relazione alla quale nell’agenda del Sen.Andreotti non figura alcuna annotazione relativa ad una sua presenza all’Hotel Nazionale.
E se puo’ ipotizzarsi che quel giorno il Sen.Andreotti abbia omesso di annotare nella sua agenda di essersi recato all’Hotel Nazionale a visionare un film nella saletta riservata ivi esistente, resta comunque il fatto che il P.M. ha offerto al Tribunale la prova di una unica possibilita’ di incontro tra l’imputato e Michele Greco il quale invece ha con estrema sicurezza vantato, secondo le stesse parole riportate dal D’Agostino, di essersi intrattenuto in quella saletta con Andreotti piu’ di una volta (ha testualmente riferito "qualche domenica pomeriggio", "qualche volta", "piu’ volte") soffermandovisi anche a chiacchierare con lui al termine delle proiezioni.
Non e’ stato dunque acquisito l’essenziale riscontro almeno delle presenze di Michele Greco a Roma in giorni corrispondenti a domeniche, anche perche’ l’indagine e’ stata limitata all’Hotel Excelsior.
Si tratta in ogni caso di una dichiarazione "de relato", il cui valore probatorio e’ comunque di rango inferiore rispetto ad una rappresentazione diretta, e nella quale la ricostruzione del racconto fatto al D’Agostino da Michele Greco non e’ stato esente da incertezze e contraddizioni stante la gia’ esposta "altalena" tra riferimenti espliciti e semplici allusioni.
Una isolata dichiarazione "de relato" del D’Agostino, soggetto che peraltro non puo’ qualificarsi ne’ teste, ne’ collaboratore di giustizia, attestante la (riferitagli) circostanza della presunta esistenza, tra Giulio Andreotti e Michele Greco, di un rapporto di conoscenza che peraltro il noto esponente mafioso aveva interesse a vantare ed esplicitare a terzi.
E’ stato infatti lo stesso D’Agostino a riferire che, dal tenore dei discorsi fattigli, si comprendeva benissimo come il Greco intendesse soprattutto vantarsi con il suo interlocutore della conoscenza con un cosi’ noto ed importante esponente politico ("lui me lo riferiva come cosa importante, come avvenimento"… la notizia che mi dava lui, era che conosceva - e di questo ne era contento, di darmi questa notizia - che conosceva il Presidente Andreotti"….....aveva soddisfazione nel dirmelo per dimostrarmi che aveva conoscenze di gente importante….. Si vantava di questa amicizia").
Ma se tra il Greco ed il D’Agostino, per quanto da quest’ultimo rappresentato, non esistevano rapporti particolarmente intensi o di abituale frequentazione, deve dedursene che il Greco avrebbe dovuto vantarsi di tale importante conoscenza, per ragioni ben piu’ consistenti che quelle di una mera vanteria, con altri, e soprattutto con i suoi principali referenti in seno a Cosa Nostra .
Ed invece all’esistenza di un cosi’ diretto e personale rapporto tra Michele Greco ed il Sen.Andreotti non ha neppure accennato uno soltanto delle decine di collaboratori esaminati nel presente dibattimento, neppure coloro che operavano, con lo stesso "rango" del Greco, ai vertici di Cosa Nostra (Cancemi, Di Carlo, Di Maggio, Cucuzza, Sinacori) o che per la loro lunga militanza hanno dimostrato di avere molte approfondite conoscenze su aspetti anche particolarmente delicati o riservati del sodalizio mafioso (Buscetta, Calderone, Marino Mannoia, Siino) .
Nulla e’ stato da costoro riferito in merito a questo rapporto di asserita diretta conoscenza ed abituale frequentazione tra Giulio Andreotti e Michele Greco.
La generica affermazione di Giovanni Brusca che avrebbe dovuto, ad avviso del P.M., riscontrare l’esistenza di rapporti tra Michele Greco e Giulio Andreotti, non e’ stata ritenuta invece idonea, per le ragioni analiticamente esposte nella parte della sentenza che di essa si occupa, a fornire quel riscontro che avrebbe dovuto essere di ben altra natura e consistenza per assumere un valore processuale apprezzabile.
Non essendo stata adeguatamente riscontrata la dichiarazione "de relato" di Benedetto D’Agostino, la stessa risulta pertanto insufficiente per potere pervenire alla conclusione dell’esistenza di rapporti diretti e personali tra Giulio Andreotti e Michele Greco.
11) In ordine alle dichiarazioni del teste Vito Di Maggio sul presunto incontro a Catania nella primavera – estate del 1979 tra Giulio Andreotti e Benedetto Santapaola, cui partecipo’ anche l’on. Salvo Lima, e’ stato accertato che il teste, indotto inconsapevolmente dalla volonta’ di rendersi comunque utile alle forze di polizia ed alla magistratura, ha, con numerose imprecisioni, rappresentato e riferito come certezze quelle che si sono rivelate invece soltanto vaghe ed errate impressioni, riferendo fatti talora in maniera non del tutto corrispondente alla realta’.
A seguito del suo esame dibattimentale e’ stato possibile accertare invero che l’incontro riferito sarebbe avvenuto tra il 20 ed il 30 giugno del 1979, ma l’esame degli impegni del Sen.Andreotti nel periodo indicato rende assolutamente impossibile ipotizzare un viaggio aereo anche di poche ore dell’imputato sino a Catania.
Anche l’unico giorno indicato dal P.M. (lunedi’ 25 giugno 1979) nel periodo di riferimento del teste Di Maggio (20 giugno – 30 giugno 1979) e’ risultato del tutto incompatibile con la tesi dell’effettuazione di un viaggio "lampo" a Catania.
La testimonianza del teste Ambasciatore Riccardo Sessa avvalora la tesi dell’assoluta impossibilita’ anche di un viaggio compiuto il giorno 1 luglio 1979 con le modalita’ adombrate dal P.M. che avrebbero comportato l’assenza del Sen.Andreotti dalla capitale e dai suoi impegni di Presidente del Consiglio in carica a quell’epoca.
In conclusione Giulio Andreotti non poteva essere e non era a Catania dinanzi all’Hotel Nettuno quel pomeriggio di fine giugno del 1979 in cui il teste Vito Di Maggio assume di averlo visto.
Ne consegue che il teste, in quei pochi secondi che afferma di avere osservato, identificandola per l’On.Andreotti, la persona seduta all’interno di una vettura nel parcheggio antistante l’albergo, e’ incorso ancora una volta in un errore (come per i casi gia’ esaminati di Buscetta e Pulvirenti).
Tutte le considerazioni svolte e le risultanze dibattimentali testimoniali e documentali esaminate dimostrano quindi inconfutabilmente che l’incontro nel giugno del 1979 tra l’On.Andreotti e Nitto Santapaola, riferito dal teste Vito Di Maggio, non e’ mai avvenuto.
12) Anche i due presunti incontri del sen. Andreotti con Stefano Bontate ed altri esponenti di Cosa Nostra a Catania e Palermo, strettamente collegati alla causale dell’omicidio del Presidente della Regione Siciliana on. Piersanti Mattarella, avvenuto a Palermo il 6 gennaio del 1980, non sono stati provati dall’accusa.
I riferimenti temporali forniti da Francesco Marino Mannoia in ordine all’epoca in cui era avvenuto il primo incontro sono risultati sempre caratterizzati da estrema genericita’ ed approssimazione, avendo il Marino Mannoia parlato soltanto di primavera-estate del 1979, dopo l’omicidio di Michele Reina (commesso il 9 marzo 1979) e dunque di un periodo esteso ben sei mesi (da marzo a settembre).
Non si e’ riusciti neppure ad individuare almeno il mese o i due-tre mesi nei quali circoscrivere la ricerca non avendo il Marino Mannoia mai fornito sul punto alcuna minima indicazione cosi’ come rilevato anche a proposito del secondo incontro cui egli assume di avere personalmente partecipato.
Seppure per la prima ed unica volta ammesso ad un incontro con uno dei piu’ noti ed importanti uomini politici del paese Francesco Marino Mannoia non ha mantenuto il minimo ricordo neppure del mese in cui cio’ avvenne.
Per la individuazione del periodo nel quale collocare il primo incontro e’ stato decisivo Angelo Siino il quale, con una progressione mnemonica agevolata da alcuni preziosi riferimenti offerti dal P.M., e’ riuscito ad individuare, pur con un comprensibile margine di approssimazione, il periodo di tempo che interessa.
Rinviando alla parte della sentenza che si occupa di tale specifica ricostruzione, e’ sufficiente in questa sede rammentare che secondo Angelo Siino l’episodio si e’ svolto certamente tra la fine di giugno ed i primi giorni di luglio del 1979.
All’esito dell’analitica disamina delle risultanze processuali e’ emerso che domenica 8 luglio 1979 e’ l’ultimo giorno possibile indicato dal Siino che ha parlato dei "primissimi" o dei "primi" giorni di luglio (...Allora senza dubbio massimo allora giugno, luglio, primissimi di luglio…tra la fine di giugno e i primi di luglio……può essere stato luglio, i primi giorni di luglio. Certamente non dopo i primi giorni di luglio, massimo sette, otto, perchè poi io partivo per preparare le gare").
Ma l’accertata conseguente compatibilita’ generica di tale giornata con il presunto viaggio di Andreotti non puo’ ritenersi sufficiente a riscontrare la tesi dell’accusa che resta priva di ogni ulteriore elemento di supporto.
Si e’ infatti tra l’altro rilevato che l’8 luglio e’ la domenica immediatamente precedente al 15 luglio in cui ebbe luogo la "12 ore di Campobello" e che lo stesso Siino ha precisato che solitamente, proprio nelle domeniche antecedenti le competizioni automobilistiche cui egli partecipava, era solito recarsi sul posto della gara per effettuare con il suo copilota prove e ricognizioni del percorso ("…io utilizzavo le giornate di week-end precedenti, per esempio se era sabato e domenica, utilizzavo i sabato e domenica per fare delle ricognizioni per questa gara….io andavo lì intorno a venerdì, giovedì per le prove punzonature e dedicavo alle prove i week-end precedenti…).
Il Siino ha altresi’ ricordato nel corso dell’esame reso a Perugia che quell’anno egli era stato particolarmente impegnato negli allenamenti in vista di quella competizione ("…si, perche’ c’era stato il fatto che c’era l’apertura della caccia a giugno e praticamente poi io avevo partecipato a una gara automobilistica che mi aveva impegnato notevolmente per gli allenamenti, per le ricognizioni e cose di questo genere…").
Il Siino peraltro non ha mai precisato che l’incontro di cui ha parlato fosse avvenuto di domenica.
Se l’episodio di che trattasi fosse infatti avvenuto quella domenica 8 luglio 1979, egli avrebbe un ricordo piu’ nitido ancorato al fatto che, contrariamente alle sue abitudini sportive, egli quella domenica immediatamente precedente la competizione, invece che essere come di consueto sul percorso di gara a Campobello a fare con il copilota le solite ricognizioni e prove, si era invece recato ad una battuta di caccia nel catanese, ovvero dalla parte opposta della Sicilia.
Tutte le considerazioni svolte portano dunque ad escludere che l’incontro sia avvenuto proprio quella domenica 8 luglio 1979.
Contrariamente a quanto evidenziato dal P.M. con riferimento ad altri giorni (1 luglio in particolare), inoltre, né per la data dell’8 luglio, né per altri eventuali giorni del periodo in esame e’ stato individuato dall’accusa un volo aereo "possibile" al quale ricollegare il necessario viaggio dell’imputato in Sicilia.
La prova e’ risultata pertanto palesemente incompleta anche sotto tale specifico aspetto, di guisa che, ove si volesse collocare il presunto incontro a "La Scia" proprio in quella domenica (8 luglio 1979), o in un qualsiasi altro giorno del periodo esaminato, si dovrebbe ipotizzare che il viaggio dell’allora Presidente del Consiglio in carica sarebbe avvenuto con la dolosa e preordinata cancellazione di ogni pur minima traccia e dunque con l’attiva compiacenza e connivenza della scorta e del personale addetto sia all’aeroporto di partenza che a quello di arrivo.
Ma anche in tale ipotesi la tesi accusatoria risulta fondata esclusivamente su una mera "possibilita’" o "compatibilita’", che evidenzia soltanto che un fatto puo’ essere accaduto, ma mai che esso sia necessariamente ed effettivamente accaduto.
Ancora una volta dunque e’ stata formulata una mera ipotesi assolutamente inidonea ad essere posta come fondamento della ricostruzione di un fatto, la cui prova avrebbe necessitato invece di incontestabili elementi dimostrativi che nella specie mancano del tutto.
Se, poi, il motivo di tale presunto incontro che aveva imposto una vera e propria convocazione di Andreotti a Catania, nella ricostruzione del Marino Mannoia, fosse stato realmente quello di fare intervenire l’importante uomo politico su Piersanti Mattarella allo scopo di fargli mutare la linea di condotta politica ed amministrativa che confliggeva con gli interessi di Cosa Nostra, non si e’ neppure riusciti a dimostrare a qual titolo e con quali strumenti l’imputato avrebbe dovuto e potuto fare cio’ che gli veniva richiesto.
Non e’ stato invero acquisito alcun concreto elemento che possa fare ipotizzare che l’on. Piersanti Mattarella fosse un soggetto influenzabile dall’on. Andreotti, ne’ risultano prove che possano comunque dimostrare che un incontro o contatto tra i due vi sia stato, dopo il presunto incontro a Catania e prima dell’omicidio dell’uomo politico siciliano.
Tutte le considerazioni svolte e le risultanze dibattimentali testimoniali e documentali esaminate dimostrano pertanto inconfutabilmente che la tesi di accusa dell’incontro nel 1979 tra l’On.Andreotti e numerosi esponenti di Cosa Nostra, di cui hanno parlato (entrambi "de relato") Francesco Marino Mannoia, per averlo appreso da Stefano Bontate, ed Angelo Siino, cui fu detto da un soggetto non identificato ("u cchiu’"), non ha trovato i necessari riscontri probatori.
Francesco Marino Mannoia ha affermato di essere stato successivamente testimone diretto di un secondo incontro dell’On.Andreotti con il Bontate, anch’esso direttamente collegato, sotto il profilo della causale e della ricostruzione dell’intera vicenda, al primo incontro di Catania che, come si e’ visto, non e’ stato ritenuto dal Collegio adeguatamente riscontrato.
Proprio l’omessa dimostrazione probatoria dell’incontro che precedette l’omicidio Mattarella, gia’ inficia la credibilita’ complessiva della ricostruzione dei fatti operata dal Marino Mannoia.
La verifica della dichiarazione di Marino Mannoia, assolutamente isolata non essendo stata confermata da altre dichiarazioni di collaboranti, e’ stata particolarmente rigorosa alla stregua dei parametri di cui all’art.192 comma 3 c.p.p. alla ricerca di quei riscontri solidi ed inequivoci, a conferma dell’attendibilita’ del dichiarante, che potessero compensare sia l’unicita’ dell’accusa sia la complessiva genericita’ del collaborante.
L’accusa ha ritenuto di valorizzare quale riscontro la descrizione della villa in cui sarebbe avvenuto l’incontro in esame, individuata nel corso delle indagini, grazie alle dettagliate indicazioni fornite dal collaborante che l’ha poi riconosciuta senza esitazioni, in quella sita in localita’ Altarello di Baida nella disponibilita’ di Salvatore Inzerillo.
Ma la descrizione della villa, risultata esatta, e le ulteriori indicazioni costituiscono esclusivamente il riscontro alla esistenza della villa stessa e non possono certamente rappresentare parametro utile di verifica dell’attendibilita’ del racconto, e dunque della presenza in quel luogo del Sen.Andreotti, per la semplice ragione che lo stesso Marino Mannoia ha ammesso di essersi recato in quella villa piu’ volte sia prima che dopo il presunto riferito incontro con l’imputato.
E’ stato altresi’ evidenziato come il racconto di Marino Mannoia difetti di un elemento di primario rilievo quale e’ quello della esatta collocazione temporale dell’episodio.
Nonostante quella riferita dal collaborante sia la prima ed unica occasione nella quale egli assume di avere personalmente visto l’importante e noto uomo politico, Marino Mannoia non e’ stato in grado di riferire alcunche’ di preciso sull’epoca di quell’incontro, neppure con un comprensibile margine di approssimazione.
Cio’ ha imposto al Collegio la ricerca del riscontro piu’ significativo alla riferita presenza del Sen.Andreotti nell’occasione descritta da Marino Mannoia, ovvero di un elemento apprezzabile di prova che potesse dimostrare un effettivo viaggio dell’imputato in Sicilia nel periodo pur generico indicato dall’accusa.
Marino Mannoia ha riferito di avere saputo da Stefano Bontate che quel giorno Andreotti era giunto a Trapani con un aereo affittato o messo a disposizione dai Salvo, o comunque nella loro disponibilita’.
Il P.M. ha ritenuto di avere dimostrato la fondatezza dell’accusa assumendo che, pur non essendo stata acquisita la prova di viaggi di Andreotti in Sicilia nel periodo indicato, sarebbe stata comunque acquisita prova sufficiente del fatto che l’imputato era nelle condizioni di effettuare un viaggio segreto del quale non restava alcuna traccia documentale.
Ma a supporto della ipotesi accusatoria non e’ stata dedotta la prova di un viaggio dell’imputato che riscontrasse l’accusa del Marino Mannoia, bensi’ la prova del fatto che non tutti i viaggi di Andreotti hanno lasciato tracce documentate.
Se dunque la presenza di Andreotti a Palermo era una ipotesi da verificare e riscontrare, all’esito delle approfondite indagini e di tutti i complessi accertamenti effettuati, si e’ comunque rimasti solo alla mera ipotesi originaria: Andreotti puo’ essersi recato a Palermo nell’ampio arco di tempo indicato dal Marino Mannoia in quanto puo’ avere effettuato un viaggio privo di tracce documentali.
La ricerca finalizzata alla individuazione di un atterraggio a Trapani nella primavera del 1980 di un aereo con a bordo l’on.Andreotti non ha dato esiti apprezzabili anche in ragione del fatto che non esiste piu’ la documentazione relativa all’aeroporto militare di Trapani Birgi in quanto, in base alla normativa vigente, la documentazione sui voli viene distrutta dopo novanta giorni.
Non hanno avuto esito positivo in particolare proprio quelle ulteriori indagini che sarebbero state necessarie per individuare i due velivoli PA20 e DA20 che nel mese di aprile del 1980 effettuarono un atterraggio a Trapani senza essere registrati dal personale civile dell’aeroporto.
Non sono stati individuati i velivoli di quel tipo che erano in circolazione nell’aprile del 1980 e le relative proprieta’, ne’ sono stati compiuti i conseguenti accertamenti che avrebbero forse consentito di verificare, sia pure con qualche approssimazione, anche attraverso i libretti di volo dei relativi piloti, se effettivamente quei velivoli avevano effettuato in quel periodo atterraggi all’aeroporto di Trapani Birgi.
La necessita’ di riscontrare specificamente le dichiarazioni di Francesco Marino Mannoia in ordine al presunto atterraggio di Andreotti all’aeroporto di Trapani Birgi rendeva essenziale ed ineludibile la dimostrazione del fatto oggetto del tema di prova ovvero che, secondo la ipotesi prospettata dal P.M., tale atterraggio fosse avvenuto proprio con uno dei due voli non registrati nell’aprile del 1980.
La semplice circostanza, invero, che sia stato individuato, sia pure indirettamente attraverso un prospetto statistico, l’atterraggio nel mese di aprile del 1980 di due aerei di tipo privato (PA20 e DA20) senza che ne sia stata fatta comunicazione alla Direzione Civile dell’aeroporto, non e’ infatti da sola sufficiente a riscontrare adeguatamente cio’ che afferma Marino Mannoia ovvero che uno di quei due voli fosse stato organizzato dai Salvo e che su uno di quei due velivoli vi fosse proprio l’odierno imputato.
All’esito della pur approfondita indagine svolta dal P.M. e’ rimasta pertanto una palese insufficienza del compendio probatorio acquisito che dimostra solo una mera possibilita’, e che e’ dunque inidoneo a supportare compiutamente ed univocamente la isolata dichiarazione di Francesco Marino Mannoia.
Le indicazioni del collaborante sono rimaste prive di quei riscontri che sono necessari al fine di attestare l’attendibilita’ del suo racconto affidato dunque alle sole sue dichiarazioni, non prive, come si e’ analiticamente evidenziato in altra parte della sentenza, di genericita’ (rispetto al dato temporale dell’episodio) e di contraddittorieta’ complessiva, essendo venuta meno anche e soprattutto la prova del pregresso incontro tra Bontate ed Andreotti a Catania che nella ricostruzione della intera vicenda risulta evidentemente prodromico, anche sul piano logico e causale, rispetto alla riunione nella villa di Salvatore Inzerillo .
Nella ricostruzione del Marino Mannoia in ordine alla causale dell’omicidio di Piersanti Mattarella assume peraltro un ruolo centrale l’affermazione secondo cui l’uomo politico era stato ucciso anche per un suo presunto intollerabile "voltafaccia" essendo stato in passato in rapporti "intimi" e "amichevoli" sia con i cugini Salvo che con Stefano Bontate ai quali "non lesinava i favori" .
Ma quando si e’ trattato di specificare la natura di questi rapporti "amichevoli" e soprattutto i "favori" che il Presidente Piersanti Mattarella non avrebbe "lesinato" sia ai cugini Salvo che a Stefano Bontate, la dichiarazione del Marino Mannoia e’ rimasta attestata su una assoluta genericita’ impedendo qualsiasi utile e doverosa verifica.
Nella impostazione accusatoria la stessa presunta riunione di Catania con il Sen.Andreotti aveva, secondo le dichiarazioni "de relato" di Francesco Marino Mannoia, proprio lo scopo di indurre l’imputato ad intervenire su Piersanti Mattarella al fine di fargli cambiare la sua recente condotta giudicata confliggente con gli interessi illeciti di Cosa Nostra.
Orbene, proprio questo punto centrale della prospettazione del Marino Mannoia e’ stato smentito dalle risultanze processuali, nulla essendo emerso in ordine a pregressi rapporti "intimi" ed "amichevoli" di Piersanti Mattarella con i cugini Salvo o con Stefano Bontate, ne’ tantomeno in merito ai pretesi favori che costui non avrebbe "lesinato" a vantaggio dei predetti.
E’ stata per contro acquisita la prova di una costante conflittualita’ tra i cugini Salvo e Piersanti Mattarella la cui azione politica e di rinnovamento contrastava insanabilmente gli interessi economici e politici dei potenti esattori di Salemi.
Accusare allora Piersanti Mattarella, come ha fatto Marino Mannoia – il quale sul punto si limita a riportare i giudizi espressigli da Stefano Bontate - di avere, almeno in un primo momento della sua vita politica, non solo intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo, e persino con il capomafia Stefano Bontate, ma addirittura fatto favori di ogni tipo a costoro, e’ risultata affermazione che, lungi dall’avere trovato riscontro al dibattimento, e’ stata manifestamente ed univocamente smentita dalle risultanze processuali acquisite.
Anche sotto tale profilo, quindi, la ricostruzione prospettata dal Marino Mannoia e’ priva dei necessari riscontri per essere ritenuta attendibile.
Sussiste dunque, all’esito dell’analitica disamina delle risultanze processuali acquisite al dibattimento, una palese incompletezza ed insufficienza del quadro probatorio offerto a riscontro delle dichiarazioni del Marino Mannoia in ordine al presunto incontro nella primavera del 1980 tra l’On.Giulio Andreotti e Stefano Bontate rispetto al quale la sola testimonianza, ancorche’ asseritamente "de visu", del collaborante impone, in mancanza di ogni necessario elemento che la sostenga, di ritenere solo "possibile", ma non adeguatamente provato, l’episodio oggetto del tema di prova.
13) In ordine all’intervento che sarebbe stato compiuto dall’on. Lima e dal sen. Andreotti per ottenere il trasferimento di alcuni detenuti siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara nell’anno 1984 si e’ rilevato che gli elementi probatori acquisiti offrono un puntuale riscontro alle dichiarazioni rese dal collaborante Gaetano Costa in ordine al contesto in cui trovarono origine e sviluppo i suoi rapporti con il Bagarella, alle manifestazioni di protesta organizzate presso la Casa di Reclusione di Pianosa, all’identità dei destinatari del provvedimento di trasferimento, alla collocazione cronologica dei fatti.
E’ emersa, poi, l’assoluta anomalia del provvedimento con cui venne disposto il trasferimento dei detenuti, senza alcuna indicazione di ragioni giustificative ed in carenza di qualsiasi atto presupposto.
Il carattere anomalo del provvedimento non poteva certamente essere noto al Costa, trattandosi di un atto trasmesso riservatamente dal Ministero di Grazia e Giustizia alla Direzione della Casa di Reclusione di Pianosa.
La presenza, nel provvedimento, di una effettiva e rilevante anomalia - non altrimenti conoscibile e pienamente coerente con l’assunto secondo cui il trasferimento fu disposto per effetto di un intervento politico, esplicato a vantaggio di esponenti della criminalità organizzata siciliana - costituisce, pertanto, un preciso riscontro a quanto il collaborante ha affermato di avere appreso dal Bagarella.
Deve tuttavia rilevarsi che non sono stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante, da cui possa trarsi il sicuro convincimento dell’esattezza del riferimento del fatto delittuoso alla persona dell’imputato.
In assenza quindi di riscontri riferibili in modo specifico alla posizione dell’imputato, non può ritenersi sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento nell’episodio in esame.
14) Sulla base della testimonianza resa dal Sovrintendente Capo di P.S. Francesco Stramandino, e’ certo che vi fu un colloquio riservato tra il sen. Giulio Andreotti e Andrea Manciaracina, svoltosi all’Hotel Hopps di Mazara del Vallo in data 19 agosto 1985.
E possibile che, nel corso del suddetto incontro, siano stati trattati argomenti che in qualche modo rientravano nella sfera di interessi dell’organizzazione mafiosa, ma manca qualsiasi elemento che consenta di ricostruire il contenuto del colloquio.
Nulla, infatti, è emerso in merito alle richieste formulate, in questa occasione, da Andrea Manciaracina, ed alle risposte date dal sen. Andreotti.
Né si ravvisano, nel successivo comportamento tenuto dal sen. Andreotti, specifici elementi sintomatici di una sua adesione alle istanze prospettate dal Manciaracina.
Con riferimento all’episodio in esame manca dunque la prova della incidenza causale assunta dall’intervento dell’imputato rispetto alla esistenza o al rafforzamento dell’associazione di tipo mafioso (nel suo complesso o in un suo determinato settore), in una fase "patologica", o, comunque, anormale e particolarmente difficile della sua vita.
Non può, infatti, escludersi l’eventualità che il sen. Andreotti abbia opposto un rifiuto alle richieste avanzate da Andrea Manciaracina (eventualità, questa, che preclude la configurabilità di una condotta punibile ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p.).
La inverosimile ricostruzione dell’episodio offerta dall’imputato potrebbe, inoltre, ricollegarsi non alla coscienza dell’illiceità del contegno da lui serbato in tale circostanza, bensì, semplicemente, al suo intento di non offuscare la propria immagine pubblica ammettendo di avere incontrato un soggetto strettamente collegato alla criminalità organizzata e di avere conferito con lui in modo assolutamente riservato.
Né può affermarsi che un singolo incontro, di contenuto indeterminato, con un soggetto legato al vertice di "Cosa Nostra", denoti, di per sé, l’instaurazione di un rapporto di stabile e sistematica collaborazione, con la realizzazione di comportamenti che abbiano arrecato vantaggio all'illecito sodalizio.
Si tratta, infatti, di un episodio che, se non accompagnato da ulteriori fatti dotati di significatività e concludenza in termini di affectio societatis, non manifesta in termini di certezza l’esistenza di un vincolo associativo dell’imputato con l’organizzazione mafiosa.
15) Il presunto incontro verificatosi a Palermo nel 1987 tra l’imputato e Salvatore Riina nella prospettazione dell’accusa doveva dimostrare l’esistenza anche alla fine degli anni ’80 di intensi rapporti tra Giulio Andreotti e l’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra.
L’accusa ha trovato fondamento nelle dichiarazioni di Baldassare Di Maggio che a quell’incontro assume di avere accompagnato Salvatore Riina e di essere stato quindi testimone diretto.
Le dichiarazioni di Baldassare Di Maggio tuttavia sono risultate in piu’ punti contraddittorie sia nel corso delle indagini che al dibattimento anche in ragione del fatto che il predetto all’inizio della sua collaborazione ha volutamente taciuto quanto a sua conoscenza sull’incontro tra Andreotti e Riina e su cio’ che poteva comunque indurlo a riferire di tale incontro.
Sono stati rilevati molteplici contrasti nel raffronto tra le varie dichiarazioni rese dal collaborante nel tempo e con riferimento a vari punti: i rapporti e gli incontri con i cugini Salvo; la conoscenza con l’on.Lima; la collocazione temporale dell’incontro tra Andreotti e Salvatore Riina a casa di Ignazio Salvo; l’oggetto della conversazione tra Andreotti e Riina; la durata e le modalita’ dell’incontro.
Definiti, sia pure in termini sempre piuttosto approssimativi, sia la durata della presunta presenza di Andreotti a casa di Ignazio Salvo (da due ore a tre ore e mezza), sia il relativo orario (tra le 14,30/15,30 e le 16,30/19), si e’ proceduto a verificare se tali tempi e orari fossero o meno compatibili con i movimenti e gli impegni accertati dell’imputato in quel pomeriggio del 20 settembre 1987 che costituisce la data che l’accusa ha privilegiato rispetto a tutte le altre possibili.
Orbene, in esito a tale verifica e’ rimasta del tutto esclusa la possibilita’ che l’incontro sia avvenuto il 20 settembre 1987, anche sulla base dell’assoluta e palese incompatibilita’ tra la versione del Di Maggio e quella del giornalista Alberto Sensini che proprio quel pomeriggio intervisto’ il Sen.Andreotti.
E’ stato invero accertato, sia pure in termini di comprensibile approssimazione, che l’intervista fu rilasciata dal Sen.Andreotti al Sensini tra le 15,30 e le 16,30 (o al massimo le 17,00) e che duro’ circa 45 minuti.
Nell’esame reso dinanzi alla Corte di Assise di Perugia il Di Maggio ha affermato che egli giunse con il Riina a casa di Ignazio Salvo, trovandovi il Sen. Andreotti, alle ore 15,30, di guisa che la durata minima dell’incontro (due ore) rende del tutto impossibile una presenza dell’imputato nella sua stanza a Villa Igiea entro le ore 17.
Ma anche un ipotizzabile arrivo a casa di Ignazio Salvo verso le ore 15 non porta a conclusioni diverse a fronte di dichiarazioni del Di Maggio che calcolano la durata dell’incontro in misura, come si e’ analiticamente dimostrato, piu’ spesso prossima a 3 ore che a 2 ore.
Il 20 settembre 1987 Giulio Andreotti non poteva dunque essere a casa di Ignazio Salvo nelle ore indicate da Baldassare Di Maggio.
Quanto alla possibilita’ che l’incontro possa essersi svolto in altra data, deve rilevarsi come la manifesta genericita’ e vaghezza, gia’ ampiamente esaminata ed evidenziata, dei riferimenti di natura temporale offerti dal Di Maggio rendono pressoché impossibile individuare – contrariamente a quanto ritiene il P.M. che lo colloca con assoluta certezza nel mese di settembre del 1987 - persino il periodo o la stagione di tale presunto incontro, se non addirittura l’anno.
Al di la’ infatti dell’altalenante sequenza di indicazioni temporali fornite dal Di Maggio, che fanno dubitare non solo del mese e della stagione (il Di Maggio ha parlato anche di "fine primavera" e di periodo anteriore alle elezioni del giugno 1987), ma in alcuni passaggi persino della esatta individuazione dell’anno 1987 (si rammenti il riferimento all’omicidio Dragotto del settembre del 1988), non puo’ sicuramente ritenersi provato il presunto riferito incontro sulla base delle isolate e contraddittorie dichiarazioni di un soggetto la cui inattendibilita’ intrinseca, non solo nei riferimenti di natura temporale e cronologica, e’ stata ampiamente evidenziata.
Ancora una volta, peraltro, si dovrebbe ipotizzare che l’imputato si e’ recato a Palermo con un volo di cui non e’ rimasta traccia documentale con il risultato – gia’ valutato in altre parti della sentenza a proposito di altri precedenti presunti incontri cui l’on.Andreotti avrebbe presenziato – che cio’ che resta una mera ipotesi dovrebbe essere trasformata in quel necessario solido riscontro che invece e’ del tutto mancante.
I riscontri di carattere oggettivo prospettati dal P.M. a supporto del racconto del Di Maggio sono stati in particolare due: la descrizione della casa di Ignazio Salvo e delle modalita’ riservate di accesso ad essa, nonche’ la presenza di Paolo Rabito; il contenuto di una telefonata intercettata tra il Rabito e la di lui madre.
Ma e’ stato lo stesso Baldassare Di Maggio ad avere ripetutamente ammesso che egli si era gia’ recato almeno due volte a casa di Ignazio Salvo seguendo lo stesso identico percorso che egli poi ha descritto a proposito dell’incontro tra Andreotti e Riina, e con l’accompagnamento proprio di quel Paolo Rabito che li avrebbe asseritamente assistiti anche nell’episodio che rileva nel presente processo.
Il fatto dunque che Baldassare Di Maggio era gia’ stato all’interno dell’abitazione di Ignazio Salvo per almeno due volte, accedendovi peraltro con Paolo Rabito e attraverso lo stesso percorso che poi ha descritto a proposito del presunto incontro tra Andreotti e Riina, dimostra che il dichiarante conosceva perfettamente la situazione dei luoghi di guisa che la descrizione che egli ne ha fatto e’ del tutto priva di rilievo rispetto all’esigenza di riscontrare le sue rivelazioni in ordine al presunto incontro riguardante specificamente l’on. Giulio Andreotti.
In conformita’ alla giurisprudenza della Suprema Corte e’ stato invero evidenziato che gli elementi descrittivi del fatto o del suo autore intrinseci alla chiamata in correita' e da essa stessa mutuati non possono, anche se positivamente verificati, costituire elementi di riscontro poiche' nulla aggiungono alla chiamata ne' la rafforzano oggettivamente e dall'esterno ma dimostrano solo la conoscenza da parte del dichiarante di particolari che, tuttavia, non avvincono l'accusato al reato (Cfr. Cass. Sez. IV sent. n.433 del 28 marzo 1998 in tema di applicabilita' di misure cautelari personali: nella fattispecie si trattava del riconoscimento fotografico e dell'indicazione dell'abitazione).
Identiche considerazioni valgono anche riguardo all’indicazione del Di Maggio concernente la presenza di Paolo Rabito, ovvero della stessa persona che gia’ in precedenza lo aveva accompagnato fino all’abitazione di Ignazio Salvo.
Il Rabito infatti era solito farsi trovare in loco quando Ignazio Salvo riceveva a casa esponenti dell’associazione mafiosa come e’ emerso anche dalle convergenti dichiarazioni di Giovanni Brusca e Vincenzo Sinacori che hanno entrambi confermato la suddetta circostanza, quest’ultimo precisando anche che il Rabito era persino in possesso della chiave che azionava l’ascensore interno e conduceva direttamente all’interno dell’abitazione del Salvo.
Il valore indiziario della conversazione telefonica intercettata sulla utenza in uso a Scimemi Maria, madre di Paolo Rabito, alle ore 13,08 del 13 maggio 1993, non e’ stato ritenuto idoneo a colmare le rilevanti carenze dell’accusa rimasta pertanto priva di validi riscontri.
Peraltro, proprio in epoca contestuale e successiva al suo primo esame dibattimentale (dicembre 1996), la complessiva attendibilita’ del Di Maggio - nuovamente tratto in arresto nell’ottobre del 1997 per gravissimi reati tra i quali anche omicidi - e’ stata messa in discussione essendo state accertate varie dichiarazioni menzognere, talora ammesse dallo stesso interessato, una determinazione piu’ volte esplicitata di calunnia, e progetti (realizzati) di inquinamento di processi attraverso deposizioni concordate con altri collaboratori.
Baldassare di Maggio ha ammesso di avere avuto propositi calunniosi; ha dimostrato ampiamente di sapere mentire e lo ha fatto ripetutamente anche dinanzi a questo Tribunale accreditando di se’ l’immagine di persona ormai lontana dal crimine e dal suo ambiente mentre nello stesso periodo della sua prima deposizione era gia’ coinvolto nella ripresa di plurime e gravi attivita’ criminose proprio a San Giuseppe Jato suo paese d’origine e centro dei suoi illeciti interessi; ha svolto attiva e proficua opera di inquinamento processuale riuscendo a coinvolgere altri due collaboratori (La Barbera Gioacchino e Di Matteo Mario Santo) nell’ "aggiustamento" di un processo che coinvolgeva un suo correo, Maniscalco Giuseppe, assolto soltanto in ragione della concertata deposizione dei tre in suo favore, cosi’ ottenendone l’inserimento in quella cosca mafiosa che il Di Maggio aveva ricostituito ed il coinvolgimento in gravissimi atti criminosi, tra i quali anche omicidi, che il Maniscalco stesso, tratto in arresto, ha infine confessato.
Giova peraltro evidenziare che lo stesso Di Maggio, a prescindere dalle presunte pressioni operate nei suoi confronti per ottenerne la ritrattazione, aveva persino ipotizzato di utilizzare le dichiarazioni accusatorie gia’ rese a carico del Sen. Giulio Andreotti come una sorta di "salvacondotto" a garanzia dell’impunita’ per i gravissimi delitti che egli aveva ripreso a commettere approfittando della riacquistata liberta’ seguita alla sua collaborazione.
il Di Maggio infatti manifesto’ l’intenzione di ritrattare le sue dichiarazioni a carico del Sen. Andreotti e di accusare calunniosamente i pubblici ministeri del presente processo nell’ipotesi in cui fosse stato oggetto di provvedimenti restrittivi a causa delle nuove attivita’ delittuose da lui poste in essere o nel caso in cui avessero proseguito le indagini nei confronti del di lui figlio sospettato per un omicidio.
La inattendibilita’ intrinseca del racconto del Di Maggio, pieno di palesi contrasti e reiterate contraddizioni, e la carenza di adeguati ed univoci riscontri oggettivi, inducono pertanto a concludere che il fatto posto a fondamento dell’accusa (incontro tra Andreotti e Riina) non e’ stato sufficientemente provato.
Ne’ le dichiarazioni di Brusca Emanuele e di Brusca Enzo Salvatore possono ritenersi valido e convincente riscontro alle accuse del Di Maggio.
E’ stato invero dimostrato che nella versione di Brusca Enzo Salvatore ben prima delle elezioni del giugno del 1987, e senza alcun riferimento all’esito delle votazioni di quell’anno - come invece ha sostenuto il P.M. utilizzando le pur contraddittorie dichiarazioni del Di Maggio e quelle, di cui appresso ci si occupera’, di Emanuele Brusca – Andreotti aveva sollecitato un incontro con Riina ed aveva fatto sapere che avrebbe approfittato del riposo per il pranzo per congedare dall’albergo la scorta e presentarsi all’appuntamento.
La palese incompatibilita’ di tale versione con le dichiarazioni del Di Maggio emerge incontestabilmente ove si rammenti che secondo quest’ultimo fu Riina, proprio tramite il Di Maggio, a chiedere ad Ignazio Salvo la fissazione di un appuntamento con Andreotti e che l’incontro poi effettivamente avvenne 15 giorni o un mese dopo.
Se si considera che il P.M., come si e’ detto, colloca l’incontro tra il Riina e l’imputato in termini di assoluta certezza nel mese di settembre del 1987, risulta evidente la completa divergenza tra i fatti riferiti da Brusca Enzo Salvatore, asseritamente avvenuti diversi mesi prima, e la tesi accusatoria.
Il P.M. peraltro ritiene, come si e’ detto, che l’incontro avvenne quasi certamente domenica 20 settembre 1987 in occasione della presenza di Andreotti a Palermo per la Festa dell’Amicizia della DC, laddove Brusca Enzo Salvatore sostiene per contro di avere sentito il proprio fratello Emanuele parlare del casuale incontro con Di Maggio vestito elegantemente in una giornata di "settimana lavorante" ("mio fratello Emanuele andò dal Di Maggio vestito bene, cioè di settimana lavorante, lo trova elegante, vestito da cerimonia in sostanza").
Fu proprio il fatto di avere notato il Di Maggio "vestito da cerimonia" in un giorno lavorativo – cosa del tutto insolita - che colpi’ Brusca Emanuele facendogli dedurre che proprio quel giorno egli era impegnato nell’accompagnamento del Riina all’incontro con l’imputato a casa di Ignazio Salvo.
Se dunque si volesse prestare credito alle dichiarazioni di Brusca Enzo Salvatore sul punto, la tesi del P.M. - che individua in via principale come giorno dell’incontro tra Andreotti e Riina il 20 settembre 1987 – troverebbe una ulteriore smentita in quanto tale giorno era una domenica, mentre il predetto Brusca fa riferimento ad una giornata di "settimana lavorante".
E’ emerso poi con assoluta evidenza, dal complesso delle dichiarazioni, che Brusca Enzo Salvatore non era partecipe alle discussioni che intervenivano tra il fratello Emanuele ed il padre Bernardo e che pertanto egli, occasionale ascoltatore di discorsi altrui, condotti peraltro con la massima circospezione e ricorrendo spesso a cenni e mezze parole, ha soltanto carpito parti di quelle conversazioni.
Rispetto ai fatti narrati dal fratello Emanuele Brusca, diretto protagonista della conversazione con il padre Bernardo, la versione di Enzo Salvatore Brusca doveva dunque eventualmente risultare imprecisa o lacunosa.
Non e’ possibile che egli possa avere sentito ed abbia riferito – come in realta’ e’ avvenuto nel presente processo - frasi e fatti che invece il fratello Emanuele ha escluso categoricamente di avere mai pronunciato o riferito.
Proprio la critica disamina delle dichiarazioni di Brusca Emanuele ha invero evidenziato contrasti e divergenze profonde ed insanabili tra le versioni dei due fratelli, e tra queste ed il racconto gia’ esaminato del Di Maggio.
Brusca Emanuele ha peraltro fornito una versione in assoluto e stridente contrasto con quanto riferito nella sua prima dichiarazione, ovvero di avere appreso dell’incontro Riina-Andreotti solo il giorno stesso in cui gliene aveva parlato Di Maggio.
Le rilevate iniziali omissioni e divergenze sono risultate del tutto inspiegabili, soprattutto in un soggetto che aveva dimostrato nel suo primo interrogatorio di ricordare persino il mese e l’anno del riferito incontro, e minano fortemente la sua complessiva attendibilita’ intrinseca facendo fondatamente ritenere che le sue dichiarazioni, soprattutto quelle successive, possano essere state sostanzialmente adesive – ancorche’ con palesi contrasti – a quelle del fratello, e dunque tutt’affatto spontanee e credibili.
Ne e’ prova il fatto che al dibattimento Emanuele Brusca, che fino a quel momento aveva parlato dell’incontro con Di Maggio affermando che era avvenuto nel settembre del 1987, ha improvvisamente ricordato persino che era la fine di settembre di quell’anno, con una singolare coincidenza con la tesi dell’accusa secondo cui Riina ed Andreotti si incontrarono appunto il 20 settembre 1987.
Brusca Emanuele ha inoltre deposto come imputato di reato connesso, da cio’ scaturendo ex art.192 comma 3 c.p.p. l’esigenza di verifica della chiamata in correita’ o reita’ sia sotto il profilo della credibilita’ soggettiva, secondo i criteri piu’ volte enunciati (spontaneita’, disinteresse, costanza, assenza di condizionamenti, etc.), che di quella oggettiva sotto il profilo dell’accertata compiutezza, storicita’ e logicità della rappresentazione.
Brusca Emanuele, secondo quanto portato alla conoscenza di questo Tribunale, e per sua stessa affermazione, non e’ un collaboratore di giustizia non avendo reso dichiarazioni di particolare rilievo ai fini della individuazione di reati e degli autori degli stessi e nel corso del suo esame ha escluso di avere reso al P.M. altre dichiarazioni oltre quelle aventi ad oggetto i fatti di interesse nel presente processo.
Ma al di la’ dei dubbi sull’attendibilita’ intrinseca del dichiarante giova evidenziare che il racconto del Brusca Emanuele, lungi dal riscontrare le gia’ esaminate dichiarazioni del fratello Enzo Salvatore, ne diverge radicalmente proprio su punti essenziali, non potendo tale profondo ed insanabile contrasto giustificarsi solo con il fatto che quest’ultimo abbia potuto equivocare le parole pronunciate dai suoi due congiunti.
Sono state evidenziate parti rilevanti delle rivelazioni del Brusca Enzo Salvatore che per un verso non trovano la minima corrispondenza nel racconto del di lui fratello Emanuele, e per altro verso ricevono addirittura una esplicita smentita, di guisa che esse non possono che ritenersi – se si attribuisce credito a quest’ultimo – inventate.
E’ emersa infatti una innumerevole serie di profonde e radicali divergenze nelle due versioni (e per tali molteplici divergenze si rinvia alla parte della sentenza che le illustra analiticamente).
Brusca Enzo Salvatore, a mero titolo esemplificativo, ha riferito di avere chiaramente compreso, proprio sulla base dell’ascolto di piu’ colloqui, che il fratello Emanuele operava come un vero e proprio tramite tra il padre in carcere ed il Riina latitante il quale voleva appunto un parere dal Brusca Bernardo sulla richiesta di incontro che gli era pervenuta da Andreotti.
Emanuele Brusca ha invece escluso in maniera radicale di essere stato incaricato dal Riina di consultare il genitore in carcere per un parere sul detto programmato incontro, precisando che egli ne aveva parlato al padre solo di sua iniziativa, peraltro infrangendo una fondamentale regola di riservatezza propria di Cosa Nostra.
Il profondo e generalizzato contrasto che emerge tra le dichiarazioni dei due fratelli Brusca non puo’ semplicemente spiegarsi e risolversi, come sembra avere fatto il P.M., con il riconoscimento di un credito maggiore ad Emanuele, in quanto diretto interlocutore del padre e dunque diretto protagonista dell’intera vicenda, rispetto ad Enzo Salvatore, mero ascoltatore occasionale di discorsi altrui.
Proprio la differenza rimarcata dal P.M. porta alla conclusione che Emanuele Brusca, in quanto diretto protagonista, avrebbe dovuto conservare un maggiore e piu’ preciso ricordo della vicenda, ma in realta’ e’ avvenuto esattamente il contrario in quanto Emanuele Brusca non ha rammentato quasi nulla fino a quando non gli e’ stato contestato il contenuto delle dichiarazioni del fratello.
Mentre infatti Emanuele risulta del tutto sintetico nel riferire il contenuto del colloquio, laddove invece avrebbe dovuto ricordare molto di più proprio perché diretto protagonista del dialogo con il padre, il fratello Enzo, invece, lo sovrasta quanto a ricchezza di particolari, di contenuti, di rappresentazione, di scambio di frasi, di riferimento a specifiche situazioni, cui tuttavia Emanuele non solo non ha minimamente accennato, ma che ha anche escluso che siano mai stati oggetto di commenti da parte sua e da parte del padre.
Ne’ il contrasto puo’ essere spiegato con la possibilita’ che Enzo Salvatore non abbia sentito o abbia travisato le effettive parole pronunciate dal padre e dal fratello, soprattutto per quei numerosi casi in cui Emanuele Brusca ha del tutto escluso persino di avere mai pronunciato le frasi attribuitegli.
La critica disamina di tutte le risultanze dibattimentali fa dunque ritenere contraddittoria, ed in piu’ punti intrinsecamente inattendibile, la deposizione dei fratelli Enzo Salvatore ed Emanuele Brusca le cui rispettive versioni del medesimo fatto oltre che essere radicalmente divergenti su ogni minimo aspetto della vicenda, quanto a numero, modalita’, tempi e contenuto dei colloqui avuti con il padre, risultano altresi’ insanabilmente incompatibili anche con la ricostruzione dell’intero episodio che ne aveva gia’ fatto, in maniera altrettanto confusa e contraddittoria, lo stesso Baldassare Di Maggio.
L’unica conclusione possibile e’ che i due fratelli Brusca rendono versioni di un asserito medesimo episodio che oltre ad essere del tutto contrastanti tra loro, sono anche e soprattutto divergenti rispetto a quanto riferito da Baldassare Di Maggio delle cui dichiarazioni dunque non possono ritenersi neppure un utile riscontro.
La tesi di Emanuele Brusca secondo cui egli, proprio il giorno in cui era appena avvenuto l’incontro tra Andreotti e Riina, vide Baldassare Di Maggio il quale gliene parlo’, e’ stata radicalmente smentita in primo luogo proprio da quest’ultimo.
Il Di Maggio infatti, sia nella fase delle indagini preliminari che nel corso della sua prima articolata deposizione nel presente dibattimento (12 e 13 dicembre 1996), non aveva minimamente accennato al fatto di avere confidato a qualcuno di avere presenziato a quell’incontro anche perche’ il Riina gli aveva imposto il totale segreto su quanto accaduto.
Se una simile confidenza ad Emanuele Brusca egli invece avesse realmente fatto proprio lo stesso giorno dell’incontro tra Riina ed Andreotti, il suo ricordo sarebbe stato sollecitato nel momento in cui egli ha affermato che il Riina gli aveva imposto il totale silenzio su quanto aveva visto.
L’averne per contro parlato ad Emanuele Brusca costituiva una cosi’ grave violazione dell’ordine impartitogli dal Riina che ben difficilmente egli, consapevole del gravissimo rischio cui si era esposto con quella trasgressione, se ne sarebbe dimenticato.
Al Di Maggio peraltro erano ben noti i rapporti particolarmente intimi esistenti tra Bernardo Brusca e Salvatore Riina, con la conseguenza che egli avrebbe corso l’ulteriore rischio che Emanuele Brusca ne parlasse al padre e questi lo rivelasse al Riina.
La conferma della inverosimile versione del Brusca Emanuele deriva proprio dalla esplicita negazione di tale presunta confidenza che il Di Maggio ha infine fatto al dibattimento nel corso del suo secondo esame (udienze 27 e 28 gennaio 1998).
Baldassare Di Maggio ha decisamente escluso di aver parlato con qualcuno dell’incontro cui aveva asseritamente presenziato tra Andreotti e Riina, e dunque ne’ con Emanuele Brusca, ne’ con Gioacchino La Barbera o altri.
Il contrasto tra Di Maggio ed i Brusca (e soprattutto Brusca Emanuele) e’ radicale ed insanabile anche su altri essenziali punti dell’intera vicenda.
Secondo i Brusca, pur nelle divergenti versioni fornite, l’iniziativa dell’incontro sarebbe stata di Andreotti laddove il Di Maggio ha sempre dichiarato invece che fu personalmente incaricato dal Riina di procurare tramite Ignazio Salvo l’appuntamento con l’imputato, richiesto e voluto pertanto dal capomafia.
Baldassare Di Maggio ha smentito altresi’ Gioacchino La Barbera, gia’ sentito nel presente dibattimento alle udienze del 27 giugno e 9 luglio 1996, e nuovamente esaminato il 17 febbraio 1998.
In tale ultima occasione il La Barbera, che nell’ottobre precedente era stato tratto in arresto perche’ coinvolto nei nuovi progetti delittuosi posti in essere da Baldassare Di Maggio, con il quale aveva da tempo ripreso i contatti criminali, ha tra l’altro riferito che il Di Maggio gli aveva ricordato di un incontro tra loro avvenuto ad Altofonte proprio il giorno in cui stava andando da Salvatore Riina per l’appuntamento con Andreotti o per organizzare l’incontro.
Orbene, proprio Di Maggio nel corso delle sue numerose dichiarazioni non ha mai parlato di pregressi contatti con Riina per organizzare l’appuntamento a casa di Ignazio Salvo con Andreotti.
Ne’ si comprende la ragione per la quale il Di Maggio avrebbe dovuto vestirsi insolitamente elegante (cosi’ come precisato dal La Barbera) solo per uno dei numerosi e consueti incontri che egli aveva con il Riina.
La ulteriore dimostrazione della infondatezza dell’episodio riferito dal La Barbera e’ stata offerta dal rilievo che lo stesso Di Maggio, il giorno in cui avrebbe accompagnato Riina all’incontro con Andreotti, in realta’, secondo la sua stessa versione, venne convocato senza sapere cosa sarebbe accaduto quel giorno e con l’unica indicazione di vestirsi elegante.
Fu proprio Riina Salvatore, e solo quel giorno stesso, a dirgli che essi dovevano andare a casa di Ignazio Salvo ove poi sarebbe avvenuto l’incontro con l’imputato.
il Di Maggio non ha dunque mai parlato di riunioni preliminari con Riina nei quali si doveva organizzare l’incontro con Andreotti ed alle quali egli avrebbe dovuto peraltro recarsi vestito in maniera elegante.
Sono state anche evidenziate le non poche perplessita’ che suscitano le dichiarazioni del La Barbera anche nel riferimento all’epoca in cui questo presunto incontro con Di Maggio sarebbe avvenuto se si considera che nel corso delle indagini egli non era stato neppure in condizione di indicare l’anno mentre al dibattimento la collocazione temporale dell’episodio e’ divenuta precisa e coincidente con la tesi dell’accusa (fine settembre 1987).
La smentita del Di Maggio e’ risultata poi di maggiore rilievo se si considera che proviene da un soggetto il quale, nel corso del suo esame del gennaio 1998, avrebbe avuto tutto l’interesse a confermare il fatto essendo alla ricerca di quel recupero di credibilita’ che le sue recenti vicende giudiziarie avevano ormai gravemente compromesso.
Va in ultimo rammentato che il La Barbera in sostanza si e’ limitato a riferire genericamente di un incontro con Di Maggio ad Altofonte e che e’ sempre e comunque lo stesso Di Maggio che avrebbe assunto e riferito al primo che il giorno di quell’incontro egli stava recandosi ad organizzare l’appuntamento tra Riina ed Andreotti.
Si tratta dunque in ogni caso della stessa fonte – il Di Maggio – che avrebbe sollecitato al suo interlocutore il ricordo di uno dei tanti incontri avuti con lui, mentre il presunto collegamento con il tema di prova in esame (incontro Riina-Andreotti) sarebbe effettuato sempre e soltanto dallo stesso Di Maggio, che peraltro invece lo esclude.
Ancora una volta, quindi, vi e’ l’ennesimo, radicale ed insanabile contrasto tra le fonti di prova che conferma la palese contraddittorieta’ ed insufficienza del compendio accusatorio sulla base del quale dovrebbe ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuto incontro tra l’imputato e Salvatore Riina.
Tale compendio accusatorio incompleto e contraddittorio non risulta rafforzato ne’ chiarito dalle dichiarazioni degli imputati di reato connesso Antonio Calvaruso e Tullio Cannella.
Le dichiarazioni del Calvaruso non sono risultate suscettibili della minima verifica restando pertanto del tutto prive di qualsivoglia riscontro che ne confermi l’attendibilita’, con la conseguenza che ad esse dovrebbe acriticamente attribuirsi totale credito senza alcuna possibilita’ di doveroso riscontro.
Ne’ le stesse possono ritenersi a loro volta riscontro idoneo e sufficiente a sostenere un quadro accusatorio del quale si e’ gia’ ampiamente evidenziata la indubbia contraddittorieta’ ed insufficienza.
Ad eguali conclusioni deve pervenirsi con riferimento alle dichiarazioni di Cannella Tullio la cui non appartenenza all’associazione mafiosa suscita riserve in ordine al fatto, peraltro tardivamente rivelato, che egli possa essere stato realmente destinatario di confidenze del Bagarella su argomenti – e tra questi proprio l’esistenza di un rapporto diretto di Cosa Nostra con l’On.Andreotti - in relazione ai quali, come si e’ ampiamente esposto, si era cercato di mantenere il massimo riserbo, risultando di conoscenza esclusiva e privilegiata solo dei piu’ importanti esponenti del sodalizio mafioso.
Il Cannella, tra varie contraddizioni, afferma che – secondo le testuali parole di Bagarella o comunque il "succo" del discorso fattogli – Lima e Salvo oltre a non avere fatto "le pressioni necessarie" sull’On.Andreotti, "non avevano date le garanzie necessarie" (anche al P.M. il Cannella aveva detto che "la giustificazione che è pervenuta da parte di Andreotti era che sono stati quei due in poche parole, Salvo e Lima, a non dare quelle garanzie e quell'incentivo a lui affinchè si adoperasse").
Orbene, e’ stato rilevato dal Collegio che si tratta di un’affermazione che e’ rimasta del tutto non esplicitata, non riuscendo a comprendersi quali "garanzie" l’On.Andreotti avrebbe dovuto pretendere da Salvo Lima ed Ignazio Salvo e con riferimento a cosa.
La riferita mancanza di adeguate pressioni sull’On. Andreotti affinche’ questi si attivasse per l’aggiustamento del maxiprocesso, deve ritenersi oggettivamente incredibile se si considera che certamente l’imputato, ove fosse fondata l’accusa, sarebbe stato ben consapevole della rilevante importanza dell’esito del maxiprocesso per l’organizzazione mafiosa Cosa Nostra i cui vertici – che sarebbero stati in contatto con lui sin dagli anni 70 – erano tutti coinvolti in quel processo e rischiavano una condanna a pene elevatissime.
L’imputato, se fosse provata la sua appartenenza ultradecennale a Cosa Nostra, non avrebbe avuto bisogno alcuno di "pressioni" per attivarsi in favore di un esito del maxiprocesso positivo per il sodalizio mafioso del quale, secondo l’accusa formulata nei suoi confronti, sarebbe stato privilegiato referente proprio in relazione alla sua capacita’ di intervento per l’aggiustamento delle vicende giudiziarie che coinvolgevano o comunque interessavano l’associazione.
Lo stesso Bernardo Brusca come si e’ visto, nelle parole attribuitegli dal figlio Enzo Salvatore, ma smentite dall’altro figlio Emanuele, avrebbe reagito a questa presunta giustificazione di Andreotti sulla "poca pressione" ricevuta, mostrandosi meravigliato di una simile affermazione e giudicandola solo una presa in giro .
E’ stata evidenziata anche la palese infondatezza di una simile asserita giustificazione laddove il presunto incontro tra Riina ed Andreotti – che avrebbe lamentato la "poca pressione" ricevuta - sarebbe avvenuto in un momento storico nel quale comunque sarebbe stato ancora possibile attivarsi per l’aggiustamento del maxiprocesso la cui sentenza intervenne solo alla fine dell’anno (16 dicembre 1987).
Le dichiarazioni "de relato" del Cannella, non prive di contraddittorieta’, devono ritenersi comunque tali da non potere colmare quell’insufficienza del quadro accusatorio sin qui esaminato.
In conclusione la pluralita’ delle dichiarazioni accusatorie raccolte, piuttosto che delineare un quadro probatorio univoco, certo e coerente, ha evidenziato molteplici contrasti tra le stesse e palesi divergenze che inducono a ritenere non sufficientemente provato l’episodio di cui al tema di prova in esame.
Deve infine osservarsi che non è rimasto in alcun modo dimostrato che il sen. Andreotti abbia tentato di interferire sul presente processo, avvalendosi dell’opera dell’Avv. Vito Ganci e di Migliore Baldassare, per ottenere, da parte di Baldassare Di Maggio, la ritrattazione delle sue accuse.
16) Numerosi collaboratori escussi nel corso del dibattimento hanno riferito in merito alle aspettative, diffuse in seno a Cosa Nostra, di un "aggiustamento" del maxiprocesso che sarebbe intervenuto grazie alla riferita e ritenuta disponibilita’ da parte del dott. Corrado Carnevale, Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione.
L’ accusa e’ fondata sull’asserita esistenza di un illecito patto tra il dott. Carnevale e l’On.Andreotti che avrebbe dovuto condurre all’annullamento della sentenza di condanna pronunciata a carico di numerosi esponenti del sodalizio mafioso nei due giudizi di merito il 16 dicembre 1987 (primo grado) ed il 10 dicembre 1990 (appello).
Proprio nel capo di imputazione formulato a carico dell’On.Andreotti si contesta a quest’ultimo di avere rafforzato la potenzialita’ criminale dell’organizzazione determinando tra l’altro nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della sua "disponibilita’ a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell’associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato".
Orbene, la disamina delle risultanze acquisite ha consentito di concludere per la infondatezza della tesi dell’accusa relativa al presunto "aggiustamento" del processo Rimi e del processo a carico dei fratelli Modeo.
In mancanza di ulteriori specifici riferimenti ad altri processi che, per il tramite dell’On.Andreotti, sarebbero stati oggetto di interventi su sollecitazione di esponenti di Cosa Nostra, e’ rimasta solo la vicenda del maxiprocesso sulla quale convergono le innumerevoli dichiarazioni dei collaboratori escussi nel presente dibattimento molte delle quali accomunate dall’affermazione secondo cui in seno al sodalizio mafioso era nota e diffusa l’attesa di un esito favorevole del giudizio in Cassazione fondata su un riferito preteso impegno di intervento assunto da parte dell’odierno imputato.
Secondo la tesi accusatoria infatti, fondata anche sull’esito del noto incontro avvenuto tra Riina e Andreotti a casa di Ignazio Salvo (ritenuto dal Collegio non sufficientemente provato), gli imputati detenuti del maxiprocesso ebbero, fino a qualche mese prima della sentenza definitiva del 30 gennaio 1992, la certezza che il giudizio, dopo gli esiti negativi delle fasi di merito, sarebbe stato alla fine a loro favorevole proprio perche’ era stata comunicata l’esistenza di un accordo raggiunto in forza del quale l’imputato avrebbe provveduto ad aggiustare il maxiprocesso intervenendo sul dott. Carnevale in Cassazione.
Ma la divergenza, talora anche radicale, tra le numerose dichiarazioni esaminate induce invece a concludere che in seno a Cosa Nostra in realta’ circolava una vera e propria ridda incontrollata di voci, notizie, indiscrezioni, aspettative di o